Sentenza del 09/07/2019 n. 18368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva confermato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Ha sostenuto, in primo luogo, che l'annullamento da parte del TAR della delibera di approvazione del PRG comunale avesse eliminato la natura edificabile del terreno e impedito l'applicazione dell'imposta secondo il valore venale. In secondo luogo, ha contestato la determinazione del valore imponibile, degli interessi e delle sanzioni, lamentando l'assenza di motivazione nell'accertamento. Infine, ha dedotto la nullità degli atti per la mancata comunicazione del nominativo del funzionario responsabile e per l'assenza di firma autografa, sostenendo che la firma a stampa non fosse valida.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'annullamento della sola delibera di approvazione del PRG non incide necessariamente sulla natura edificabile del terreno, soprattutto quando la precedente delibera di adozione del PRG è rimasta valida e il terreno possiede comunque una potenzialità edificatoria. Ai fini ICI è sufficiente la qualificazione edificatoria attribuita dal piano regolatore adottato, anche se non ancora approvato dalla Regione o privo di strumenti attuativi; inoltre può rilevare anche l'edificabilità di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione e formulato senza indicare concretamente il valore contestato e le ragioni della sua inadeguatezza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la mancata comunicazione del funzionario responsabile costituisce una mera irregolarità e non comporta la nullità dell'atto, mentre la firma a stampa è legittima per attività amministrative vincolate e automatizzate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.400 euro di spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, agli accessori di legge e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b
Il terreno è considerato area fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.
Ai fini ICI, la nozione di area edificabile è ampia e comprende sia l'edificabilità risultante dallo strumento urbanistico adottato, sia la concreta potenzialità edificatoria del terreno. Non è necessario che il piano sia già approvato dalla Regione o completato da strumenti attuativi.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359
La sentenza richiama la rilevanza dell'edificabilità di fatto anche ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, quale conferma della rilevanza giuridica della concreta vocazione edificatoria dell'area.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5
La disposizione è richiamata per evidenziare che l'edificabilità di fatto può incidere sulla valutazione economica del terreno anche nell'ambito espropriativo.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
La norma ha fornito un'interpretazione autentica della disciplina ICI, confermando che la qualificazione edificatoria derivante dal PRG adottato è sufficiente per applicare il criterio basato sul valore venale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La disposizione ribadisce l'irrilevanza, ai fini fiscali, della mancata approvazione regionale del piano urbanistico adottato e della mancata adozione degli strumenti attuativi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4
Il funzionario responsabile dell'imposta è legittimato a sottoscrivere gli atti impositivi; nel caso esaminato, la sottoscrizione a stampa è stata ritenuta valida trattandosi di attività liquidatoria vincolata.
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507, art. 74
La mancata comunicazione al Ministero del nominativo del funzionario responsabile costituisce una mera irregolarità organizzativa e non determina la nullità dell'avviso di accertamento.
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3
La sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile è ammessa per gli atti amministrativi formati mediante procedure informatiche automatizzate, quando l'attività è vincolata e non discrezionale.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali dell'accertamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile per novità e genericità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un terreno può essere tassato come edificabile già quando il PRG è stato adottato dal Comune, anche se non è ancora intervenuta l'approvazione regionale o non sono stati adottati piani attuativi.
- L'annullamento giudiziale di una delibera urbanistica non elimina automaticamente la natura edificabile dell'area: occorre verificare quali atti del procedimento siano stati effettivamente caducati e se restino validi precedenti atti di adozione o altri elementi idonei a fondare l'edificabilità.
- La potenzialità edificatoria concreta del terreno può assumere rilievo fiscale anche indipendentemente dalla formale classificazione urbanistica, considerando fattori quali vicinanza al centro abitato, urbanizzazione, servizi pubblici e sviluppo edilizio circostante.
- Le contestazioni sul valore imponibile devono essere specifiche: è necessario indicare il valore applicato, quello ritenuto corretto e gli elementi tecnici o documentali che dimostrerebbero l'errore dell'amministrazione.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; le censure devono essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio e adeguatamente documentate.
- La mancata comunicazione del nominativo del funzionario responsabile normalmente non comporta la nullità dell'atto impositivo, ma costituisce un'irregolarità, salvo che una specifica norma preveda espressamente una conseguenza invalidante.
- Negli atti tributari generati mediante procedure automatizzate e relativi ad attività vincolate, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile può sostituire la firma autografa.
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