Cassazione Civile, Ordinanza n. 12931/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale e relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è stata accolta dal Giudice di pace, che ha annullato l'estratto di ruolo e i provvedimenti presupposti, condannando in solido Roma Capitale e Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese di lite. La parte vittoriosa ha appellato solo il capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere derogabili i minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e nell'escludere il compenso per la fase istruttoria del primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella liquidazione delle spese legali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti. Ha inoltre ribadito che il compenso per la fase istruttoria del primo grado spetta quando sia stata svolta almeno l'attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, attività inclusa nel catalogo della fase istruttoria. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato per qualificare l'opposizione proposta avverso l'esecuzione e gli atti esattoriali
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese processuali
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della statuizione sulle spese
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della statuizione sulle spese
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
richiamato come norma sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali
D.M. 8 marzo 2018 n. 37
ritenuto applicabile ratione temporis e interpretato nel senso della inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di diversa convenzione
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese legali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice, salvo diversa convenzione tra le parti, non può liquidare compensi inferiori ai valori minimi previsti dalle tabelle.
- La fase istruttoria del primo grado va remunerata anche quando l'attività difensiva si sia concretata almeno nell'esame della documentazione prodotta dalla controparte, essendo tale attività compresa tra quelle tipiche della fase.
- Se il giudice di merito liquida le spese in violazione dei minimi tariffari o omette il compenso minimo dovuto per una fase effettivamente svolta, la statuizione sulle spese è cassabile con rinvio per nuova liquidazione.
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