Cassazione Civile, Ordinanza n. 36606/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha recuperato a tassazione maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2004. L'Ufficio ha ritenuto che il parco di auto storiche detenuto dalla società, contabilizzato in bilancio come beni merce/rimanenze, dovesse invece essere qualificato come immobilizzazioni materiali, con conseguente incidenza sul test di operatività e sulla determinazione del reddito minimo presunto. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTR ha accolto l'appello ritenendo corretta la classificazione tra rimanenze dei veicoli storici, destinati alla rivendita sia pure non immediata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe valorizzato la mancata produzione del PVC senza che ciò fosse stato dedotto; 2) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e degli artt. 41 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse indebitamente escluso il settore delle auto d'epoca dall'ambito della norma e avesse omesso di considerare l'onere probatorio della contribuente; 3) violazione dell'art. 2424-bis c.c. e dei principi contabili OIC n. 13 e n. 16, assumendo che i veicoli fossero in realtà immobilizzazioni e che la loro classificazione come rimanenze fosse contraria ai criteri contabili; 4) vizio di motivazione insufficiente, per non avere la CTR considerato vari elementi indiziari che, secondo l'Ufficio, dimostravano la funzione di accumulo di un consistente "parco macchine"; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre relativi alla pretesa finalità di mantenimento dei veicoli e non di immediata rivendita.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si era fondata sulla mancata produzione del PVC ma sulla ritenuta illegittimità dell'accertamento di società non operativa per erronea riqualificazione delle auto storiche da beni merce a immobilizzazioni. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che il meccanismo dell'art. 30 l. 724/1994 opera attraverso un test fondato sui beni patrimoniali iscritti tra le immobilizzazioni, mentre i beni-merce contabilizzati come rimanenze non rilevano, purché la classificazione sia conforme ai principi contabili; nel caso concreto, le auto storiche erano correttamente iscritte tra le rimanenze in quanto destinate alla vendita nell'ambito dell'oggetto sociale, ancorché non immediata, e la loro permanenza prolungata nel magazzino non ne mutava la natura. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili: il quarto perché il vizio di insufficiente motivazione non era più deducibile nella formulazione applicabile dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; il quinto perché l'Agenzia non aveva denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma aveva contestato valutazioni e argomentazioni di merito. La Corte ha quindi confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata se la sentenza non fonda la decisione sul fatto asseritamente introdotto d'ufficio, ma su una diversa ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 30 legge n. 724 del 1994
La disciplina delle società non operative si fonda su un test di operatività che correla determinati beni patrimoniali a ricavi/proventi minimi presunti; i beni-merce non rilevano, mentre rilevano le immobilizzazioni, con onere del contribuente di provare oggettive situazioni straordinarie impeditive.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 2424-bis c.c.
La classificazione di beni come rimanenze o immobilizzazioni deve conformarsi alla loro effettiva destinazione economica e ai principi contabili.
Principio contabile OIC n. 13
Le rimanenze comprendono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività d'impresa.
Principio contabile OIC n. 16
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole impiegati come strumenti di produzione del reddito e non destinati alla vendita o alla trasformazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nella formulazione applicabile non è più deducibile il vizio di mera insufficienza della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve dare conto dell'atto o del documento rilevante ai fini della censura di omesso esame.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis
Norma richiamata quale base dell'introduzione del rito camerale.
legge 25 ottobre 2016, n. 197
Norma richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Ha modificato l'art. 360, n. 5 c.p.c., rendendo non più censurabile l'insufficienza motivazionale nel senso previgente.
legge 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società non operative, il test di operatività va condotto solo sui beni patrimoniali che la norma considera rilevanti; i beni iscritti correttamente tra le rimanenze, perché destinati alla vendita nell'attività d'impresa, non possono essere trattati come immobilizzazioni ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti.
- La qualificazione contabile di un bene dipende dalla sua effettiva destinazione economica: se il bene è destinato alla vendita, anche non immediata, va normalmente classificato tra le rimanenze; se è impiegato durevolmente come strumento di produzione del reddito, va invece qualificato come immobilizzazione.
- Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi previsto dall'art. 30 l. n. 724/1994 costituisce indice sintomatico di non operatività, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando oggettive situazioni straordinarie indipendenti dalla propria volontà; l'onere probatorio non si inverte sull'Amministrazione oltre i limiti della disciplina.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve investire l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può risolversi nella mera critica delle valutazioni probatorie o della motivazione in termini di sufficienza.
- La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi diversa da quella presa di mira dal ricorrente.
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