Ordinanza n. 3101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda proposta nell’ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, il cosiddetto semestre filtro. L’appello conteneva censure eterogenee. Un primo gruppo contestava vizi riguardanti l’intera procedura di accesso, prospettando la necessità di una riedizione complessiva della procedura. Un secondo gruppo riguardava invece la posizione individuale della candidata e il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio sufficiente per l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato dedotto il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai posti rimasti vacanti per effetto della rinuncia di altri studenti all’immatricolazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, volto a mettere in discussione l’intera procedura e funzionale a una sua riedizione, fosse logicamente incompatibile con la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero. Tale misura non sarebbe stata idonea a conservare il bene della vita perseguito con quelle censure, sicché esse sono state ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la valutazione di merito da parte del TAR. Quanto alla censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando il precedente orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non sembra assicurare un meccanismo meritocratico di riassegnazione dei posti lasciati liberi, poiché esclude dagli scorrimenti successivi gli studenti che non si immatricolino entro il breve termine previsto. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata utilizzazione dei posti vacanti può pregiudicare il diritto della candidata, che ha conseguito almeno una sufficienza, a concorrere per l’assegnazione dei posti secondo l’ordine della graduatoria e, in definitiva, a intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata: prima effettuando gli scorrimenti necessari per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di almeno un posto vacante in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. Il TAR dovrà fissare con priorità l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Norme richiamate
art. 55, comma 11, c.p.a.
fissazione dell’udienza di merito con priorità
L’accoglimento della domanda cautelare comporta la trasmissione degli atti al TAR affinché fissi prioritariamente l’udienza di merito.
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure dirette a ottenere la riedizione integrale di una procedura sono logicamente incompatibili con la richiesta di ammissione individuale con riserva e in sovrannumero quando tale misura non sia idonea a conservare il bene della vita perseguito mediante la riedizione; tali censure possono quindi essere respinte per carenza di periculum in mora, restando impregiudicata la loro valutazione nel merito.
- Nelle procedure di accesso universitario, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti resisi vacanti può presentare fumus boni iuris quando la disciplina consenta che tali posti restino inutilizzati invece di essere riassegnati secondo l’ordine meritocratico della graduatoria.
- La scelta di imporre allo studente un termine breve e irreversibile per l’immatricolazione, escludendolo dagli scorrimenti successivi anche in presenza di posti vacanti e di un punteggio elevato, può risultare illogica e lesiva del principio meritocratico.
- Quando il candidato abbia conseguito il requisito minimo previsto ma non sia stato collocato in posizione utile, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’Amministrazione di effettuare gli scorrimenti sui posti vacanti e di verificare successivamente, in base al punteggio e alle preferenze espresse, l’eventuale assegnazione di una sede, senza disporre automaticamente l’ammissione in sovrannumero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →