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Circolare

Circolare numero 149 del 28-12-2012

Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2013 e le attività correlate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il rinnovo 2013 delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, definendo le regole di perequazione automatica, i limiti di reddito, il trattamento di particolari categorie (ex Inpdap, INVCIV, assegni di invalidità, superstiti, maggiorazioni sociali), nonché le modalità di tassazione, detrazioni, conguagli e periodicità di pagamento. Vengono inoltre richiamati gli importi aggiornati per il 2012 e 2013, le procedure informatiche applicate e gli adempimenti a carico delle Sedi, con specifiche indicazioni per le posizioni sospese, scadute o da ricostituire.

Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per l’anno 2013: perequazione, limiti di reddito, tassazione e adempimenti

Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni per l’anno 2013

La circolare disciplina le operazioni di rinnovo per il 2013 delle pensioni e delle principali prestazioni assistenziali e previdenziali, indicando criteri di perequazione, limiti reddituali, sospensioni, conguagli fiscali e modalità di pagamento. Il documento è costruito per consentire alle Sedi di applicare in modo uniforme le disposizioni normative e le istruzioni operative sui trattamenti in corso.

Perequazione automatica delle pensioni per il 2013

L’art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, ha previsto per il 2012 e il 2013 la rivalutazione automatica piena solo per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni superiori a tale soglia e fino al limite incrementato della rivalutazione automatica, l’aumento è riconosciuto solo fino a concorrenza del limite perequato.

Il decreto interministeriale 16 novembre 2012 ha fissato:

  • nella misura del 3,0% l’aumento di perequazione automatica previsionale per il 2013;
  • nella misura del 2,7% l’aumento definitivo di perequazione per il 2012.

Di conseguenza, è stato determinato il conguaglio tra il 2,6% provvisorio già attribuito e il 2,7% definitivo, con pagamento dell’eventuale credito sulla rata di gennaio 2013.

Per il 2013 la perequazione è stata applicata con i seguenti criteri:

  • aumento del 3,00% per pensioni fino a 1.443,00 euro;
  • aumento parziale per pensioni tra 1.443,00 euro e 1.486,29 euro, fino al raggiungimento di 1.486,29 euro;
  • nessun aumento per pensioni superiori a 1.486,29 euro.

L’importo da rivalutare è quello spettante a dicembre 2012.

Cumulo dei trattamenti e riparto della perequazione

Per il rinnovo 2013 trova applicazione l’art. 34 della L. n. 448/1998, che prevede il calcolo della perequazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale per ciascun pensionato. Ai fini del calcolo vengono considerati:

  • le pensioni INPS diverse da quelle espressamente escluse dalla circolare;
  • le pensioni di altri enti memorizzate nel Casellario Centrale e dichiarate cumulabili ai fini della perequazione.

Per le pensioni degli enti, l’informazione sulla cumulabilità è memorizzata nel campo GP1AV35N, con valore 2 per la perequazione e 1 per il non assoggettamento. L’importo spettante sul complesso viene poi ripartito tra le pensioni in proporzione, secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 102/2004.

Per le pensioni della gestione ex Enpals, ove l’informazione sia disponibile nello storico di fine anno, la perequazione è stata attribuita in via provvisoria; i conguagli saranno effettuati al momento della ricezione dei dati definitivi dal Casellario Centrale. In presenza di più pensioni ex Enpals, l’abbinamento delle posizioni è avvenuto automaticamente sulla base del codice fiscale, con riparto proporzionale dell’incremento.

Assegni alimentari, altre quote e fondi particolari

La perequazione del 3,0% è stata applicata anche alle quote dovute a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di "pagamenti ridotti o disgiunti", individuati dai codici:

  • M4, assegno divorzile per ex coniuge superstite;
  • M5, assegno alimentare per figli;
  • M6, assegno alimentare per ex coniuge.

La gestione ex Enpals applica la rivalutazione agli assegni alimentari riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli di pensionato, in presenza di ordine di pagamento diretto del giudice o di pagamento diretto ex art. 8 della L. n. 898/1970, purché la rivalutazione Istat sia stata espressamente prevista nelle condizioni di separazione o divorzio. La titolarità, la decorrenza e l’importo dell’assegno sono indicati nella maschera PNCTM1, mentre la trattenuta è rilevabile nel cedolino del coniuge obbligato.

Analoga rivalutazione è stata applicata all’importo "Altra pensione" memorizzato per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Gestioni ex Inpdap: trattamento complessivo e indennità integrativa speciale

Per le pensioni delle gestioni ex Inpdap, quando l’indennità integrativa speciale è corrisposta separatamente dalla voce pensione, la fascia d’importo ai fini della perequazione è determinata considerando il trattamento complessivo, comprensivo dell’indennità stessa.

