Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 e dal conseguente avviso di addebito per contributi ritenuti omessi. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione della professionista, dichiarando non dovuti i contributi; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione separata perché l'attività professionale era abituale, ancorché con redditività inferiore a euro 5.000 annui, e ha fatto decorrere la prescrizione quinquennale dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, escludendo così la prescrizione del credito contributivo. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c. e 3, comma 9, L. n. 335/1995, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi; con il secondo ha denunciato violazione di varie disposizioni in tema di Gestione separata e di esercizio abituale della professione forense, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio nonostante il reddito imponibile inferiore alla soglia di euro 5.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione proposta dalla professionista contro l'avviso di addebito INPS, per intervenuta prescrizione del credito contributivo relativo all'attività professionale svolta nel 2011. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi dovuti alla Gestione separata non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine di pagamento della contribuzione.
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi si computa dal momento in cui il contributo è esigibile, non dalla successiva dichiarazione fiscale del reddito.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'iscrizione alla Gestione separata dei professionisti.
art. 2, comma 25, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime contributivo dei professionisti.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate contro la legittimità dell'iscrizione d'ufficio.
d.lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8
Richiamato nel secondo motivo come parte del quadro normativo sull'iscrizione previdenziale dei professionisti.
L. n. 576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3
Richiamato nel secondo motivo in tema di contribuzione forense.
d.m. n. 281 del 1996, art. 6
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai criteri di accertamento dell'esercizio della professione.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
Richiamato nel secondo motivo come norma rilevante per il regime contributivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la proposta del consigliere relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Richiamato come esempio di differimento dei termini di versamento dei contributi, rilevante ai fini della prescrizione.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 6 giugno 2012
Applicato al caso concreto come differimento dei termini di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2011.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito, senza rinvio, dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione quinquennale coincide con la scadenza del termine di pagamento della contribuzione, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi, rilevano anche eventuali differimenti normativi del termine di versamento, poiché il credito diviene esigibile solo alla scadenza effettiva così prorogata.
- Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo o rigettando la domanda originaria.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con decisione nel merito, i motivi ulteriori restano assorbiti.
- L'iscrizione alla Gestione separata e il relativo obbligo contributivo vanno valutati alla luce del complessivo quadro normativo di settore, ma la questione della prescrizione deve essere risolta anzitutto in base al momento di esigibilità del credito contributivo.
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