Regolamento (UE) 2023/2720
Regolamento (UE) 2023/2720 del Consiglio, del 27 novembre 2023, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, per il triennio 2024-2026, contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti della pesca, consentendo la sospensione o la riduzione dei dazi entro volumi annuali determinati. La misura è giustificata dall’esigenza di assicurare approvvigionamenti adeguati all’industria di trasformazione dell’Unione, preservando al contempo condizioni di concorrenza leale sul mercato interno. In coerenza con la politica estera e le misure restrittive dell’UE, sono esclusi dal regime i prodotti originari di Russia e Bielorussia. La gestione dei contingenti segue il regime doganale dell’Unione, sotto vigilanza doganale e con collaborazione tra Commissione e Stati membri.
Apertura e gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026, con sospensione o riduzione dei dazi entro limiti quantitativi prefissati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti della pesca elencati nell’allegato, destinati al consumo umano e, in linea generale, alla trasformazione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Riguarda gli importatori dell’Unione e le autorità doganali degli Stati membri, con gestione coordinata con la Commissione. Sono esclusi dal beneficio i prodotti originari della Russia o della Bielorussia; sono inoltre esclusi i prodotti destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione e quelli che subiscono solo operazioni meramente preparatorie o di conservazione indicate all’articolo 4, salvo le specifiche deroghe previste. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Apertura e gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026
Il regolamento istituisce contingenti tariffari autonomi per numerosi prodotti della pesca importati nell’Unione, allo scopo di garantire all’industria di trasformazione un approvvigionamento adeguato di materie prime. La misura si inserisce nel quadro della politica commerciale comune e tiene conto, nei considerando, del contesto geopolitico e delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti di Russia e Bielorussia.
Finalità e contesto
Il regolamento sostituisce il previgente regolamento (UE) 2020/1706, la cui applicazione cessa il 31 dicembre 2023. Il Consiglio sottolinea che la crescente dipendenza dell’Unione dalle importazioni di taluni prodotti ittici giustifica la sospensione o riduzione dei dazi entro contingenti quantitativi, ma precisa anche che occorre preservare una concorrenza leale con i produttori dell’Unione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le importazioni dei prodotti della pesca elencati in allegato, limitatamente al periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026. I contingenti operano per prodotti destinati al consumo umano e, in sostanza, alla trasformazione; restano esclusi i prodotti destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione. Il beneficio non spetta ai prodotti originari della Russia o della Bielorussia.
Regime doganale e gestione dei contingenti
L’articolo 1 prevede la sospensione o riduzione dei dazi all’importazione entro i limiti dei contingenti, secondo le aliquote e i volumi indicati in allegato. L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei contingenti, quindi al meccanismo fondato sull’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.
L’articolo 3 assoggetta i contingenti alla vigilanza doganale nel regime di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ne discende che il beneficio tariffario è strettamente connesso al rispetto delle condizioni d’uso previste dal diritto doganale dell’Unione.
Requisiti di ammissibilità e lavorazioni consentite
L’articolo 4 precisa che il beneficio è riservato ai prodotti destinati al consumo umano. Sono esclusi i prodotti la cui trasformazione avviene a livello di vendita al dettaglio o ristorazione e quelli destinati a subire soltanto operazioni meramente accessorie, come pulitura, eviscerazione, taglio, reimballaggio di filetti congelati individualmente, campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento, surgelazione, sbrinamento, ghiacciatura, scongelamento e separazione.
Sono però previste deroghe per specifiche lavorazioni, tra cui:
- taglio a dadi;
- taglio ad anelli e a strisce per determinate voci NC;
- sfilettatura;
- produzione di falde;
- taglio e frazionamento di blocchi congelati;
- affettatura per talune voci NC;
- trattamento con gas d’imballaggio per specifiche sottovoci TARIC;
- divisione del prodotto congelato o trattamento termico per l’eliminazione dei residui interni in talune voci;
- pastorizzazione;
- pulitura in casi specifici in cui sia l’unica operazione possibile e necessaria per rendere il prodotto idoneo al consumo umano;
- imballaggio in atmosfera modificata.
