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Circolare

Circolare numero 143 del 19-12-2012

Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. n. 608/96, operata dalle Sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I.N.A.I.L.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per l’anno 2012/2013, la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali del comparto agricolo per operai a tempo determinato e indeterminato nei settori tradizionale, florovivaistico, cooperativo e idraulico-forestale. Vengono confermati coordinamento regionale, controlli provinciali e tempistiche stringenti: trasmissione dei file alla Direzione Generale entro il 22 gennaio 2013 e completamento dell’intero procedimento entro il 15 febbraio 2013. La circolare aggiorna inoltre la modulistica Excel, indica modalità di compilazione delle tabelle e riporta i minimi salariali nazionali e le istruzioni operative per il calcolo delle retribuzioni medie e delle incidenze percentuali dei diversi settori.

Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai agricoli e florovivaistici al 30 ottobre 2012

Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali agricole al 30 ottobre 2012

La circolare disciplina la rilevazione annuale delle retribuzioni medie provinciali per il comparto agricolo, da effettuarsi con riferimento al 30 ottobre 2012. L’attività riguarda i lavoratori a tempo determinato e indeterminato dei settori tradizionale, florovivaistico, cooperativo e idraulico-forestale, nonché i soggetti per i quali continua ad applicarsi la normativa richiamata in premessa.

Quadro normativo e finalità

Poiché non risultano modifiche alla normativa di riferimento, resta ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dell’art. 7 della legge 233/1990 per i soggetti indicati dall’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, oltre che per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Le Sedi devono quindi procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli occupati nei vari comparti dell’attività agricola, secondo le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 190 del 31 dicembre 2002.

Coordinamento regionale e organizzazione delle attività

La circolare conferma che il coordinamento della rilevazione dei salari contrattuali spetta a ciascuna Direzione Regionale, alla quale è affidato anche il controllo di calcolo e di merito dei dati raccolti dalle Sedi. La Direzione Regionale deve inoltre verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale dei settori idraulico-forestale e cooperativistico siano rilevati in modo uniforme in tutte le province.

A tal fine è opportuno che il Direttore regionale designi un coordinatore esperto nelle rilevazioni, incaricato dei controlli e del raccordo con la Direzione Centrale delle Entrate. Ai Direttori di Sede viene raccomandato di avviare immediatamente le operazioni, anche mediante contatti tempestivi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, così da rispettare il calendario del procedimento, che deve concludersi entro il 15 febbraio 2013.

Trasmissione della documentazione

Un passaggio centrale riguarda l’invio dei file compilati e della documentazione scannerizzata, che deve pervenire alla Direzione Generale improrogabilmente entro il 22 gennaio 2013. Per questa finalità è stata predisposta una cartella condivisa denominata "Salari Medi Provinciali", con percorso \P0002305, nella quale i referenti regionali autorizzati devono inserire i materiali nella sottocartella di competenza.

Modulistica aggiornata e struttura operativa dei file

La modulistica è stata aggiornata per agevolare inserimento dei dati, calcolo e verifica. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la formattazione dei file Excel e il riordino delle formule. I modelli sono disponibili nella directory indicata nella circolare e devono essere rinominati con il nome della provincia di riferimento, secondo l’esempio riportato.

La struttura dei fogli di lavoro è rimasta sostanzialmente invariata: le celle verdi sono destinate all’inserimento dei dati, mentre quelle bianche sono riservate alle formule di calcolo. Se occorrono ulteriori tabelle per altri settori, è possibile utilizzare quelle già presenti, rinominando le intestazioni dei relativi fogli. Gli importi finali confluiscono automaticamente nel foglio di riepilogo, ora integrato nello stesso file come ultimo foglio di lavoro, consentendo a ciascuna Sede di visualizzare in tempo reale il salario medio della propria provincia e verificarne l’esattezza.

La circolare precisa inoltre che il file "modelli_OTD_e_OTI.xls" non è più utilizzato. È infine ribadito che il salario medio finale non deve risultare inferiore a quello dell’anno precedente.

Controlli sulle incidenze percentuali e sul riepilogo

Nelle tabelle di riepilogo OTD e OTI, i valori vengono ripartiti tra i settori o tra le qualifiche con l’indicazione delle rispettive incidenze percentuali. La riga A riporta automaticamente gli importi derivanti dai calcoli delle tabelle RM1 o RM2; la riga B contiene le incidenze percentuali modificabili; la riga C restituisce automaticamente la retribuzione media giornaliera.

