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Sentenza

Sentenza n. 4916/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Ministero del Turismo - D.G. Valorizzazione REG_GEN - 64657 - 30/04/2026, con il quale viene richiesta la “restituzione degli aiuti [di Stato] fruiti oltre i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso il provvedimento del Segretario Generale del Ministero del Turismo prot. n. 0140563/25 del 18/04/2025, avente a oggetto “Provvedimento recante l’elenco dei soggetti che devono provvedere alla restituzione degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, non notificato alla società;

Giustizia amministrativa202604090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di richiesta di restituzione degli aiuti di Stato fruiti oltre i massimali del Temporary Framework Covid-19

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria di aiuti di Stato concessi nell'ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea per l'emergenza Covid-19 ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero del Turismo ha richiesto la restituzione degli aiuti ritenuti eccedenti i massimali previsti dalla disciplina europea. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, incluso l'elenco ministeriale dei soggetti tenuti alla restituzione. Il ricorso era diretto all'annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha prospettato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando la controversia riguarda la conservazione di somme già erogate a titolo di finanziamento o sovvenzione e l'amministrazione ne richiede la restituzione mediante revoca, decadenza, risoluzione o altro atto fondato sull'asserito inadempimento del beneficiario, la posizione del privato è di diritto soggettivo se la domanda investe il diritto a ottenere o trattenere il finanziamento e non soltanto la legittimità formale del provvedimento. La controversia è stata ritenuta successiva all'attribuzione del beneficio e specificamente attinente alla ripetizione del contributo; pertanto, la cognizione spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda davanti a tale giudice ai sensi dell'articolo 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, secondo le regole sulla translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti sull'eventuale definizione immediata.

  • Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina, nell'ambito del Temporary Framework Covid-19, gli aiuti di Stato soggetti ai massimali la cui eccedenza ha formato oggetto della richiesta di restituzione.

  • art. 1, commi da 595 a 602, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale recante l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti fruiti oltre i massimali.

Massime di principio

  • Le controversie successive all'erogazione di un finanziamento o di una sovvenzione pubblica, aventi a oggetto il diritto del beneficiario a conservare le somme già riscosse e la richiesta di restituzione delle stesse, riguardano una posizione di diritto soggettivo e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il giudice ordinario è competente anche quando l'amministrazione utilizza istituti o provvedimenti amministrativi di revoca, decadenza o risoluzione fondati sull'asserito inadempimento del beneficiario, se la controversia investe direttamente la sussistenza del diritto a ottenere o trattenere il beneficio e non si limita al controllo degli aspetti formali dell'atto.
  • La fase successiva all'attribuzione del beneficio, concernente la ripetizione di contributi o sovvenzioni già erogati, ricade nella giurisdizione ordinaria; il giudice amministrativo non è competente a conoscere della domanda di annullamento del provvedimento restitutorio in quanto tale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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