Cassazione Civile, Sentenza n. 33191/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla impugnazione di cartella di pagamento per TARSU 2012 relativa a immobile in Canicattì per €7.976,00 oltre diritti di notifica. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo il ricorso originario tardivo perché la cartella sarebbe stata notificata il 5/03/2013 mentre il ricorso era stato spedito il 18/07/2013. La ricorrente deduce numerosi vizi relativi alla regolarità della notifica (mancanza/omessa indicazione della data, mancata indicazione delle generalità e qualifica del notificatore, carenza di prova della notificazione, inidoneità delle copie prodotte e mancata esibizione dell'originale, formazione del giudicato interno sugli atti prodromici), nonché la carenza di motivazione della decisione di secondo grado. Ha inoltre tentato, tramite memoria ex art. 378 c.p.c., di far valere l'omessa produzione in appello della procura conferita dall'agente della riscossione al direttore generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la questione sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. e ha però accolto il primo motivo relativo alla carenza motivazionale della sentenza d'appello. Ha ritenuto che la Commissione regionale si sia limitata ad un'affermazione generica della regolarità della notifica senza motivare sulle risultanze probatorie (relate, produzione di copie, mancata esibizione dell'originale ecc.), configurando una motivazione apparente/inadeguata. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte accolta e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, art. 22 comma 5, art. 7 comma 4, art. 21 cit.)
Art. 21 richiamato in relazione al termine per impugnare gli atti tributari; art. 22 comma 5 evocato in tema di ordine di esibizione dell'originale; la Corte richiama norme del d.lgs. 546/92 come quadro processuale per l'impugnazione degli atti tributari.
Codice di procedura civile (art. 112, 148, 156, 160, 324, 360, 378)
art. 360 primo comma nn. 3 e 4; art. 378
Art. 360 (motivi di cassazione) è il riferimento per formulare i motivi di nullità e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per omessa/insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n.4. Art. 378 ricordato per escludere che la memoria possa introdurre nuovi motivi non presenti nel ricorso.
Codice civile (art. 1334, art. 2697, art. 2909)
Art. 1334 richiamato per affermare che la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo; l'art. 2697 disciplina l'onere della prova ed è richiamato rispetto alla prova della notificazione; l'art. 2909 evocato in relazione alla formazione del giudicato interno.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26, comma 5)
Norma richiamata in relazione ai requisiti della relata di notifica e all'idoneità delle copie prodotte dall'agente della riscossione; la Corte evidenzia la necessità che il giudice valuti le risultanze probatorie sulla notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60)
Richiamato in tema di procedure tributarie e della documentazione relativa agli atti impositivi; utilizzato insieme ad altre norme per contestare la regolarità degli atti prodromici.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 18)
Richiamato in relazione alla validità degli atti e delle dichiarazioni sostitutive e ai requisiti di certezza documentale nelle notifiche.
Costituzione (art. 3, art. 24, art. 111)
Art. 111 citato per il principio del minimo costituzionale di motivazione delle sentenze; la Corte sottolinea che la motivazione deve consentire il controllo della logicità della decisione.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario riguarda la sua efficacia ma non sempre l'annullamento dell'atto: se il contribuente ha conoscenza dell'atto e impugna tempestivamente, un vizio formale della notifica può essere irrilevante.
- Quando la questione centrale è la regolarità della notifica, il giudice d'appello deve motivare compiutamente sulle risultanze probatorie (relata, conformità delle copie all'originale, identificazione del notificatore, data) e non limitarsi ad enunciazioni generiche.
- La mera indicazione della data di notifica senza illustrare le ragioni probatorie che la fondano configura carenza motivazionale idonea a cassazione e rinvio.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di cassazione: può solo chiarire motivi già completemente enunciati nel ricorso.
- L'onere della prova circa la notifica grava su chi la allega (di norma l'agente della riscossione), e le copie degli atti devono poter essere ricondotte all'originale o essere adeguatamente giustificate.
- In situazioni analoghe, se il giudice di merito non esamina e valuta le specifiche contestazioni sulla notificazione e la documentazione probatoria, la cassazione per carenza motivazionale è probabile e la causa verrà rinviata per un nuovo esame.
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