Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 151 del 28-12-2012

Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono effettuare a cavallo tra il 2012 e il 2013 su imponibile contributivo, aliquote, massimali, contributo aggiuntivo IVS 1%, ferie non godute, fringe benefits, auto e prestiti, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e contributo di solidarietà per la previdenza complementare. Vengono indicati i termini per la sistemazione tramite denuncia UniEmens di dicembre 2012, gennaio 2013 e, per alcune fattispecie, febbraio 2013, nonché le modalità di compilazione e i criteri di imputazione temporale e fiscale dei vari elementi retributivi.

Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2012/inizio 2013

Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2012/inizio 2013

La circolare fornisce le istruzioni operative per le operazioni di conguaglio contributivo e previdenziale da effettuare a cavallo tra il 2012 e il 2013. L’intervento riguarda una pluralità di fattispecie, accomunate dall’esigenza di riallineare imponibili, aliquote, massimali, trattenute e versamenti in funzione della competenza retributiva e della corretta imputazione contributiva.

Termini e modalità generali di conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare i conguagli con la denuncia UniEmens di competenza di dicembre 2012, con scadenza 16 gennaio 2013, oppure con quella di gennaio 2013, con scadenza 18 febbraio 2013. Per le partite relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, la sistemazione può essere rinviata anche alla denuncia di febbraio 2013, con scadenza 18 marzo 2013, senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo che i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione devono essere versati o recuperati nel mese di gennaio 2013. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, nonché per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2013.

Elementi variabili della retribuzione

La circolare richiama la disciplina del D.M. 7 ottobre 1993, secondo cui gli elementi o eventi che incidono sulla retribuzione imponibile possono essere considerati nel mese successivo a quello in cui si verificano, fermo restando il principio di competenza nell’ambito dell’anno solare. Tra gli eventi indicati figurano:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità per riposi di allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni retributive per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali, purché non a zero ore.

Sono assimilati a tali eventi anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. La circolare ricomprende inoltre i ratei di retribuzione del mese precedente corrisposti in seguito ad assunzione intervenuta nel corso del mese, precisando che, se l’assunzione avviene a dicembre e i ratei sono pagati con la retribuzione di gennaio, l’evento deve essere evidenziato nel flusso UniEmens.

Gli eventi che hanno determinato variazioni in aumento o diminuzione della retribuzione imponibile di dicembre 2012, con adempimenti contributivi assolti a gennaio 2013, devono essere esposti nel flusso UniEmens secondo le specifiche tecniche. La circolare sottolinea che, ai fini della posizione assicurativa e contributiva, tali elementi sono considerati di competenza dicembre 2012, mentre ai fini dell’assoggettamento contributivo sono trattati come retribuzione di gennaio 2013, salvo il caso di imponibile negativo, per il quale la contribuzione non dovuta va recuperata integralmente.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori soggetti all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile è pari, per il 2012, a € 96.149,00. Il limite si applica alla sola contribuzione IVS, inclusa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

La circolare ricorda che il massimale non è frazionabile mensilmente e deve essere considerato anche se l’anno solare è retribuito solo in parte. In presenza di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni già percepite si cumulano ai fini del massimale, con obbligo per il lavoratore di produrre al datore di lavoro successivo il CUD o una dichiarazione sostitutiva. Se vi sono rapporti simultanei, le retribuzioni si sommano ai fini del tetto. Nel mese in cui si verifica il superamento, la quota imponibile ai fini pensionistici è calcolata proporzionalmente tra i rapporti di lavoro; nei mesi successivi al superamento, l’imponibile è pari a zero, pur continuando a essere valorizzato l’elemento tecnico previsto dal flusso.

Nel caso di errori di determinazione dell’imponibile, che abbiano comportato versamenti indebiti di contributo IVS sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, omissioni contributive, la sistemazione avviene in sede di conguaglio mediante le specifiche del flusso UniEmens.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

Il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 si applica ai regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di pensionabilità. Per il 2012 il limite annuo è pari a € 44.204,00, corrispondenti a € 3.684,00 mensili.

La circolare richiama il metodo della mensilizzazione del limite e segnala che possono rendersi necessari conguagli a credito o a debito, anche in presenza di rapporti di lavoro successivi o simultanei. In caso di rapporti plurimi, il lavoratore deve esibire la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro successivo; il conguaglio viene normalmente effettuato dal datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata. Se a dicembre 2012 il rapporto è in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere al conguaglio sulla base dei dati retributivi disponibili.

Quando i contributi sono assolti con la denuncia di gennaio 2013, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2012, poiché ai fini contributivi sono trattati come retribuzione di gennaio 2013.

