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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-649/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2024. — XXX contro Randstad Empleo ETT, SAU e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) – Nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale” – Nozione di “retribuzione” – Indennità dovuta per l’inabilità totale permanente di un lavoratore tramite agenzia interinale a svolgere la sua professione abituale a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi nel corso della missione. — Causa C-649/22

Giurisprudenza europea62022CJ0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che l’indennità per inabilità permanente totale riconosciuta a un lavoratore interinale a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto durante la missione rientra nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione tutelate dalla direttiva 2008/104. Di conseguenza, il principio di parità di trattamento impone che tale indennità non sia inferiore a quella che spetterebbe a un lavoratore direttamente assunto dall’impresa utilizzatrice in situazione identica. Sono state invece dichiarate irricevibili, per difetto di motivazione sufficiente, le questioni riferite agli articoli 20 e 21 della Carta e all’articolo 2 TUE.

L’indennità per inabilità permanente totale derivante da infortunio sul lavoro durante la missione di un lavoratore interinale rientra nelle "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" e deve rispettare la parità di trattamento rispetto ai lavoratori direttamente assunti dall’impresa utilizzatrice.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), osti a una normativa/interpretazione nazionale che esclude dalla nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" l’indennità dovuta al lavoratore interinale per inabilità permanente totale conseguente a infortunio sul lavoro avvenuto presso l’impresa utilizzatrice, con conseguente importo inferiore rispetto a quello spettante a un lavoratore direttamente assunto in identica situazione.

Principio di diritto

L’indennità dovuta a un lavoratore interinale per inabilità totale permanente a svolgere la propria professione abituale, quando l’inabilità deriva da un infortunio sul lavoro occorso durante la missione presso l’impresa utilizzatrice e determina la cessazione del rapporto, rientra nella nozione di "retribuzione" e quindi di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" ai sensi della direttiva 2008/104; ne consegue che l’articolo 5, paragrafo 1, osta a una disciplina nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, che attribuisca a tale lavoratore un’indennità inferiore rispetto a quella spettante, nella stessa situazione, a un lavoratore direttamente assunto dall’impresa utilizzatrice, salvo eventuali deroghe conformi alla direttiva e previa garanzia di una protezione globale equivalente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2 TUE
  • Direttiva 91/383/CEE
  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 157 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Direttiva 2006/54/CE

Indennità per inabilità permanente del lavoratore interinale e parità di trattamento

La pronuncia, resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, riguarda il trattamento economico spettante a un lavoratore tramite agenzia interinale che, dopo un infortunio sul lavoro occorso presso l’impresa utilizzatrice, è stato dichiarato affetto da inabilità totale permanente a svolgere la propria professione abituale. La questione centrale è se l’indennità correlata a tale situazione rientri nella nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" della direttiva 2008/104/CE.

Fatti e procedimento principale

Il lavoratore XXX aveva un contratto con Randstad Empleo ETT SAU ed era stato assegnato a Serveo Servicios SAU come magazziniere esperto. A seguito dell’infortunio del 24 ottobre 2016, gli è stata riconosciuta l’inabilità totale permanente. L’assicuratore Axa ha corrisposto 10.500 euro sulla base del contratto collettivo delle agenzie di lavoro interinale, mentre il lavoratore rivendicava 60.101,21 euro, importo previsto dal contratto collettivo del settore dei trasporti applicabile ai lavoratori direttamente assunti nell’impresa utilizzatrice.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/104/CE, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), che include nella nozione di condizioni di base di lavoro e d’occupazione anche la retribuzione;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che sancisce la parità di trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori comparabili direttamente assunti;
  • i paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, che consentono deroghe solo a condizioni specifiche. Viene inoltre richiamata la direttiva 91/383/CEE, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori interinali, nonché, in via preliminare, gli articoli 20 e 21 della Carta e l’articolo 2 TUE, sui quali però la domanda è dichiarata irricevibile.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Corte dichiara ricevibile la domanda solo per quanto attiene all’interpretazione della direttiva 2008/104/CE. Le censure fondate sugli articoli 20 e 21 della Carta e sull’articolo 2 TUE sono dichiarate irricevibili perché il giudice del rinvio non ha spiegato con sufficiente precisione le ragioni del loro richiamo né il collegamento con la normativa nazionale controversa.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "retribuzione"

La Corte osserva che la nozione di retribuzione, pur non definita dalla direttiva 2008/104, va interpretata secondo il suo significato abituale, il contesto e gli obiettivi della disciplina. Richiama la propria giurisprudenza sull’articolo 157 TFUE, secondo cui la retribuzione comprende tutti i vantaggi economici concessi, anche indirettamente, in ragione dell’impiego.

Nel caso esaminato, l’indennità:

  • è prevista dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro;
  • compensa la perdita di reddito dovuta all’inabilità del lavoratore;
  • assicura una fonte di reddito al lavoratore colpito dall’infortunio.

La Corte afferma quindi che si tratta di un vantaggio economico rientrante nella nozione di retribuzione e, per riflesso, nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione ai sensi della direttiva 2008/104.

Contesto sistematico e finalità della direttiva

La soluzione è rafforzata dal richiamo alla direttiva 91/383/CEE, che mira a garantire ai lavoratori interinali lo stesso livello di protezione in materia di salute e sicurezza degli altri lavoratori dell’impresa utilizzatrice. La Corte sottolinea che l’indennità in questione è strettamente collegata alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, poiché interviene proprio quando tale tutela fallisce a causa di un infortunio durante la missione.

Sul piano teleologico, la Corte osserva che la direttiva 2008/104 intende garantire condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Se l’impresa utilizzatrice fosse esposta a un costo inferiore quando impiega lavoratori interinali, avrebbe minori incentivi a investire nella loro sicurezza; ciò contrasterebbe con la finalità della direttiva.

Portata del principio di parità di trattamento

La Corte precisa che il giudice nazionale deve confrontare:

  • le condizioni che si applicherebbero al lavoratore se fosse assunto direttamente dall’impresa utilizzatrice;
  • le condizioni effettivamente applicate al lavoratore interinale.

Se, come sembra dal fascicolo, l’indennità del lavoratore interinale è di 10.500 euro mentre quella spettante al lavoratore diretto sarebbe di 60.101,21 euro, la parità di trattamento risulta violata. La Corte ricorda che eventuali deroghe al principio sono possibili solo nei casi previsti dall’articolo 5, paragrafi 2-4, e purché sia comunque garantita una protezione globale adeguata.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, che consenta di riconoscere al lavoratore interinale, per la medesima situazione di inabilità permanente totale a seguito di infortunio sul lavoro nell’impresa utilizzatrice, un’indennità inferiore rispetto a quella spettante a un lavoratore direttamente assunto nella stessa impresa per lo stesso lavoro e la stessa durata.

Come è indicizzato

Materielavoro tramite agenzia interinaleparità di trattamentoretribuzionesicurezza e salute sul lavorodiritto del lavoro

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