Cassazione Civile, Ordinanza n. 35847/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Un soggetto, terzo datore di ipoteca su un immobile di cui era proprietario al 50%, aveva garantito un debito altrui. A seguito dell'escussione della garanzia e della vendita coattiva dell'immobile, ha agito in regresso contro la debitrice per ottenere quanto ritenuto dovuto. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione parametrata alla metà del valore dell'immobile stimato in esecuzione; in appello l'importo era stato ridotto alla metà della somma effettivamente ricavata e distribuita all'esito della vendita forzata. Con il ricorso per cassazione il garante ha denunciato violazione dell'art. 2871 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che in sede di regresso avrebbe dovuto ricevere il valore di mercato effettivo del bene ipotecato e non solo il ricavato della vendita esecutiva. La resistente ha resistito chiedendo la conferma della decisione di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l'azione di regresso del terzo datore di ipoteca ex art. 2871, comma 1, c.c. ha per oggetto la restituzione di quanto effettivamente pagato al creditore ipotecario a seguito dell'escussione della garanzia, oltre accessori, e non il valore di mercato del bene espropriato né un danno risarcibile. Ha quindi affermato che il regresso opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito per soddisfare il creditore garantito, non potendo il garante pretendere l'intero valore del bene perduto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2871, comma 1, c.c.
il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore
La norma attribuisce al terzo datore di ipoteca una medesima azione di regresso sia quando paga spontaneamente i creditori iscritti sia quando subisce l'espropriazione dell'immobile ipotecato; il regresso riguarda quanto pagato o sopportato in concreto per soddisfare il credito garantito.
art. 1950 c.c.
il fideiussore che ha pagato il creditore ha diritto di regresso contro il debitore principale
Pur essendo norma dettata per la fideiussione, esprime un principio generale applicabile anche ad altre garanzie: il regresso comprende capitale, interessi e spese, e conferma che l'azione ha natura restitutoria, non risarcitoria.
art. 2043 c.c.
La Corte richiama la norma solo per escludere che, nel caso concreto, fosse stata proposta o possa configurarsi una domanda risarcitoria in mancanza dei relativi presupposti.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso per vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'azione di regresso del terzo datore di ipoteca ha natura restitutoria e mira a recuperare quanto effettivamente corrisposto al creditore garantito, non a reintegrare il valore di mercato del bene espropriato.
- In caso di escussione dell'ipoteca mediante vendita forzata, il regresso verso il debitore è limitato al prezzo ricavato e distribuito in esecuzione per soddisfare il credito garantito, oltre agli accessori previsti dalla disciplina del regresso.
- Non è consentito trasformare l'azione di regresso in una domanda risarcitoria per il solo fatto che il garante abbia subito la perdita del bene; per ottenere il risarcimento occorrerebbero i presupposti propri dell'art. 2043 c.c.
- Il terzo datore di ipoteca che voglia evitare l'effetto economico dell'espropriazione può estinguere il debito garantito e poi agire in regresso per l'intera somma pagata; ciò conferma che il parametro del recupero è il pagamento effettuato, non il valore del bene.
- Il principio generale ricavabile è che, nelle garanzie reali o personali, il regresso si commisura all'esborso effettuato dal garante in luogo del debitore, salvo diverse previsioni di legge, e non al pregiudizio astrattamente subito dal garante.
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