Ferie non godute

La circolare conferma che il compenso per ferie non godute, pur se non corrisposto, è soggetto a contribuzione e rientra tra le fattispecie oggetto di conguaglio ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993. Il successivo godimento effettivo delle ferie determina il venir meno del contributo versato sulla relativa quota, che deve quindi essere recuperato dal datore di lavoro.

Il sistema UniEmens consente il recupero della contribuzione già versata a decorrere dal 1° gennaio 2005 tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE, che consente di ridurre l’imponibile dell’anno e del mese in cui il compenso era stato assoggettato a contribuzione e, contestualmente, di recuperare in tutto o in parte la contribuzione già versata.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per i fringe benefits si applica l’art. 51, comma 3, del TUIR: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare reddito fino a € 258,23 annui; oltre tale soglia, l’intero valore diventa imponibile. La circolare precisa che, in sede di conguaglio, se il limite è superato, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Ai fini del limite si considerano anche i beni o servizi erogati da precedenti datori di lavoro; sul piano previdenziale, tuttavia, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefit da lui erogati.

Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il benefit è determinato assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, di cui il 30% riferito all’uso privato.

Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine dell’anno e gli interessi applicati al prestito. La circolare indica che il TUR vigente è pari a 0,75%.

TFR al Fondo di Tesoreria e relative misure compensative

La circolare richiama la disciplina del Fondo di Tesoreria per il TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato e ribadisce che le quote di TFR devono essere versate mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio le aziende devono sistemare eventuali differenze a debito o a credito emerse sui versamenti mensili e regolarizzare le misure compensative connesse.

È inoltre disciplinato il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% collegato al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, specie per le aziende ammesse allo sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello. Quando il contributo viene restituito al datore di lavoro nell’ambito dello sgravio, riassume la natura originaria di TFR e concorre ad aumentare la quota da versare al Fondo; per la gestione in UniEmens deve essere utilizzato il codice CF03 nell’area “TipoImpPregCMT”.

Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l’obbligo verso il Fondo di Tesoreria scatta se alla fine dell’anno la media dei dipendenti occupati raggiunge 50 addetti. In tal caso le aziende devono versare anche le quote relative ai mesi pregressi dalla data di inizio attività, maggiorando l’importo del tasso di rivalutazione. Per il 2012 tale tasso è pari al 3,88% calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituite nel corso del 2012 che, al 31 dicembre 2012, abbiano raggiunto il limite dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di invio della denuncia UniEmens di febbraio 2013, cioè il 31 marzo 2013.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR accantonato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, secondo il criterio dell’art. 2120 c.c.; il relativo incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, va imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo, mentre l’imposta sostitutiva dell’11% ex D.Lgs. n. 47/2000 grava sul lavoratore.

Entro dicembre 2012, con possibilità di conguaglio entro febbraio 2013, i datori di lavoro possono regolarizzare l’importo dell’imposta versata con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria. Per stimare la rivalutazione, la circolare consente l’uso dell’ultimo o del penultimo indice ISTAT e indica, per novembre 2012, il coefficiente 2,961538. I datori di lavoro devono calcolare la rivalutazione separatamente rispetto a quella del TFR accantonato in azienda e recuperare l’imposta in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Operazioni societarie e passaggi di lavoratori

Nelle operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., nonché nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi previdenziali deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, che è anche tenuto al rilascio del CUD. La retribuzione da considerare è quella complessivamente percepita nell’anno, includendo quote soggette a sgravio sul secondo livello contrattuale, erogazioni liberali e fringe benefits.

Nel passaggio dei lavoratori da una matricola all’altra devono essere utilizzati gli appositi codici 2 e 2T, con indicazione della matricola di provenienza. Dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive tramite il nuovo elemento tecnico previsto dal flusso, valorizzando il codice dell’azienda di provenienza.

Contributo di solidarietà per la previdenza complementare

La circolare ricorda che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito dalla legge n. 166/1991. Una quota pari all’1% del gettito confluisce nel Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per la tutela contro l’omesso o insufficiente versamento in caso di procedure concorsuali del datore di lavoro.

Se è necessario effettuare recuperi di tale contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale L938 e L939 nel flusso UniEmens, rispettivamente per il recupero del contributo di solidarietà 10% per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS e per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI.

Indicazioni operative sul flusso UniEmens

La circolare rinvia più volte al documento tecnico UniEmens per le modalità di compilazione dei diversi elementi tecnici previsti per gestire variabili retributive, massimali, contributo aggiuntivo 1%, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e recuperi contributivi. In particolare, le operazioni di sistemazione devono essere correttamente esposte nelle denunce individuali e aziendali, secondo la casistica applicabile e nel rispetto dei criteri di competenza, conguaglio e recupero indicati nel testo.

