Cassazione Civile, Ordinanza n. 18151/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 37.500, portati da un assegno girato più volte e azionato dall’ultimo giratario contro l’opponente e un coobbligato. L’opponente eccepiva la nullità dell’assegno per mancanza dell’indicazione del luogo di emissione, con conseguente inefficacia del titolo cartolare. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. In appello il creditore sosteneva che il luogo di emissione fosse desumibile dal contesto del titolo e che, comunque, il documento poteva valere come promessa di pagamento solo nei rapporti interni con il diretto promittente; lamentava inoltre che la prova del rapporto causale sottostante fosse stata fornita tramite prova testimoniale ingiustamente ritenuta tardiva. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente deduceva, formalmente, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 113, 1 e 2 R.D. n. 1736/1933, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la desumibilità del luogo di emissione dal contesto dell’assegno e avesse mal valutato il tema della prova del rapporto causale e della tardività della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul vizio motivazionale fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la sentenza d’appello confermava la decisione di primo grado sulla medesima questione di fatto, rendendo applicabile l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ratione temporis. Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo non era neppure adeguatamente illustrato, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione per la mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale, nel testo vigente, riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o della sufficienza della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La deduzione della violazione di legge deve essere effettivamente illustrata e specificamente argomentata, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il motivo che invoca la violazione di legge è inammissibile se non contiene un’adeguata illustrazione specifica delle doglianze e dei contenuti rilevanti.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto, opera la preclusione al ricorso per cassazione nei limiti previsti dalla norma, ratione temporis applicabile.
art. 113 c.p.c.
La censura richiamava la pronuncia secondo diritto, ma la Corte non ha ravvisato una reale violazione di tale precetto autonomamente scrutinabile.
art. 1 R.D. n. 1736/1933
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’assegno, senza che la Corte entrasse nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 2, comma 1, R.D. n. 1736/1933
La mancanza del luogo di emissione rende nullo l’assegno; tuttavia il vaglio della Cassazione non si è sviluppato sul merito della questione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 281-ter c.p.c.
Il potere officioso del giudice monocratico è solo sussidiario e non può supplire alla mancata allegazione istruttoria delle parti, ma questo profilo resta nel quadro della motivazione di merito non sindacata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la sufficienza o la razionalità della motivazione.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto, opera la preclusione prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.
- La deduzione di una violazione di legge è inammissibile se non è specificamente e compiutamente illustrata nel ricorso, con indicazione puntuale delle ragioni della censura.
- Nel giudizio di legittimità resta riservato al giudice di merito l’accertamento dei fatti e la selezione delle prove ritenute più idonee a dimostrarli.
- Un titolo cambiario o assimilato affetto da nullità per difetto di requisiti formali non può essere automaticamente valorizzato come fonte di pretesa cartolare nei confronti di soggetti diversi da quelli rispetto ai quali il rapporto causale risulti dimostrato.
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