Parere n. 524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e nei confronti della signora -OMISSIS-, per l’annullamento: a) della graduatoria definitiva generale di merito approvata con decreto n. 3374 del 28 febbraio 2017, pubblicata nell’albo elettronico dell’USR Puglia, relativa al concorso pubblico bandito con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, ambito disciplinare “ADA5” - classi di concorso AA24 e AA25; b) di tutti gli altri atti della procedura concorsuale, nella parte in cui non è stata stabilita la riserva di posti di lavoro prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 68/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria definitiva e degli atti del concorso per le classi di concorso AA24 e AA25, nella parte in cui non è stata prevista la riserva di posti per persone con disabilità ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante al concorso per l’insegnamento nella classe AA24 e collocata nella graduatoria degli idonei, ha contestato la mancata previsione della riserva del 7% dei posti in favore delle persone con disabilità o invalidità civile. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 68/1999 e dell’art. 10 del bando, affermando di avere indicato nella domanda un’invalidità civile del 60%. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno una controinteressata e, nel merito, l’infondatezza delle censure. Successivamente ha rappresentato che la ricorrente aveva prestato servizio presso diverse istituzioni scolastiche dal 2018/2019, prospettando la sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato, dopo avere trasmesso alla ricorrente la documentazione e averla invitata a manifestare l’eventuale permanenza dell’interesse, ha dovuto stabilire se il mancato riscontro consentisse di dichiarare il ricorso improcedibile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio fosse venuto meno. La Sezione ha rilevato che il parere interlocutorio n. 621/2025 e la successiva PEC del 6 febbraio 2026 erano stati effettivamente ricevuti dal difensore della ricorrente, ma che non era pervenuto alcun riscontro. Poiché la ricorrente era stata espressamente avvertita che, in mancanza di osservazioni, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la Sezione ha concluso per l’improcedibilità del gravame, senza esaminare nel merito la dedotta violazione della disciplina sulle riserve di posti.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente non ha risposto al parere interlocutorio n. 621/2025 né alla PEC del 6 febbraio 2026, entrambi ricevuti dal suo difensore, nonostante l’espresso avvertimento che il mancato riscontro avrebbe comportato la dichiarazione di improcedibilità. La Sezione ha pertanto ritenuto venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, legge n. 68/1999
le persone con disabilità e invalidità civile, idonee nei pubblici concorsi, hanno diritto alla riserva del 7% dei posti disponibili
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale base del diritto alla riserva di posti nel concorso; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 10 del bando di concorso del 23 febbraio 2016
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata previsione della riserva di posti; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.P.R. 1199/1971
Costituisce la disciplina generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell’ambito del quale è stato reso il parere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all’oscuramento dei dati personali, anche relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione rappresenta una possibile sopravvenuta carenza di interesse, la Sezione deve consentire al ricorrente di manifestare espressamente la permanenza dell’interesse, mettendo a sua disposizione la documentazione rilevante.
- Se il ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione e l’espresso avvertimento delle conseguenze processuali, non fornisce alcun riscontro circa la permanenza dell’interesse, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata senza esaminare i motivi di merito quando, sulla base degli atti acquisiti e del mancato riscontro del ricorrente, non risulti più attuale l’utilità della decisione.
Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una partecipante a un concorso per l’insegnamento nelle classi di concorso AA24 e AA25 contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Il ricorso riguardava la graduatoria definitiva e gli altri atti della procedura, nella parte in cui non era stata prevista la riserva di posti per persone con disabilità.
Premesse e domanda originaria
La ricorrente aveva partecipato al concorso relativo all’ambito disciplinare “ADA5”, per 49 posti nella regione Puglia, ed era stata collocata nella graduatoria degli idonei. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato un’invalidità civile del 60%.
Ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 e dell’art. 10 del bando, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere, nell’ambito dei posti messi a concorso, una riserva del 7%, corrispondente, secondo la prospettazione della ricorrente, a tre posti. Ha inoltre rappresentato difficoltà nell’individuazione dei controinteressati e di avere presentato un’istanza di accesso agli atti per conoscere i relativi dati, senza ricevere riscontro.
Posizione dell’amministrazione
L’amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati e ne ha contestato comunque la fondatezza.
In seguito, rispondendo alla richiesta della Sezione di verificare la permanenza dell’interesse, il Ministero ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha riferito che, in base allo stato matricolare, la ricorrente aveva prestato servizio presso diverse istituzioni scolastiche a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Tale circostanza è stata indicata come possibile causa di sopravvenuta carenza di interesse.
Attività istruttoria della Sezione
Con il parere interlocutorio n. 492/2020 la Sezione aveva disposto la trasmissione alla ricorrente della relazione ministeriale e dei relativi allegati, per consentirle di formulare osservazioni e controdeduzioni.
Successivamente, con il parere interlocutorio n. 621/2025, la Sezione ha trasmesso alla ricorrente tutta la documentazione depositata dall’amministrazione, invitandola a esprimere il proprio avviso e avvertendola che, in caso di mancato riscontro, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La documentazione è stata nuovamente trasmessa con PEC del 6 febbraio 2026, con indicazione della data dell’adunanza. La Sezione ha accertato che sia il parere interlocutorio sia la PEC erano stati effettivamente ricevuti dal difensore della ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Nonostante la regolare ricezione delle comunicazioni, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro né ha manifestato la permanenza dell’interesse alla decisione. La Sezione ha quindi ritenuto venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio.
La mancata attivazione della ricorrente, dopo la specifica interlocuzione e l’avvertimento sulle conseguenze processuali, ha impedito di ritenere attuale l’utilità della decisione. Per tale ragione il Consiglio di Stato non ha esaminato né l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione alla controinteressata né i motivi relativi alla disciplina della riserva di posti.
Esito
Il parere ha concluso nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →