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Ordinanza

Ordinanza n. 1121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1014/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 1014/2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Campania ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 1014/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza, deducendo prospettazioni ritenute meritevoli di adeguata valutazione nella successiva fase di merito. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né le censure rivolte alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le prospettazioni poste a fondamento dell'appello meritano un'adeguata valutazione nella sede di merito, la cui trattazione è stata fissata per il 28 maggio 2026; tale rilievo non ha comportato una decisione favorevole nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la parte appellante, in ragione dell'imminenza della trattazione del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dell'appello, ma il giudice ha respinto la richiesta di sospensione per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rinviando la valutazione delle prospettazioni di merito alla sede propria.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sussistenza di prospettazioni meritevoli di approfondimento nella fase di merito non è sufficiente a ottenere la sospensione della sentenza impugnata se manca il requisito del periculum in mora.
  • L'imminenza della trattazione del ricorso nel merito può escludere la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • La valutazione cautelare può limitarsi a rilevare la necessità di un approfondimento nel merito senza anticipare la decisione definitiva sull'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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