Sentenza n. 1216/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse nullo o comunque illegittimo per totale deficit motivazionale, indeterminatezza della fattispecie e uso di un modulo precompilato contenente riferimenti a ipotesi alternative non selezionate con chiarezza. Ha inoltre sostenuto di avere trasmesso tempestivamente osservazioni e documenti tramite PEC, in alternativa al portale Ali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 24 del d.lgs. 286/1998, dei principi di buona fede, legittimo affidamento e ragionevolezza, nonché dell’art. 97 Cost., lamentando che non gli potessero essere imputati i ritardi degli uffici nella convocazione presso Prefettura e Questura. Ha sostenuto di avere sottoscritto il contratto di soggiorno e che la stessa Questura gli avrebbe suggerito di presentare l’istanza di conversione. L’Amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca perché, al momento della domanda, l’interessato non disponeva di un valido titolo di soggiorno per lavoro stagionale, ma soltanto della ricevuta della richiesta del permesso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: sebbene il modulo contenesse riferimenti a più ipotesi, l’Amministrazione aveva chiaramente selezionato quella relativa all’insussistenza dei presupposti normativi e all’inidoneità delle osservazioni presentate a superare le ragioni ostative. La motivazione indicava specificamente che, al momento della domanda, il ricorrente non possedeva un valido titolo di soggiorno per lavoro stagionale, ma soltanto la ricevuta della richiesta, e che quanto prodotto dopo il preavviso non consentiva una diversa valutazione. Sono state quindi ritenute irrilevanti le contestazioni sulla modalità di trasmissione delle osservazioni, perché queste erano state esaminate dall’Amministrazione, pur giudicate inidonee. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto decisivo che, al momento della richiesta di conversione, il termine di validità del titolo stagionale fosse già scaduto. La conversione presuppone infatti l’esistenza di un permesso ancora valido; non è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio. Il ricorrente era entrato in Italia nel settembre 2023, aveva chiesto il permesso stagionale il 2 febbraio 2024 e aveva presentato la richiesta di conversione soltanto il 14 maggio 2025, quando il titolo era ormai scaduto da oltre cinque mesi. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, pur in assenza di un termine decadenziale espressamente previsto per la conversione del permesso stagionale, la domanda deve essere presentata durante la validità del titolo o, al più, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, relativo ai sopraggiunti nuovi elementi favorevoli, non può sanare la tardività dell’istanza, perché presuppone una domanda tempestiva. È stata altresì ritenuta irrilevante l’imputabilità dei ritardi amministrativi, poiché la tardività della domanda impediva in radice la conversione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è sufficiente quando individua in modo comprensibile la ragione ostativa e dà conto dell’inidoneità delle osservazioni presentate, anche se l’atto deriva da un modulo precompilato contenente ipotesi alternative.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per difetto di motivazione è stata esclusa, non ravvisandosi un’indeterminatezza assoluta dell’atto né una totale mancanza di motivazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate in risposta al preavviso devono essere esaminate dall’Amministrazione, ma non devono necessariamente essere accolte; è sufficiente che il provvedimento dia conto della loro inidoneità a superare le ragioni ostative.
art. 24, commi 1, 2, 7, 8, 9 e 10, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale è rilasciato per la durata corrispondente al lavoro richiesto; autorizza il lavoro fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; al termine di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale.
La disciplina del lavoro stagionale presuppone la temporaneità del soggiorno e non consente di chiedere la conversione dopo la scadenza del titolo stagionale, al di fuori dei limiti temporali desumibili dalla disciplina complessiva.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Valutazione degli eventuali sopraggiunti nuovi elementi favorevoli all’interessato.
La disposizione riguarda elementi esistenti e formalmente rappresentati o conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, ma presuppone un’istanza tempestiva e non può sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda di conversione.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza, previsto in materia di rinnovo, è richiamato come termine massimo ammissibile anche per la richiesta di conversione del permesso stagionale.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
La richiesta di conversione del permesso per motivi di studio e formazione deve essere avanzata comunque prima della sua scadenza.
La previsione è utilizzata come criterio sistematico per desumere che anche la conversione del permesso per lavoro stagionale richieda un titolo ancora valido.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso, previsto per i rinnovi, è indicato dal giudice quale termine massimo eventualmente applicabile per la presentazione dell’istanza di conversione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il sistema delle quote d’ingresso impedisce di utilizzare una richiesta di conversione tardiva per regolarizzare uno straniero rimasto irregolarmente in Italia e aggirare la disciplina dei flussi.
art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
La modifica dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 consente la conversione del permesso stagionale al di fuori delle quote, ma non elimina il presupposto temporale della validità del titolo da convertire.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e ragionevolezza non possono superare il difetto originario del presupposto temporale per la conversione né rendere irrilevante la scadenza del permesso stagionale.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone l’esistenza di un titolo ancora valido al momento della presentazione dell’istanza; non è convertibile un permesso già scaduto né è sufficiente la ricevuta della relativa richiesta di rilascio.
- In assenza di un termine decadenziale specificamente previsto per la conversione del permesso stagionale, il termine deve essere desunto dalla natura dell’istituto e dalla disciplina complessiva dell’immigrazione: la domanda deve essere presentata durante la validità del titolo o, al più, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi.
- L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, imponendo la valutazione dei sopraggiunti elementi favorevoli, presuppone un’istanza tempestiva e non può essere invocato per sanare la tardività o la decadenza derivante dalla presentazione dell’istanza di conversione dopo la scadenza del titolo.
- La disciplina del lavoro stagionale, che limita la durata dell’autorizzazione lavorativa e impone il rientro nel Paese d’origine al termine del periodo autorizzato, non può essere elusa mediante una richiesta di conversione presentata dopo la scadenza del permesso, anche se nel frattempo è stato trovato un nuovo datore di lavoro.
- Un provvedimento amministrativo adottato mediante modulo precompilato non è viziato da difetto assoluto di motivazione quando, nonostante la presenza di ipotesi alternative nel modello, l’Amministrazione seleziona chiaramente la ragione ostativa applicata, indica i fatti rilevanti e valuta le osservazioni presentate, spiegando perché non superano i rilievi iniziali.
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