Ordinanza n. 46/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Comune di Racalmuto prot. n. 19342 del 27 novembre 2025; - nei termini precisati al motivo n. II.1, degli artt. 43, 44 e 45 delle N.T.A. del P.R.G. Comunale di Racalmuto, approvati con D.D.G. n. 102 del 31 luglio 2018, ove interpretati nei termini proposti dal Comune e, dunque, nel senso di escludere la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di Comunità Energetica Rinnovabile, in area agricola, inclusa la zona E2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e dichiarazione di non procedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico a terra da 743,04 kWp in area agricola, nonché interpretazione ostativa delle N.T.A. del P.R.G. comunale
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento comunale che ha dichiarato la non procedibilità e negato la P.A.S. presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a 743,04 kWp, destinato a una Comunità Energetica Rinnovabile, su terreni agricoli siti nel Comune di Racalmuto. Sono state contestate anche le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 delle N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui sarebbero state interpretate dal Comune come ostative all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio di comunità energetiche in area agricola e, in particolare, nella sottozona E2. Dal testo emergono censure riferite alla generale idoneità delle aree agricole a ospitare impianti fotovoltaici destinati a comunità energetiche rinnovabili; alla dubbia qualificazione dell’impianto come “impianto produttivo” vietato dall’art. 45 delle N.T.A.; alla mancata applicazione del soccorso procedimentale per eventuali carenze documentali; all’irrilevanza volumetrica di un impianto che si sviluppa in superficie senza creare cubatura in senso tecnico; nonché alla mancata indicazione, da parte del Comune, della natura e della fonte del vincolo di inedificabilità gravante su alcune particelle e alla mancata produzione della dichiarazione di vincolo richiamata nel provvedimento impugnato. Il Comune ha dedotto l’inammissibilità o improcedibilità e l’infondatezza del ricorso; le amministrazioni regionali si sono costituite con atto di pura forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris, valorizzando, in sede cautelare, la generale idoneità delle aree agricole a ospitare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile; la dubbia riconducibilità dell’impianto alla categoria degli impianti produttivi vietati nella sottozona E2; la possibile operatività del soccorso procedimentale per eventuali carenze documentali; l’assenza di cubatura tecnica dell’impianto; e la carenza di chiarimenti e di documentazione comunale sul vincolo di inedificabilità richiamato nel diniego. Tuttavia, il Collegio non ha adottato una misura cautelare sostanziale di sospensione, ritenendo adeguata tutela la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione del merito è stata fissata per il 19 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
la trattazione nel merito del ricorso all’udienza pubblica
In presenza di un sufficiente fumus boni iuris, il giudice può assicurare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
art. 6 d.lgs. 28/2011
Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)
È la base normativa della procedura utilizzata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico oggetto del diniego comunale.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile
Il giudice ha valorizzato, ai fini del fumus, la generale idoneità delle aree agricole a ospitare gli impianti fotovoltaici a terra destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili.
art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024
Il giudice ha ritenuto rilevante la possibile applicazione dell’istituto per sanare eventuali carenze documentali della procedura.
art. 45 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Racalmuto
È stata ritenuta dubbia la riconducibilità dell’impianto fotovoltaico alla categoria degli impianti produttivi la cui realizzazione nella sottozona E2 sarebbe preclusa dalla disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il ricorso presenta un sufficiente fumus boni iuris ma le esigenze della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- La destinazione agricola dell’area non esclude, in via generale, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, ferma la verifica degli ulteriori vincoli e presupposti applicabili.
- La riconducibilità di un impianto fotovoltaico a terra alla categoria urbanistica degli “impianti produttivi” deve essere verificata in concreto e non può essere affermata automaticamente ai fini dell’applicazione di un divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione per una sottozona agricola.
- Un diniego fondato sull’esistenza di un vincolo di inedificabilità richiede l’indicazione intelligibile della natura e della fonte del vincolo, nonché la disponibilità della documentazione richiamata a suo sostegno.
- La valutazione delle carenze documentali nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata deve confrontarsi con l’eventuale applicabilità del soccorso procedimentale previsto dall’art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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