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Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2767/2025, depositata e resa pubblica il 17.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15608/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025.

Giustizia amministrativa202502501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero ad accreditare 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, notificata al Ministero e rimasta ineseguita oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna contro le amministrazioni pubbliche. Il titolo giudiziale aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo su istanza della parte. Il giudice ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre disposto che gli atti del commissario siano depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico. È stata applicata, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine di 120 giorni è decorso inutilmente dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora; il TAR l'ha determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 26 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Applicato per la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese di lite.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega a soggetti della medesima struttura muniti di adeguata competenza.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo, salva l'attivazione del commissario ad acta.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione interessata può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001, quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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