Per entrambe le tabelle è previsto un controllo automatico affinché il totale delle incidenze percentuali raggiunga il 100%. In particolare, la circolare richiama più volte la necessità di verificare che le percentuali riferite a ciascun gruppo o qualifica siano corrette e coerenti con la composizione dell’attività provinciale.

Settore tradizionale: mod. 1 RM OTD

Per il settore tradizionale, nella compilazione del Mod. 1 RM relativo alle retribuzioni medie degli operai a tempo determinato, la colonna 1 deve riportare i parametri attribuiti ai profili professionali presenti in provincia, ove siano stati rinnovati i C.P.L. In mancanza di rinnovo, la colonna 2 deve contenere i minimi salariali di area, secondo la classificazione indicata dalla circolare: prima area per specializzati super e specializzati; seconda area per qualificati super e qualificati; terza area per i comuni.

Gli importi giornalieri degli aumenti salariali provinciali vanno riportati in colonna 3, desumendoli dalla tabella salariale vigente al 30 ottobre 2012; nelle province prive di rinnovo dei C.I.P.L. va indicato l’importo dell’integrazione provinciale. La colonna 4 calcola il Terzo Elemento applicando l’indice del 30,44% agli importi delle colonne 2 e 3. La colonna 5 somma colonne 2, 3 e 4 per ciascuna qualifica o parametro.

La colonna 6 indica l’incidenza di ciascun parametro all’interno della qualifica, con obbligo di totalizzare 100 per i parametri della medesima qualifica. La colonna 7 applica tali percentuali ai totali della colonna 5. La colonna 8 determina la retribuzione giornaliera di ogni qualifica sommando i valori della colonna 7 relativi ai singoli parametri. La colonna 9 richiede la distinta indicazione delle incidenze numeriche di qualificati e qualificati super, nonché di specializzati e specializzati super, ciascuna coppia da ricondurre al 100%. La colonna 10 applica tali percentuali ai totali della colonna 8.

La colonna 11 contiene i pesi previsti dalla L. n. 457/72 per gli operai a tempo determinato: peso 1 per i comuni, 2 per i qualificati, 3 per gli specializzati. La colonna 12 richiede di moltiplicare i valori della colonna 8 o della colonna 10 per quelli della colonna 11, sommare il tutto e dividere per 6, ottenendo la retribuzione media giornaliera. È inoltre richiesto di indicare l’indice percentuale di incidenza del settore tradizionale sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Settore tradizionale: mod. 2 RM OTI

Per il Mod. 2 RM relativo alle retribuzioni medie degli operai a tempo indeterminato del settore tradizionale, la colonna 1 deve riportare i parametri professionali, mentre la colonna 2 i relativi valori economici; in mancanza di rinnovo dei C.I.P.L. si applicano anche qui i minimi salariali di area, espressi in misura mensile.

La colonna 3 riporta gli aumenti salariali provinciali mensili vigenti al 30 ottobre 2012, oppure l’integrazione provinciale nelle province senza rinnovo dei C.P.L. La colonna 4 contiene il corrispettivo mensile in contanti previsto dal C.P.L. in caso di mancata corresponsione dei generi in natura; la colonna 5 il valore sostitutivo mensile dell’alloggio e annessi, se previsto dal contratto; la colonna 6 il numero medio ponderato degli scatti di anzianità, con limite massimo di cinque.

La colonna 7 calcola l’importo degli scatti moltiplicando la colonna 6 per le quote fisse mensili. La colonna 8 somma gli importi delle colonne 2, 3, 4, 5 e 7. La colonna 9 calcola i ratei di 13ª e 14ª mensilità dividendo i totali della colonna 8 per 12 e moltiplicando per 2. La colonna 10 somma le colonne 8 e 9, mentre la colonna 11 divide il risultato per 26, numero convenzionale delle giornate di lavoro. Anche in questo modulo deve essere indicata l’incidenza percentuale del settore tradizionale sull’attività agricola provinciale.

