Sentenza n. 8903/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento quanto al ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto in data 28 dicembre 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 9 dicembre 2025: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta -OMISSIS- per lavoro subordinato/stagionale rilasciato in favore del ricorrente, con ordine di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro e non oltre 30 giorni o altro termine ritenuto di giustizia e nomina di un commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla richiesta di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato o stagionale e silenzio della Prefettura competente e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle verifiche aggiuntive relative al nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Rimini un nulla osta al lavoro subordinato-stagionale e aveva chiesto all'Ambasciata italiana a Dhaka la fissazione dell'appuntamento e il rilascio del visto d'ingresso. Con il ricorso introduttivo ha dedotto l'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata per violazione e falsa o errata applicazione dell'art. 2 l. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il silenzio della Prefettura di Rimini e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle verifiche aggiuntive riguardanti il nulla osta, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 in relazione all'art. 3 d.l. 145/2024 e l'eccesso di potere in relazione alle medesime disposizioni, chiedendo l'ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per carenza di interesse concreto e attuale. L'art. 3 d.l. 145/2024, applicabile fino al 31 dicembre 2025 ai lavoratori cittadini del Bangladesh, ha sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati, salvo il visto già rilasciato alla data di entrata in vigore, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Nelle more, sono sospesi anche i procedimenti consolari per il rilascio del visto. Ne consegue che, in assenza della conferma di un nulla osta efficace, l'Ambasciata non avrebbe potuto rilasciare il visto e il procedimento di sua competenza avrebbe potuto concludersi soltanto con un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo gli accertamenti delle amministrazioni competenti. Il procedimento relativo alle verifiche aggiuntive è stato ritenuto collegato, ma strutturalmente e funzionalmente autonomo, rispetto a quello consolare. Pertanto il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale a ottenere la definizione del procedimento consolare nei termini richiesti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il ricorrente l'ha invocato per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il TAR ha escluso l'interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento consolare alla luce della disciplina speciale sopravvenuta.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
La disposizione introduce verifiche aggiuntive per determinate nazionalità e sospende l'efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche; nelle more sospende anche i procedimenti per il rilascio dei visti conseguenti.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
La sospensione dell'efficacia del nulla osta impedisce, nel frattempo, il rilascio del visto e comporta la sospensione del relativo procedimento consolare.
art. 3, comma 3, d.l. 145/2024
Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
La disciplina transitoria rende applicabile la sospensione anche ai nulla osta riguardanti cittadini bengalesi.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa dei nulla osta al lavoro subordinato e della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 3 d.l. 145/2024.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
È richiamato quale parametro delle verifiche aggiuntive affidate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale sospende l'efficacia di un nulla osta al lavoro già rilasciato fino alla conferma espressa del positivo espletamento di verifiche aggiuntive, il procedimento per il rilascio del visto d'ingresso conseguente deve ritenersi sospeso nelle more e il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere dal giudice un ordine di conclusione del procedimento consolare mediante rilascio del visto.
- In presenza di un nulla osta al lavoro la cui efficacia è sospesa per legge, l'autorità consolare non può procedere al rilascio del visto e può soltanto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo la conferma dell'esito positivo delle verifiche da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Il procedimento relativo alle verifiche aggiuntive sul nulla osta e il procedimento consolare per il rilascio del visto, pur collegati, sono strutturalmente e funzionalmente autonomi; l'autonomia dei procedimenti rileva ai fini dell'individuazione dell'interesse concreto e attuale all'azione avverso il silenzio.
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