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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/11

Regolamento (UE) 2025/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu

Normativa europea32025R0011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/1806 per togliere Vanuatu dall’elenco dei paesi esenti da visto e reinserirlo tra i paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l’ingresso nelle frontiere esterne degli Stati membri. La misura è motivata dal persistente rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico connesso ai programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nonostante il dialogo rafforzato avviato dalla Commissione e le precedenti sospensioni dell’accordo di esenzione dal visto. Il provvedimento ha natura eminentemente tecnica ma produce un effetto immediato sul regime di ingresso dei cittadini di Vanuatu nello spazio Schengen.

Modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per reintrodurre l’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, spostando il Paese dall’elenco di esenzione a quello soggetto a visto.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di Vanuatu che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri ai fini di soggiorni di breve durata. Incide sul regime generale dei visti Schengen, in particolare sull’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dal visto (allegato II del regolamento (UE) 2018/1806) e su quello dei paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto (allegato I). Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; per quanto riguarda Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione. L’Irlanda non vi partecipa, non è vincolata né soggetta all’applicazione; per Cipro si tratta di un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso connesso.

Modifica del regime visti per Vanuatu

Il regolamento (UE) 2025/11 modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per reintrodurre l’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu. L’intervento si colloca nel quadro della politica comune dei visti e risponde alla valutazione dell’Unione secondo cui i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu continuano a porre rischi per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri.

Contesto normativo e procedurale

Il regolamento parte dalla constatazione che Vanuatu era stato inserito nell’elenco dei paesi esenti dal visto dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, in connessione con l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata firmato il 28 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° aprile 2017. Successivamente, l’Unione ha adottato una serie di misure restrittive: la decisione (UE) 2022/366 ha sospeso parzialmente l’applicazione dell’accordo per i passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 ha sospeso temporaneamente l’esenzione dal visto dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023; la decisione (UE) 2022/2198 ha poi sospeso integralmente l’accordo dal 4 febbraio 2023; infine il regolamento delegato (UE) 2023/222 ha sospeso temporaneamente l’esenzione dal visto per tutti i cittadini di Vanuatu dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.

Ragioni della reintroduzione del visto

La Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu, ma il regolamento rileva che il Paese non si è impegnato in modo significativo e non ha dimostrato che le riforme introdotte siano effettivamente attuate o sufficienti a ridurre i rischi. Il testo evidenzia, in particolare:

  • l’assenza di un requisito di residenza effettiva o presenza fisica in Vanuatu per i richiedenti;
  • la gestione delle domande tramite agenzie specializzate situate fuori da Vanuatu;
  • l’assenza di colloqui con i richiedenti durante la procedura;
  • tempi di controllo e dovuta diligenza molto brevi, fino a 14 giorni prorogabili a 30;
  • una percentuale di domande respinte estremamente bassa, con 27 rigetti su 1.988 domande nel 2022 e 2023;
  • l’insufficienza delle verifiche sulle informazioni e sui documenti del paese di origine o di residenza, per mancanza di scambio di informazioni con tali paesi;
  • la mancanza di un meccanismo strutturale di monitoraggio ex post per i passaporti già rilasciati, nonostante oltre 10.000 passaporti emessi prima della riforma della legge sulla cittadinanza.

Modifiche al regolamento (UE) 2018/1806

L’articolo 1 del regolamento dispone due modifiche puntuali agli allegati del regolamento base:

  • nell’allegato I, parte 1, dopo la voce "Uzbekistan" viene inserita la voce "Vanuatu";
  • nell’allegato II, parte 1, viene soppressa la voce "Vanuatu", con la nota che l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu è sospesa dal 4 febbraio 2023 al 3 febbraio 2025.

L’effetto giuridico è il ritorno di Vanuatu nell’elenco dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto per i soggiorni di breve durata nell’area Schengen.

Coordinamento con l’acquis di Schengen e ambito territoriale

Il regolamento chiarisce il proprio inquadramento nei rapporti con gli Stati associati a Schengen. Per Islanda e Norvegia, esso costituisce sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del relativo accordo di associazione; per la Svizzera, costituisce sviluppo dell’acquis ai sensi dell’accordo di associazione e della decisione 2008/146/CE; per il Liechtenstein, costituisce sviluppo dell’acquis ai sensi del protocollo di adesione e della decisione 2011/350/UE.

Per contro, l’Irlanda non partecipa al regolamento, in quanto il provvedimento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non aderisce. Per Cipro, il testo precisa che il regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso ai sensi dell’atto di adesione del 2003.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula tipica dei regolamenti UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Reintroduzione dell’obbligo del visto per Vanuatu

Modifica il regolamento (UE) 2018/1806 inserendo "Vanuatu" nell’allegato I, parte 1, dopo "Uzbekistan", e sopprimendolo dall’allegato II, parte 1. L’effetto è il ripristino dell’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Contesto fattuale e motivazione della modifica

Il regolamento richiama i precedenti interventi dell’UE: sospensione parziale dell’accordo di esenzione dal visto con decisione (UE) 2022/366, successiva sospensione totale con decisione (UE) 2022/2198, sospensione temporanea dell’esenzione dal visto con regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 e poi con regolamento delegato (UE) 2023/222. La Commissione ha svolto un dialogo rafforzato con Vanuatu, ma ha concluso che il Paese non ha posto rimedio alle circostanze che avevano determinato la sospensione.

Ragioni di sicurezza collegate ai programmi di cittadinanza per investitori

La modifica è giustificata dalla persistenza di criticità nei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu: assenza di requisito di residenza effettiva o presenza fisica, trattazione delle domande tramite agenzie esterne, assenza di colloqui in presenza, termini molto brevi di controllo e dovuta diligenza (massimo 14 giorni, prorogabili a 30), tasso estremamente basso di rigetto e insufficienza delle verifiche sulle informazioni e sui documenti dei richiedenti. Il testo evidenzia anche il mancato scambio di informazioni con i paesi di origine o residenza e l’assenza di un monitoraggio ex post strutturale per i passaporti già rilasciati.

Effetti e coordinamento con l’acquis Schengen

Il regolamento opera nell’ambito dello spazio Schengen e viene qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. È esclusa la partecipazione dell’Irlanda; per Cipro il regolamento è considerato atto basato sull’acquis di Schengen o connesso a esso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei trattati.

Come è indicizzato

Materievistispazio schengenimmigrazionesicurezza internacontrollo delle frontiere

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