Ai fini operativi viene presa in considerazione la rata mensile in pagamento al 31 dicembre 2012. Se il trattamento complessivo risulta compreso tra 1.443,00 euro e 1.486,29 euro, viene incrementata soltanto la voce pensione, mentre l’indennità integrativa speciale resta invariata rispetto al 31 dicembre 2012; tale situazione è identificata dal codice "U" nel campo PQ della maschera 020. Lo stesso codice è attribuito ai trattamenti superiori a 1.486,29 euro.

La circolare indica inoltre che l’indennità integrativa speciale mensile passa da 736,63 euro al 31 dicembre 2012 a 758,73 euro dal 1° gennaio 2013, mentre l’importo annesso alla 13ª mensilità passa da 716,63 euro a 738,73 euro.

Restano confermati i blocchi già applicati per effetto delle precedenti disposizioni normative, identificati dai codici D2, B7, C7 e D1.

Limiti di reddito e pensioni ai superstiti per orfani maggiorenni inabili

Per il 2013 il limite di reddito per essere considerati a carico, ai fini della pensione ai superstiti in favore degli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari a 16.127,30 euro annui.

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni dell’art. 5 della L. n. 222/1984, il limite va aumentato dell’indennità di accompagnamento, pari a 510,83 euro mensili dal 1° gennaio 2012. Pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo di 16.127,30 euro deve essere sommato all’indennità di accompagnamento. L’indennità spetta per dodici mensilità.

Per gli ulteriori aspetti relativi alla convivenza e alle condizioni economiche, la circolare rinvia alla nota operativa Inpdap n. 49/2008.

Assegni accessori delle pensioni privilegiate e pensioni di guerra

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria sono rivalutati, dal 1° gennaio 2013, nella misura del 2,31%, in coerenza con l’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per il 2012 delle pensioni di guerra.

La circolare precisa che le tabelle applicative saranno pubblicate dopo l’emanazione della relativa circolare ministeriale e che l’aggiornamento è già stato effettuato sulla rata di gennaio. Per i trattamenti di guerra, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria e gli assegni per decorazioni al valor militare, il calcolo si fonda sulla variazione degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria ai sensi dell’art. 9 della L. n. 160/1975.

Tabella F e cumulo con i redditi del beneficiario

Gli importi delle fasce di reddito della tabella F della L. n. 335/1995 sono applicati dal 1° gennaio 2013 secondo i valori riportati negli allegati di rinnovo. Per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione ex Inpdap, l’importo della pensione indiretta o reversibile in pagamento al 1° gennaio 2013 è stato adeguato tenendo conto della pensione diretta in pagamento alla stessa data, se di importo superiore al reddito già memorizzato in banca dati.

Prestazioni INVCIV: perequazione, limiti di reddito e indennità

Per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la perequazione definitiva per il 2012 e provvisoria per il 2013 è stata applicata anche alle prestazioni assistenziali. I limiti di reddito sono stati aumentati del 3,2%, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il limite di reddito per l’assegno mensile degli invalidi parziali è quello previsto per la pensione sociale ai sensi dell’art. 12 della L. n. 412/1991.

La quota perequabile delle indennità per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,31%, sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1, della L. n. 508/1988 e successive modifiche.

Indennità di frequenza e prestazioni per particolari patologie

Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre;
  • fascia 47 o 50: pagamento per tutto l’anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo pari a zero.

Le prestazioni previste per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per il 2013 adeguandole al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale al compimento dell’età prevista

L’art. 18, comma 4, della L. n. 111/2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, ha adeguato il requisito anagrafico all’incremento della speranza di vita. Per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015 il requisito è pari a 65 anni e 3 mesi.

In sede di rinnovo, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono tale età entro il 30 novembre 2013 sono state ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché risultino disponibili i dati reddituali necessari. In mancanza di informazioni aggiornate, è stato attribuito l’assegno sociale senza gli aumenti previsti dalle leggi n. 448/1998 e n. 488/1999. Le Sedi devono ricostituire le pensioni prive di dati reddituali, acquisendo le informazioni aggiornate del titolare e, se coniugato, del coniuge.

Prestazioni con revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità

Le prestazioni INVCIV sono state sospese dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria per evitare erogazioni indebite. Rimangono in pagamento le prestazioni di invalidi civili che, alla data di scadenza, abbiano già compiuto 65 anni e 3 mesi e siano quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo.