Settore florovivaistico: mod. 1 RM OTD e mod. 2 RM OTI

Per il settore florovivaistico, la struttura delle istruzioni ricalca quella del settore tradizionale. Nel Mod. 1 RM per gli operai a tempo determinato, le colonne 1 e 2 riguardano parametri e valori economici; la colonna 3 gli aumenti salariali provinciali o l’integrazione provinciale; la colonna 4 calcola il Terzo Elemento applicando il 30,44% alla somma degli importi delle colonne 2 e 3; la colonna 5 somma le colonne 2, 3 e 4; la colonna 6 riporta l’incidenza dei parametri per qualifica; la colonna 7 applica tali percentuali; la colonna 8 determina la retribuzione giornaliera di qualifica.

La colonna 9 distingue le incidenze numeriche di qualificati/qualificati super e specializzati/specializzati super; la colonna 10 applica i pesi della L. n. 457/72; la colonna 11 porta al calcolo finale della retribuzione media giornaliera, ottenuta dividendo per 6 il totale ponderato. È richiesto anche qui di indicare l’incidenza percentuale del settore florovivaistico sull’insieme dell’attività agricola provinciale.

Nel Mod. 2 RM per gli operai a tempo indeterminato del medesimo settore, le colonne 1 e 2 riguardano i parametri e i relativi valori economici mensili, con applicazione dei minimi salariali di area in mancanza di rinnovo dei C.P.L. La colonna 3 contiene gli aumenti salariali provinciali mensili o l’integrazione provinciale; la colonna 4 gli scatti di anzianità medi ponderati, limitati a cinque; la colonna 5 calcola il valore degli scatti; la colonna 6 somma colonne 2, 3 e 5; la colonna 7 calcola 13ª e 14ª mensilità; la colonna 8 somma le colonne 6 e 7; la colonna 9 divide per 26 per ottenere l’importo giornaliero; la colonna 10 raccoglie le incidenze percentuali per qualifica; la colonna 11 effettua il calcolo ponderato finale; la colonna 12 determina la retribuzione giornaliera di qualifica. Anche in questo caso va indicata l’incidenza del settore florovivaistico sul totale dell’attività agricola provinciale.

Settore cooperativo: mod. 1 RM OTD e mod. 2 RM OTI

Per il settore delle cooperative e dei consorzi agricoli, il Mod. 1 RM relativo agli operai a tempo determinato parte dai minimi retributivi nazionali conglobati espressi in misura giornaliera. La colonna 2 calcola il Terzo Elemento applicando il 30,44%; la colonna 3 somma minimo nazionale e Terzo Elemento; la colonna 4 riporta il salario integrativo giornaliero in vigore al 30 ottobre 2012; la colonna 5 calcola il Terzo Elemento sul salario integrativo; la colonna 6 somma i valori delle colonne 3, 4 e 5 ottenendo le retribuzioni contrattuali giornaliere.

La colonna 7 richiede le incidenze numeriche di qualificati e qualificati super, nonché di specializzati e specializzati super; la colonna 8 applica tali percentuali; la colonna 9 riporta i pesi della L. n. 457/72; la colonna 10 esegue il calcolo finale della retribuzione media giornaliera, tramite somma ponderata e divisione per 6. Anche qui deve essere indicata l’incidenza percentuale del settore cooperative sull’attività agricola provinciale.

Nel Mod. 2 RM, dedicato agli operai a tempo indeterminato del settore cooperativo, la colonna 1 riporta i minimi retributivi nazionali conglobati mensili; la colonna 2 gli incrementi previsti dal CCNL; la colonna 3 il totale della retribuzione; la colonna 4 il salario integrativo; la colonna 5 il corrispettivo in contanti per i generi in natura non corrisposti; la colonna 6 il valore sostitutivo dell’alloggio e annessi, se previsto dal C.I.P.L.; la colonna 7 gli scatti di anzianità, con limite massimo di cinque; la colonna 8 il relativo importo; la colonna 9 la somma di colonne 3, 4, 5, 6 e 8; la colonna 10 i ratei di 13ª e 14ª mensilità; la colonna 11 la somma finale; la colonna 12 la divisione per 26 per ottenere l’importo giornaliero. Anche per questo modulo va indicata l’incidenza del settore cooperative sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Settore idraulico-forestale: mod. 1 RM OTD e mod. 2 RM OTI

Per il settore idraulico-forestale, il Mod. 1 RM per gli operai a tempo determinato prevede in colonna 1 il minimo retributivo nazionale conglobato; in colonna 2 il Terzo Elemento sul minimo nazionale; in colonna 3 il totale della retribuzione giornaliera prevista dal CCNL; in colonna 4 il salario integrativo regionale giornaliero, calcolato mediante il rapporto indicato, con specifica regola per la Regione Sardegna; in colonna 5 il Terzo Elemento sul salario integrativo regionale applicando il 31,36%; in colonna 6 la somma delle colonne 3, 4 e 5.