Punti principali

Termini di effettuazione dei conguagli

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2012 (scadenza 16/1/2013) oppure con quella di gennaio 2013 (scadenza 18/2/2013). Per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, i conguagli possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2013 (scadenza 18/3/2013) senza oneri accessori. Per il personale pubblico indicato e per gli iscritti al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2013.

Elementi variabili della retribuzione

Gli elementi variabili della retribuzione devono essere imputati al mese di competenza, ma ai fini contributivi si considerano nel mese di gennaio 2013 se i conguagli sono effettuati con la denuncia di gennaio. Sono elencati straordinari, trasferte, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, donatori sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali non a zero ore, oltre a indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variazioni di dicembre 2012 vanno esposte nel flusso UniEmens secondo le regole tecniche, compresi gli imponibili negativi e il recupero delle contribuzioni non dovute.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori soggetti all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, il massimale annuo 2012 è pari a € 96.149,00 ed è rivalutato annualmente ISTAT. Il limite si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Non è frazionabile mensilmente; in caso di rapporti successivi o simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento del massimale, con obbligo per il dipendente di fornire il CUD o dichiarazione sostitutiva. Nel mese di superamento, l’imponibile va valorizzato entro il massimale e l’eccedenza in un elemento separato con contribuzione minore; nei mesi successivi l’imponibile è zero.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

Il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 si applica, per il 2012, oltre € 44.204,00 annui (pari a € 3.684,00 mensili). La mensilizzazione può richiedere conguagli a credito o a debito del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro plurimi o successivi. Se la denuncia contributiva è effettuata a gennaio 2013, gli elementi variabili non incidono sul tetto 2012, perché fiscalmente e contributivamente sono considerati reddito di gennaio 2013.

Ferie non godute e recupero contributi

Il compenso per ferie non godute, anche se non corrisposto, è soggetto a contribuzione secondo la disciplina del conguaglio mensile. Se le ferie vengono poi effettivamente fruite in un momento successivo, il contributo versato sulla relativa quota non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro. Il flusso UniEmens consente il recupero tramite una specifica causale FERIE, con riduzione dell’imponibile dell’anno e del mese in cui il compenso era stato assoggettato a contribuzione.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti

Per i fringe benefits l’art. 51, comma 3, TUIR prevede esenzione fino a € 258,23 annui; oltre tale soglia concorre l’intero valore a reddito e a contribuzione, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro. Per le auto aziendali ad uso promiscuo il benefit è calcolato su percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, di cui il 30% riferito all’uso privato. Per i prestiti ai dipendenti il compenso in natura è pari al 50% della differenza tra interessi al TUR vigente e interessi applicati; il TUR indicato è 0,75%.

TFR al Fondo di Tesoreria

Le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria possono essere conguagliate a fine anno o alla cessazione del rapporto, correggendo differenze a debito o a credito e le connesse misure compensative. È disciplinato anche il recupero del contributo aggiuntivo IVS 0,50% restituito nell’ambito dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, con utilizzo del codice CF03 nella denuncia individuale. Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, se la media annuale dei dipendenti raggiunge 50 addetti, l’obbligo Fondo Tesoreria scatta anche per i mesi pregressi e la dichiarazione va inviata entro il termine della denuncia UniEmens di febbraio 2013.

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva

Il TFR confluito al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato annualmente secondo l’art. 2120 c.c.; sul relativo importo va applicata l’imposta sostitutiva dell’11% ex D.Lgs. n. 47/2000, a carico del lavoratore. I datori di lavoro determinano la rivalutazione separatamente rispetto al TFR accantonato in azienda e recuperano l’imposta in sede di conguaglio con i contributi INPS. Per una stima della rivalutazione si può usare l’ultimo o il penultimo indice ISTAT; per novembre 2012 il coefficiente indicato è 2,961538.

Operazioni societarie e passaggi di lavoratori

In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo è a carico del datore di lavoro subentrante, che rilascia anche il CUD. La retribuzione annua da considerare comprende anche quote soggette a sgravio sul secondo livello, erogazioni liberali e fringe benefits. Per i passaggi da una matricola all’altra devono essere utilizzati gli appositi codici 2 e 2T con indicazione della matricola di provenienza.

Recupero contributo di solidarietà per previdenza complementare

Per le contribuzioni e somme destinate alla previdenza complementare resta dovuto il contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, con quota dell’1% del gettito destinata al Fondo di garanzia. In caso di recuperi, i datori di lavoro possono usare i codici causale L938 e L939 nel flusso UniEmens, rispettivamente per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS e per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.