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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32486/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di due telefoni cellulari e relative SIM disposta in sede penale a seguito della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.lgs. n. 309/1990). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse disposto la confisca sulla sola base di una presunzione (il numero di telefoni rinvenuti) senza dimostrare il nesso di strumentalità stabile tra quegli specifici apparecchi e l'attività di spaccio; mancava motivazione circa la pertinenzialità della res e qualsiasi valutazione prognostica sulla probabilità di reiterazione o sul fatto che quei telefoni fossero destinati o effettivamente serviti al compimento dell'illecito. Si deduceva inoltre una confusione applicativa con la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca: ha annullato la parte della sentenza che aveva disposto la confisca dei due telefoni e delle SIM per carenza di motivazione sul nesso di strumentalità e sulla pertinenzialità delle cose rispetto al reato. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio sulla confisca. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (la condanna a sei mesi di reclusione rimane definitiva).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; nella sentenza è il titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato, senza che la cassazione abbia modificato la valutazione della responsabilità penale.

  • art. 240 cod. pen. (confisca facoltativa)

    La confisca facoltativa può essere disposta quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato: è necessario un nesso di strumentalità non occasionale che dimostri la pertinenzialità tra l'oggetto e l'attività criminosa e la probabilità di reiterazione. Nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello è risultata insufficiente a provare tale nesso.

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca obbligatoria)

    La norma riguarda la confisca quando la cosa è servita o destinata a commettere il reato. La Corte di cassazione richiama la differenza: per applicare la confisca obbligatoria occorre dimostrare che l'apparecchio sia stato usato o destinato specificamente al reato; i giudici di merito non devono confondere i criteri delle due fattispecie né limitarsi a mere presunzioni numeriche.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato: la Cassazione ha reso definitiva la condanna penale pur annullando la parte relativa alla confisca.

Massime di principio

  • La confisca di oggetti (es. telefoni e SIM) richiede una motivazione concreta e specifica che dimostri il nesso di strumentalità tra l'oggetto e il reato: non è sufficiente il solo rinvenimento dell'oggetto in disponibilità dell'imputato o il dato numerico dei dispositivi.
  • È necessario distinguere chiaramente tra confisca facoltativa (art. 240) e confisca obbligatoria (art. 240-bis): per la seconda occorre provare che la cosa sia servita o destinata al reato; per la prima occorre dimostrare pertinenzialità e probabilità di reiterazione.
  • Il giudice di merito, quando dispone la confisca, deve indicare elementi probatori di 'congruo spessore' (ad es. conversazioni, contatti con clienti, dati sui dispositivi, modalità di uso) che colleghino l'oggetto all'attività di spaccio.
  • La mancata o insufficiente motivazione sulla pertinenzialità può portare alla cassazione della misura di confisca anche se la condanna penale dell'imputato rimane confermata e diventa irrevocabile.
  • In casi analoghi è prudente produrre o chiedere l'acquisizione di prove tecniche (registro chiamate, messaggi, file multimediali, dati di geolocalizzazione) o di fatti concreti che colleghino ogni singolo dispositivo contestato all'attività illecita, poiché la mera disponibilità non prova la destinazione o l'uso stabile.

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