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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22458/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un professionista inserito in uno studio legale associato al 50%, con recupero di maggiori compensi non dichiarati e ritenute d'acconto non versate, fondato su indagini bancarie e su processi verbali di constatazione richiamati per relationem. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché l'Ufficio non aveva depositato i p.v.c. richiamati; in appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo legittimo l'accertamento, la motivazione per relationem, la prova dello svolgimento dell'attività in forma associata e l'applicabilità della presunzione bancaria anche al professionista quanto ai versamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità/illegittimità dell'avviso per carenza e contraddittorietà di motivazione, violazione degli artt. 42, 32 e 56 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 32 a un avvocato nonostante la sentenza Corte cost. n. 228/2014; (2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e violazione dell'art. 53 Cost. per non avere considerato i costi necessari alla determinazione dei ricavi e per avere imposto una ricostruzione eccessivamente gravosa dei movimenti bancari; (3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, deducendo che la CTR avesse illegittimamente sanato il mancato deposito dei p.v.c., senza che l'Ufficio avesse assolto all'onere probatorio e senza autonoma valutazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per i lavoratori autonomi la presunzione bancaria resta ferma per i versamenti su conto corrente, mentre viene meno solo per i prelevamenti; nel caso concreto il recupero riguardava versamenti non giustificati. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati secondo la vecchia nozione di vizio motivazionale non più consentita dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non autosufficienti e comunque non confrontati con la ratio della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello e condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie si applica ai versamenti per tutti i contribuenti; per i prelevamenti, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione di maggiori compensi non opera per i lavoratori autonomi, ma resta per gli imprenditori.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma che consente di utilizzare i dati bancari nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, rinviando all'art. 32, comma 1, n. 2.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa del recupero a tassazione nell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa del recupero a tassazione nell'accertamento d'ufficio/induttivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso e al regime degli accertamenti tributari.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente e dalla CTR come parametro di capacità contributiva; la Corte ritiene non violato il principio perché la presunzione sui versamenti resta operante e il contribuente può superarla con prova contraria analitica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge nel primo motivo; la Corte esamina la censura nel merito solo in parte, ritenendola infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio non consente più di censurare la mera insufficienza motivazionale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di travisamento della prova, quale rimedio della revocazione per errore di fatto quando vi sia svista sul fatto probatorio in sé.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario, la presunzione legale sui versamenti su conto corrente opera anche nei confronti del lavoratore autonomo o professionista; resta a suo carico la prova analitica dell'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.
  • La sentenza Corte cost. n. 228/2014 ha inciso soltanto sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non su quella relativa ai versamenti, che continua a valere per tutti i contribuenti.
  • Il contribuente che contesti un accertamento fondato su indagini bancarie deve dedurre e provare specificamente fatti storici decisivi e non può limitarsi a riproporre censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale non più consentite dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla sufficienza o alla maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • Il travisamento della prova ha rimedi distinti: se si tratta di svista sul fatto probatorio in sé, la tutela è la revocazione; se invece il punto è stato oggetto di controversia e decisione, la censura va veicolata nei limiti dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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