Cassazione Civile, Ordinanza n. 25053/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da alcuni provvedimenti adottati da una azienda sanitaria nei confronti di un dirigente medico in servizio presso un centro di nefrologia e dialisi: una sanzione disciplinare di censura, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per venti giorni, la collocazione in congedo d'ufficio per sei giorni e l'assegnazione temporanea e provvisoria presso una diversa unità operativa del presidio ospedaliero di Rieti. Il medico aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tali atti e la restituzione delle somme trattenute in busta paga. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva invece dichiarato illegittime le due sanzioni disciplinari e l'assegnazione provvisoria, ritenendo non provati i fatti posti a base delle sanzioni e non adeguatamente motivato il provvedimento di trasferimento temporaneo, mentre aveva ritenuto legittimo il congedo d'ufficio. L'azienda sanitaria ricorreva in cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello avesse rovesciato la decisione di primo grado senza confrontarsi con le sue argomentazioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la ritrattazione di una teste; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per non aver valorizzato altre risultanze istruttorie a fronte di deposizioni non concordanti; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo l'assenza di interesse ad agire del medico contro l'assegnazione provvisoria mai eseguita; 5) violazione dell'art. 2103 c.c., perché il provvedimento di assegnazione temporanea non sarebbe stato un trasferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre affermato che il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente tutte le altre, e che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non singoli mezzi istruttori. Ha respinto il quarto motivo, riconoscendo l'interesse del dipendente a far dichiarare illegittimo un provvedimento di assegnazione temporanea non eseguito, perché esso avrebbe comunque potuto essere attuato successivamente in assenza di prova del venir meno delle esigenze di servizio. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché la ricorrente non aveva censurato in modo specifico la ratio decisiva della sentenza d'appello, fondata sulla mancata indicazione del termine di durata dell'assegnazione, da cui la Corte territoriale aveva desunto la natura sostanzialmente trasferitiva del provvedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva annullato le sanzioni disciplinari e l'assegnazione provvisoria del medico, ritenendo infondato il solo motivo relativo all'interesse ad agire e inammissibili gli altri motivi perché rivolti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito oppure privi di specifica censura alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente non è stata accolta, perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta non apparente ma adeguatamente espressa e sorretta dagli elementi di prova selezionati dal giudice.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I motivi che mirano a una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni non integrano, di per sé, i vizi denunciabili in cassazione.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare la valutazione del materiale istruttorio, non già a denunciare un errore di diritto sul criterio di distribuzione dell'onere probatorio.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la scelta delle prove ritenute più attendibili e la loro valutazione appartengono al giudice di merito, salvo i limiti del controllo di legittimità.
art. 100 c.p.c.
Sussiste interesse ad agire anche contro un atto non ancora eseguito, quando esso possa trovare futura attuazione e produca comunque una lesione attuale o una concreta utilità nell'accertamento della sua illegittimità.
art. 2103 c.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica critica alla ratio decidendi sulla mancata indicazione del termine di durata dell'assegnazione, che aveva condotto alla qualificazione del provvedimento come trasferimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove più attendibili, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il giudizio di credibilità spettano al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la mancata considerazione di singoli elementi o mezzi di prova, quando il fatto sia comunque stato preso in esame dalla sentenza.
- La motivazione della sentenza è censurabile per apparenza solo quando sia meramente fittizia o incomprensibile; non lo è se il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del convincimento e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- L'interesse ad agire sussiste anche rispetto a un atto amministrativo o datoriale non ancora eseguito, se l'atto è idoneo a produrre effetti futuri e l'accertamento della sua illegittimità arreca una utilità concreta e attuale alla parte.
- Nel ricorso per cassazione è necessario colpire specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile anche se si contesta correttamente una sola delle basi logiche della decisione.
- La qualificazione di un provvedimento datoriale come trasferimento o assegnazione temporanea dipende anche dalla presenza o meno di un termine di durata e dalla concreta struttura dell'atto, non essendo sufficiente contestarne astrattamente la denominazione.
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