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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49567/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Panico impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermata la condanna per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina (pistola Beretta cal. 7.65 con matricola abrasa) commessa a Portici il 1/10/2020, aveva riconosciuto la "recidiva reiterata" (recidiva qualificata) sulla base di precedenti penali. Il ricorso denunciava l'erronea applicazione della recidiva reiterata nonostante che una delle condanne anteriori fosse stata commessa prima che la precedente sentenza divenisse irrevocabile (mancava quindi il presupposto formale per far valere la recidiva qualificata), e contestava altresì errori nel calcolo della pena finale e nella somma aritmetica degli aumenti e delle diminuzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che, alla data del fatto (1/10/2020), non erano sussistite le condizioni per dichiarare la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., poiché una delle condanne pregresse era anteriore alla irrevocabilità della prima sentenza e quindi non poteva concorrere a costituire il presupposto logico della recidiva qualificata. Perciò è stata esclusa la recidiva reiterata contestata e la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. L'annullamento ha assorbito anche le censure sul calcolo della pena, che dovrà essere riesaminata ab initio alla luce dell'esclusione della recidiva qualificata.

Norme richiamate

  • Legge n. 110 del 1975, art. 23

    Norma delittuosa richiamata per il possesso/detenzione di arma; la Corte si è pronunciata sul reato contestato (detenzione e porto arma clandestina) richiamando la fattispecie prevista dalla legge sulle armi

  • Codice penale, art. 648

    Norma relativa al reato di ricettazione; valutata come reato più grave ai fini della determinazione della pena base nel calcolo sanzionatorio operato in appello

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    «Se il recidivo commette un altro delitto non colposo...»,

    La Corte ha interpretato che la recidiva qualificata richiede un antecedente logico/temporale costituito da condanne pregresse definite tali da integrare la recidiva semplice; nel caso di specie tale presupposto non ricorreva perché una delle condanne pregresse era anteriore alla irrevocabilità della precedente sentenza

  • Codice penale, art. 69, comma 4

    Richiamato in relazione ai limiti che la recidiva qualificata impone sul trattamento delle circostanze e sui calcoli delle pene per continuazione; con l'esclusione della recidiva qualificata tali limiti vanno riesaminati

  • Codice penale, art. 81, comma 4

    Richiamato per gli effetti della recidiva qualificata sugli aumenti per continuazione; la sua portata va rivalutata dopo l'esclusione della recidiva qualificata

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Fondamento della censura in cassazione (violazione di legge o erronea applicazione della legge penale), utilizzato per contestare l'erronea qualificazione della recidiva e il conseguente errato trattamento sanzionatorio

  • Ordinanza Sez. 2, n. 37063 del 2020

    «È preclusa l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) nel caso in cui in un precedente processo non sia mai stata applicata la recidiva ... perché mancava il presupposto formale costituito dall'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo fatto»

    La Corte ha seguito il principio di tale precedente: non si può fare pieno conto di una recidiva qualificata se i precedenti utili non soddisfano il requisito temporale/formale dell'irrevocabilità rispetto agli eventi successivi

  • Ordinanza Sez. V, 13/9/2022 (riferimento di massima)

    Citata come rimessione alla Sezioni Unite della questione circa la necessità o meno di una preventiva e formale dichiarazione giudiziale della recidiva semplice; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la risoluzione di tale questione non fosse necessaria per decidere il caso concreto

Massime di principio

  • Per poter dichiarare la recidiva qualificata (recidiva reiterata) è essenziale verificare la cronologia e la irrevocabilità delle sentenze pregresse: le condanne che si vogliono utilizzare devono essere già divenute definitive prima della commissione del nuovo fatto che si vuole ascrivere alla recidiva
  • Se in precedenti procedimenti la recidiva semplice non poteva essere applicata per motivi legati alla mancata irrevocabilità di una sentenza anteriore, tali precedenti non possono essere fatti valere per fondare una recidiva reiterata
  • L'erronea dichiarazione di recidiva qualificata incide sull'intero trattamento sanzionatorio (aumenti, limiti all'applicazione delle attenuanti, computo per la continuazione) e comporta la necessità di ricalcolare la pena ex novo
  • Quando si impugna una decisione per vizio nella qualificazione della recidiva, è opportuno contestare anche il calcolo aritmetico della pena e gli effetti che la recidiva ha avuto su attenuanti e aumenti, poiché tali questioni sono ricomprese nella revisione del trattamento sanzionatorio
  • In presenza di questioni giurisprudenziali controverse (es. necessità di una previa dichiarazione giudiziale della recidiva semplice), il giudice può decidere il caso concreto senza risolvere il problema in via generale se ciò non è necessario per la decisione

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