Cassazione Penale, Sentenza n. 7123/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavaliere Paolo impugnava la sentenza che lo dichiarava responsabile delle violazioni degli artt. 96, comma 1 lett. g), 112, 159 d.lgs. 81/2008 (omessa redazione del piano di sicurezza e mancata installazione di opere provvisionali a regola d'arte), contestando: (1) la corretta notifica/avvenuta conoscenza del verbale di "ammissione al pagamento" ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994 (sostenendo che la consegna al dipendente in cantiere e la telefonata non fossero idonee); (2) l'utilizzabilità della prova, lamentando che il Tribunale avesse fondato la motivazione su dichiarazioni dell'ufficiale di P.G. che riferivano affermazioni rese dall'indagato, in contrasto con gli artt. 350, comma 6, 191 e 62 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, per le estinzioni previste dal d.lgs. 758/1994, non è richiesta una formale notifica del verbale di ammissione al pagamento: è sufficiente una modalità idonea a mettere a conoscenza il contravventore del provvedimento e del termine, con onere a carico del destinatario di dimostrare l'impossibilità non colposa di acquisirne conoscenza. Nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente accertato (sulla base della documentazione) la consegna del verbale al dipendente Schiavone presso il cantiere e la contestuale comunicazione telefonica al ricorrente; la valutazione è questione di fatto e non sindacabile in sede di legittimità. Anche la censura sulla utilizzabilità della testimonianza è stata ritenuta infondata: le dichiarazioni del testimone sono state valorizzate solo per la circostanza fattuale della telefonata e non come prova autonoma di contenuti riservati. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
La procedura di ammissione al pagamento non richiede formale notificazione; è sufficiente una modalità idonea a far conoscere al contravventore l'ammissione al pagamento e il relativo termine; l'onere di provare l'impossibilità di conoscenza è del destinatario
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza)
art. 96 comma 1 lett. g), artt. 112, 159, art. 89 comma 1 lett. h)
Le condotte contestate riguardano omissione del piano di sicurezza e mancata predisposizione di opere provvisionali a regola d'arte, configurando le contravvenzioni contestate al legale rappresentante
codice di procedura penale
art. 350 comma 6, art. 191, art. 62, art. 616
Art. 350(6)/191/62 richiamati nella doglianza sull'utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del teste siano state utilizzate solo su un fatto di contatto (telefonata) e non come prova dell'elemento soggettivo; art. 616 prevede condanna alle spese a seguito del rigetto
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Richiamato solo per la richiesta della difesa di trattazione orale del ricorso
Massime di principio
- Per le procedure di estinzione previste dal d.lgs. 758/1994 la notifica non deve essere formalmente perfetta: è sufficiente una modalità idonea a mettere effettivamente a conoscenza il contravventore del verbale e del termine per il pagamento
- La consegna del verbale a un dipendente/ritenuto rappresentante in cantiere, unitamente a una comunicazione telefonica al titolare, può essere considerata sufficiente per dare la conoscenza al contravventore
- Il soggetto contestato ha l'onere di provare, con elementi concreti, di essersi trovato in una situazione di impossibilità non sua di acquisire la conoscenza del verbale
- In cassazione le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. idoneità delle modalità di notifica, firma di ricezione, esistenza di telefonata) sono in linea di principio non sindacabili se adeguatamente motivate
- Le dichiarazioni rese da un ufficiale di P.G. che riportino fatti (es. avvenuta chiamata) possono essere valorizzate per la circostanza fattuale; invece l'uso di dichiarazioni riportate che contengano affermazioni dell'indagato richiede attenzione rispetto ai limiti di utilizzabilità delle prove testimoniali e del divieto di prova per testi non spontanei
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