Esclusioni per origine e regole di origine
L’articolo 4, paragrafo 5, esclude espressamente i prodotti originari della Russia o della Bielorussia. Per determinare l’origine dei prodotti ai fini del contingente si applicano le norme di origine non preferenziali dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Cooperazione amministrativa e controllo
L’articolo 5 impone una cooperazione stretta tra Commissione e autorità doganali degli Stati membri per assicurare una gestione adeguata e il controllo dell’applicazione del regolamento. I considerando evidenziano che la Commissione deve poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti e informarne gli Stati membri.
Contingenti dell’allegato
L’allegato contiene l’elenco analitico dei contingenti per codice NC/TARIC, descrizione, quantitativo annuale, dazio contingentale e periodo. Tra i principali prodotti figurano pesci piatti congelati, trote, sgombri, calamari, uova di pesce, merluzzi bianchi, naselli e abadeci, merluzzi granatieri, aragoste e altri gamberi di mare, acciughe salate, surimi, merluzzi d’Alaska, tonni e tonnetti striati in "loins", gamberetti e gamberi di varie specie, salmoni del Pacifico, eglefini e filetti di tilapia.
Alcuni contingenti prevedono dazio pari a 0%; altri contemplano aliquote ridotte, come il 5% per talune trote e il 7,5% per gli sgombri. L’allegato specifica inoltre che i quantitativi annuali sono espressi in peso netto, salvo diversa indicazione, e contiene una nota che limita, per una specifica voce, il beneficio del contingente in un intervallo temporale determinato (15 febbraio - 15 giugno) per le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti e agevolazione daziaria
L’articolo 1 dispone la sospensione o riduzione dei dazi all’importazione per i prodotti elencati in allegato, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote, nei periodi e fino a concorrenza dei volumi indicati.
Gestione dei contingenti
L’articolo 2 rinvia alla disciplina di gestione prevista dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi al sistema cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.
Vigilanza doganale e uso finale
L’articolo 3 assoggetta i contingenti alla vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
Condizioni sostanziali di ammissibilità
L’articolo 4 limita il beneficio ai prodotti destinati al consumo umano e ne esclude l’utilizzo per la vendita al dettaglio o la ristorazione. Esclude anche i prodotti destinati a sole operazioni elementari di preparazione, conservazione o manipolazione, salvo le deroghe espressamente indicate per talune lavorazioni (ad esempio taglio, sfilettatura, pastorizzazione, trattamenti specifici, imballaggi particolari e alcune lavorazioni su specie determinate).
Esclusione di Russia e Bielorussia e regole di origine
L’articolo 4, paragrafo 5, esclude in modo espresso i prodotti originari della Russia o della Bielorussia. Ai fini della determinazione dell’origine nell’ambito dei contingenti si applicano le norme di origine non preferenziali dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Cooperazione amministrativa
L’articolo 5 impone una stretta collaborazione tra Commissione e autorità doganali degli Stati membri per garantire la corretta gestione e il controllo dell’applicazione del regolamento.
Durata di applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contingenti specifici dell’allegato
L’allegato elenca i singoli contingenti con codice NC/TARIC, descrizione del prodotto, quantitativo annuale, dazio contingentale e periodo. I prodotti includono, tra gli altri, pesci piatti congelati destinati alla trasformazione, trote, sgombri, calamari, uova di pesce, merluzzi bianchi, naselli, merluzzi granatieri, aragoste e gamberi di mare, surimi, merluzzi d’Alaska, tonni/tonnetti striati in "loins", gamberetti e code di gamberi, salmoni del Pacifico, eglefini e filetti di tilapia. Alcuni contingenti prevedono un dazio pari a 0%, altri aliquote ridotte (ad esempio 5% e 7,5%).
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