Per il ripristino delle prestazioni confermate a seguito di revisione sanitaria, le Sedi devono registrare l’avvenuta revisione tramite la procedura REVSAN e attivare la ricostituzione. Le prestazioni non ricostituite a livello locale vengono elaborate centralmente con cadenza mensile dopo la registrazione in REVSAN.

Per gli assegni di invalidità scaduti e non confermati, il pagamento è sospeso con azzeramento degli importi dalla data di scadenza del triennio, salvo il caso di titolari che abbiano raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per il ripristino occorre la registrazione tramite REVSAN e la ricostituzione.

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel 2013

La circolare richiama i requisiti anagrafici 2013 per il diritto alla pensione di vecchiaia:

  • donne AGO e forme sostitutive/esonerative: 62 anni e 3 mesi;
  • donne autonome e gestione separata: 63 anni e 9 mesi;
  • uomini AGO e forme sostitutive/esonerative, uomini autonomi e gestione separata, e tutte le categorie AOI: 66 anni e 3 mesi.

Assegni straordinari di sostegno al reddito e pensioni ai superstiti in scadenza

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore sono stati rinnovati per il 2013 nella stessa misura della decorrenza originaria. Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno, la tredicesima, se spettante, viene corrisposta con l’ultima mensilità.

Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare con diritto in scadenza nel 2013 sono state rinnovate con importo perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e a zero dal mese della perdita del diritto. Per i fondi speciali, le pensioni sono state localizzate all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto oppure ricostituirla se viene documentato il permanere del diritto come studente o inabile. In caso di eliminazione, vanno corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

Maggiorazioni sociali e limiti reddituali

Per l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’art. 38, commi da 1 a 5, della L. n. 448/2001, il limite di reddito annuo per il 2013 è pari a 8.214,31 euro.

La circolare ricorda inoltre che, ai fini della verifica di tale limite, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5 della L. n. 127/2007, la cosiddetta 14ª, concorre al reddito per l’importo di 156,00 euro.

Situazioni particolari, ricostituzioni e pensioni non rivalutate

In sede di rinnovo 2013 le procedure centrali hanno individuato e classificato varie situazioni particolari. Le pensioni con variazioni d’importo anteriori a gennaio 2013 sono state poste in pagamento con importo aggiornato e contrassegnate con i codici 4 o 7 nel campo GP1AF05R, a seconda che la ricostituzione fosse a credito o a debito.

Le pensioni non rivalutate sono state mantenute con lo stesso importo del 2012 in alcuni casi specifici, in particolare quando occorre la sistemazione dei dati di archivio o quando i dati disponibili non consentono il calcolo reddituale. Sono richiamate anche le posizioni interessate dalla sospensione per mancata comunicazione del reddito 2009, rinnovate con il medesimo importo in pagamento a dicembre 2012.

Le pensioni rinnovate con importo pari a zero sono consultabili tramite le liste parametriche web; per tali posizioni le Sedi devono effettuare le verifiche del caso e procedere a ricostituzione o eliminazione. Sono inoltre gestite le posizioni di familiari e contitolari secondari deceduti, con memorizzazione della data di cessazione del diritto.

Tassazione, detrazioni e conguagli fiscali

Le ritenute IRPEF sono state operate secondo la L. n. 296/2006 e i criteri dell’Agenzia delle Entrate. Per le pensioni ex Enpals si applicano le istruzioni della circolare dell’Ente n. 1/2007. La tassazione congiunta dei titolari di più trattamenti erogati da enti diversi è stata eseguita in modo proporzionale.

Le detrazioni di imposta operano sul soggetto pensionato e quindi sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al medesimo beneficiario, ripartendosi poi tra le diverse prestazioni. Per le detrazioni per familiari a carico, nel 2013 sono state attribuite le stesse in essere a dicembre 2012, in applicazione della disciplina che richiede la comunicazione solo in caso di variazione.

Per le famiglie numerose, la circolare conferma il bonus di 1.200 euro annui per nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico, gestito in sede di rinnovo a consuntivo 2012. Se il bonus trova capienza nell’imposta netta, è rimborsato integralmente; se supera l’imposta, l’imposta viene azzerata e il residuo costituisce credito d’imposta. L’eventuale quota non attribuita viene memorizzata come credito. La certificazione fiscale CUD 2013 indicherà sia l’importo della detrazione erogata sia quello non assorbito dall’imposta.

Conguagli da rinnovo e codici operativi

Nel rinnovo 2013 le procedure centrali hanno calcolato:

  • conguagli IRPEF a credito e a debito del pensionato;
  • conguagli di pensione imponibili e non imponibili IRPEF a credito;
  • conguagli di pensione deducibili e non deducibili IRPEF a debito;
  • recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi fiscali e sugli acconti IRPEF;
  • conguagli per contributo di perequazione e per contributo di solidarietà;
  • conguagli sindacali a debito e a credito.

