Sentenza n. 11848/2026 - Roma, Sezione 3
Ricorso ex art. 117 c.p.a., avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza presentata in data 1° dicembre 2025 volta al riconoscimento del titolo accademico conseguito alla “University of Gorazde” Dipartimento Jean Monnet-International;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza collettiva di riconoscimento di titoli accademici conseguiti presso l'Università Internazionale di Gorazde – Dipartimento Jean Monnet International
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto di aver conseguito, tra il 2021 e il 2022, una laurea in fisioterapia o una specializzazione in chirurgia orale presso un istituto con sede in Bosnia Erzegovina. Con atto del 1° dicembre 2025 hanno diffidato il Ministero a riconoscere i titoli e, a fronte del silenzio, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Hanno sostenuto che, al momento del conseguimento, il corso fosse accreditato e che la successiva perdita dell'accreditamento non potesse incidere sulla validità dei titoli, invocando la tutela dell'affidamento. Il Ministero ha contestato l'esistenza di un obbligo di provvedere, rilevando che l'istituzione non risultava riconosciuta dal sistema educativo statale bosniaco, che non aveva ottenuto l'autorizzazione a operare in Italia come filiazione ai sensi della l. 4/1999 né era stata ammessa al decentramento della sede ai sensi della l. 148/2002 e del d.m. 214/2004. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'eventuale inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto eccezionale la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, ammissibile solo quando le situazioni sostanziali e processuali siano identiche e i motivi siano sovrapponibili. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano conseguito titoli diversi e fatto valere percorsi accademici individuali, sicché mancava l'identità delle situazioni sostanziali. La domanda sul silenzio non poteva quindi essere proposta unitariamente. In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che non risultava presentata una formale istanza individuale di riconoscimento, corredata dalla documentazione relativa agli studi svolti e al titolo conseguito. L'atto collettivo del 1° dicembre 2025, privo della specificazione delle singole posizioni e della relativa documentazione, non era idoneo a far sorgere l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Il TAR ha inoltre osservato, incidenter tantum, che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito, poiché dalla documentazione ministeriale emergeva che l'istituto non risultava riconosciuto dal sistema educativo statale bosniaco, salvo il periodo di accreditamento condizionale, e non aveva ottenuto l'autorizzazione a operare in Italia come filiazione né l'ammissione al decentramento della sede; pertanto, secondo il Ministero, i titoli rilasciati non erano riconoscibili in Italia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Ricorso ex art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; la domanda è stata dichiarata inammissibile per la natura collettiva del ricorso e per l'assenza di istanze individuali idonee a far sorgere l'obbligo di provvedere.
art. 31 c.p.a.
domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta dall'Amministrazione sull'istanza
La domanda di accertamento e condanna relativa al silenzio non può essere proposta collettivamente quando manchi l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibili profili di inammissibilità del ricorso per il carattere collettivo e cumulativo dello stesso
Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio.
art. 2 l. 241/1990
atto [...] atto a far sorgere un obbligo di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990
L'obbligo di provvedere presuppone un'istanza formale, individuale e sufficientemente documentata, riferita alla specifica posizione del richiedente.
l. 4/1999
non ha mai ottenuto l'autorizzazione ad operare in Italia come filiazione ai sensi della l. 4/1999
L'autorizzazione a operare in Italia come filiazione costituisce, secondo la documentazione ministeriale valorizzata dal TAR, un presupposto per la riconoscibilità nazionale dei titoli rilasciati.
l. 148/2002
non è mai stata ammessa a decentrare la propria sede in Italia ai sensi della l. n. 148/2002
L'ammissione al decentramento della sede in Italia è indicata come ulteriore presupposto rilevante per la riconoscibilità dei titoli.
d.m. 214/2004
non è mai stata ammessa a decentrare la propria sede in Italia ai sensi della l. n. 148/2002 e D.M. n. 214/2004
Il decreto ministeriale è richiamato quale disciplina applicabile al decentramento in Italia dell'istituzione estera.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo il ricorso collettivo e cumulativo costituisce un'eccezione alla regola della proposizione individuale della domanda ed è ammissibile soltanto quando le situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano identiche e i motivi di censura siano sovrapponibili.
- La domanda avverso il silenzio-inadempimento non può essere proposta collettivamente quando riguardi istanze di soggetti diversi relative a titoli, percorsi o presupposti individuali differenti, in assenza di uno specifico nesso tra i procedimenti amministrativi di ciascun interessato.
- Per far sorgere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 è necessaria un'istanza formale individuale, indirizzata all'amministrazione competente e corredata dagli elementi e dalla documentazione necessari a identificare la posizione del richiedente e l'oggetto della pretesa.
- La riconoscibilità in Italia di titoli rilasciati da un istituto universitario estero presuppone, secondo la ricostruzione posta a fondamento della decisione, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento dell'istituzione e delle eventuali autorizzazioni necessarie a operare in Italia come filiazione o mediante decentramento della sede.
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