Sentenza n. 1113/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della comunicazione e del Verbale del Consiglio di classe 1ªD sullo scrutinio finale con risultati pubblicati il 09.06.2025 che ha stabilito di non ammettere alla classe successiva il minore -OMISSIS-; - del documento di valutazione del II quadrimestre anno 2024/2025 del Consiglio di classe della classe 1ª D sullo scrutinio finale della scuola secondaria di primo grado, che ha stabilito di non ammettere alla II classe il minore -OMISSIS- nonché atti inerenti, conseguenti e successivi; - dei voti del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre anno 2024/2025; - di tutte le operazioni del Consiglio di classe relative allo scrutinio intermedio e finale, nella parte in cui si è disposta la non ammissione alla classe successiva e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale e comunicazione dello scrutinio finale, documento di valutazione e voti dell'anno scolastico 2024/2025, nella parte relativa alla non ammissione dello studente alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge n. 170/2010 e del d.m. n. 5669/2011, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dell'affidamento. Secondo i ricorrenti, le insufficienze riportate in Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Matematica sarebbero state causate dalla mancata o inadeguata applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 e della circolare MIUR n. 1865/2017, sostenendo che, nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alle classi successive dovrebbe costituire la regola anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento e che la non ammissione avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, fondata su una prognosi negativa circa la possibilità di recupero delle carenze. Hanno inoltre lamentato carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza del giudizio, nonché mancata considerazione del disturbo specifico dell'apprendimento e conseguente discriminazione dello studente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha chiarito che la valutazione scolastica è orientata alla formazione e al successo formativo e non ha natura sanzionatoria, ma che l'art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 non introduce alcun automatismo nell'ammissione alla classe successiva: in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione, purché motivi adeguatamente e tenga conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. L'ammissione non costituisce quindi una posizione di aspettativa tutelata indipendentemente dalla valutazione dell'organo scolastico. Il Consiglio di classe esercita una discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la decisione unanime di non ammettere lo studente, gravato da cinque insufficienze in Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Matematica, è stata ritenuta adeguatamente motivata: il verbale ha indicato le carenze, il livello di autonomia e organizzazione, l'atteggiamento verso l'apprendimento, le difficoltà relazionali, l'esito delle attività di recupero e l'impossibilità di una proficua frequenza della classe successiva. Il TAR ha escluso che fosse provata una mancata applicazione del PDP; ha comunque precisato che, anche ove alcune misure compensative o dispensative non fossero state integralmente attuate, ciò non avrebbe superato il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi della classe. La legge n. 170/2010, infatti, impone una didattica individualizzata e personalizzata e l'uso di misure compensative o dispensative, ma non prevede criteri di ammissione differenziati né garantisce la promozione in presenza di carenze formative. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 62/2017
La valutazione degli studenti deve concentrarsi sul processo formativo e sui risultati di apprendimento, perseguendo finalità educative e formative.
art. 6 d.lgs. 62/2017
può deliberare, peraltro motivando adeguatamente, la non ammissione alla classe successiva
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe conserva il potere discrezionale di non ammettere lo studente alla classe successiva, purché motivi adeguatamente; non opera un automatismo favorevole all'ammissione.
legge 170/2010
La disciplina dei disturbi specifici dell'apprendimento impone una didattica individualizzata e personalizzata e l'adozione di misure compensative o dispensative, ma non stabilisce criteri di ammissione differenziati né garantisce la promozione in assenza del raggiungimento degli obiettivi formativi.
art. 7 legge 170/2010
Le misure didattiche e valutative devono consentire allo studente con DSA di superare le condizioni di svantaggio e dimostrare il livello effettivo di apprendimento, senza ridurre gli obiettivi disciplinari della classe.
circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865
l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
L'ammissione è la regola generale, ma il Consiglio di classe può disporre motivatamente la non ammissione, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, la previsione dell'ammissione in via generale anche in presenza di carenze in una o più discipline non configura un obbligo assoluto di ammissione: il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione quando motivi adeguatamente la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento e l'insufficiente prospettiva di una proficua prosecuzione degli studi.
- La valutazione del Consiglio di classe circa il livello di preparazione necessario per frequentare utilmente la classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, non nel merito della valutazione didattica.
- La motivazione della non ammissione è adeguata quando, considerando il numero e la gravità delle insufficienze, il livello di maturazione e autonomia dello studente, le attività di recupero svolte e la possibilità di acquisire le nuove competenze della classe successiva, espone le ragioni per cui la prosecuzione del percorso non sarebbe proficua.
- Le misure compensative e dispensative previste per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento mirano a rimuovere lo svantaggio nell'apprendimento e nella valutazione, ma non comportano la riduzione degli obiettivi formativi della classe né attribuiscono un diritto alla promozione in assenza del loro raggiungimento.
- Anche l'eventuale mancata o incompleta attuazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato, ove non provata o comunque accertata, non determina automaticamente l'illegittimità della non ammissione se resta oggettivamente accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi della classe.
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