I conguagli per addizionale regionale e comunale 2012 possono essere modificati in funzione delle aliquote rideterminate dagli enti territoriali. Per le pensioni ex Enpals sono indicati specifici codici di registrazione nella maschera PNCTA1.

La circolare dettaglia anche le modalità di trattamento dei conguagli IRPEF a debito o a credito, dei recuperi sui rimborsi, dei conguagli imponibili e non imponibili, nonché dei conguagli relativi al contributo di perequazione della L. n. 111/2011 e al contributo di solidarietà della L. n. 214/2011.

Adempimenti fiscali per le gestioni ex Inpdap

Per le pensioni a carico delle gestioni ex Inpdap, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose, il conguaglio IRPEF del pensionato, le ritenute per addizionale regionale e comunale, il conguaglio delle ritenute comunali 2012 e il conguaglio per contributo di perequazione saranno effettuati in sede di emissione del CUD 2013.

Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità dei pagamenti segue la delibera INPS n. 350/1998, con soglie aggiornate in euro. Per il gennaio 2013, tenuto conto del trattamento minimo pari a 495,43 euro, la circolare indica:

  • pagamento annuale per importi mensili inferiori a 5,00 euro;
  • pagamento semestrale per importi mensili inferiori a 70,00 euro;
  • pagamento mensile negli altri casi;
  • mancata disposizione del pagamento se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è inferiore a 3,00 euro.

Convenzione italo-venezuelana

In chiusura viene ricordato che, in sede di rinnovo, sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2013. Gli importi mensili e le variazioni dal 1991 in poi sono riportati nel file allegato 3.

Punti principali

Perequazione automatica delle pensioni 2013

Per il 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta nella misura del 3,0% solo ai trattamenti fino a tre volte il minimo INPS, con meccanismo di salvaguardia per gli importi intermedi fino al raggiungimento del limite perequato. È confermato il conguaglio della differenza tra il 2,6% provvisorio e il 2,7% definitivo per il 2012, pagato con la rata di gennaio 2013.

Gestioni ex Inpdap e indennità integrativa speciale

Per le pensioni ex Inpdap la fascia di perequazione è calcolata considerando il trattamento complessivo comprensivo di indennità integrativa speciale. Se il trattamento rientra tra 1.443,00 e 1.486,29 euro viene rivalutata solo la voce pensione, mentre l’indennità resta invariata; sopra 1.486,29 euro non spetta alcun aumento. Sono indicati anche i nuovi importi dell’indennità integrativa speciale e la conferma dei blocchi preesistenti.

Prestazioni INVCIV, indennità e passaggi ad assegno sociale

Le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti seguono la perequazione definitiva 2012 e provvisoria 2013; i limiti di reddito sono aumentati del 3,2%. Le indennità perequabili sono aumentate del 2,31%. Sono disciplinate anche le indennità di frequenza, le prestazioni per specifiche patologie e la trasformazione in assegno sociale al raggiungimento di 65 anni e 3 mesi, con ricostituzione a cura delle Sedi se mancano dati reddituali aggiornati.

Sospensioni, scadenze e rinnovi delle prestazioni

Sono regolate le sospensioni per revisione sanitaria scaduta sia per prestazioni INVCIV sia per assegni di invalidità, con ripristino solo dopo conferma tramite procedura REVSAN e ricostituzione. Sono inoltre disciplinati i casi di pensioni ai superstiti con diritto in scadenza, assegni straordinari di sostegno al reddito, pensioni con importo pari a zero e situazioni particolari da verificare o ricostituire.

Aspetti fiscali, detrazioni e conguagli

La circolare descrive l’applicazione delle ritenute IRPEF, delle detrazioni per pensione e per familiari a carico, del bonus per famiglie numerose, nonché dei conguagli da rinnovo per IRPEF, addizionali regionali e comunali, contributo di perequazione e contributo di solidarietà. Per le pensioni ex Inpdap molti di questi conguagli saranno effettuati in sede di emissione del CUD 2013.

Periodicità dei pagamenti e convenzione italo-venezuelana

Vengono riepilogati i criteri di periodicità dei pagamenti in base all’importo mensile, con soglie annuali, semestrali o mensili e divieto di pagamento sotto 3 euro. In chiusura si ricorda l’aggiornamento degli importi delle pensioni venezuelane per gennaio 2013 nell’ambito della convenzione italo-venezuelana.

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