La colonna 7 indica l’incidenza numerica degli specializzati e specializzati super, con totale pari a 100; la colonna 8 applica tali percentuali; la colonna 9 richiama i pesi della L. n. 457/72; la colonna 10 calcola la retribuzione media giornaliera mediante somma ponderata e divisione per 6. Anche in questo modulo va riportata l’incidenza percentuale del settore idraulico-forestale sull’attività agricola provinciale.

Nel Mod. 2 RM per gli operai a tempo indeterminato, la colonna 1 riporta il minimo retributivo nazionale conglobato mensile; la colonna 2 l’aumento previsto dal CCNL; la colonna 3 il salario nazionale; la colonna 4 il salario integrativo regionale mensile; la colonna 5 gli eventuali scatti di anzianità, con massimo di cinque; la colonna 6 l’importo degli scatti; la colonna 7 la somma di colonne 3, 4 e 6; la colonna 8 i ratei di 13ª e 14ª mensilità; la colonna 9 la somma complessiva; la colonna 10 la divisione per 26 per ottenere la retribuzione giornaliera. Anche qui è richiesto di indicare l’incidenza del settore idraulico-forestale sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Minimi salariali riportati in allegato

La circolare allega, infine, i minimi salariali vigenti dal 1° gennaio 2011 per gli operai agricoli e florovivaisti, sia mensili sia orari, distinti per area professionale. Riporta inoltre i livelli e gli scatti di anzianità, nonché le tabelle delle retribuzioni per gli operai forestali a tempo determinato e indeterminato in vigore dal 1° dicembre 2011, e le tabelle retributive per cooperative e consorzi agricoli in vigore dal 1° luglio 2012. Tali dati costituiscono la base di calcolo per la compilazione dei modelli RM e per la determinazione delle retribuzioni medie provinciali.

Punti principali

Oggetto e finalità della rilevazione

Poiché non vi sono state modifiche normative, resta applicabile la disciplina richiamata per piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti e iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Le Sedi devono procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato nei diversi settori del comparto agricolo, con riferimento alla data del 30 ottobre 2012 e secondo le indicazioni della circolare n. 190 del 31 dicembre 2002.

Coordinamento regionale e tempi di lavorazione

Ogni Direzione Regionale deve coordinare la rilevazione dei salari contrattuali delle province di competenza e controllare i dati sotto il profilo di calcolo e di merito. Deve inoltre verificare l’uniformità della rilevazione dei dati sulla contrattazione integrativa regionale per il settore idraulico-forestale e cooperativistico. Si raccomanda ai Direttori di Sede di avviare tempestivamente le attività e di contattare con immediatezza le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, in modo da rispettare la programmazione complessiva, che deve chiudersi entro il 15 febbraio 2013.

Trasmissione dei file e documentazione

La trasmissione dei file compilati e della documentazione scannerizzata alla Direzione Generale deve avvenire improrogabilmente entro il 22 gennaio 2013. A tal fine viene istituita una cartella condivisa denominata "Salari Medi Provinciali", accessibile tramite il percorso indicato, nella quale i referenti regionali autorizzati devono collocare i materiali nella sottocartella di competenza.

Modulistica aggiornata e struttura dei file Excel

La modulistica è stata aggiornata per facilitare inserimento dati, calcolo e verifica. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la formattazione dei file Excel e il riordino delle formule. I file sono disponibili nella directory indicata e devono essere rinominati con il nome della provincia; la precedente versione "modelli_OTD_e_OTI.xls" non è più presente. La struttura resta sostanzialmente invariata: celle verdi per l’inserimento dei dati, celle bianche per le formule. Se servono ulteriori tabelle per altri settori, possono essere utilizzate quelle esistenti rinominando le intestazioni. I risultati confluiscono automaticamente nel foglio di riepilogo finale, consentendo la verifica immediata del salario medio provinciale. È inoltre ribadito che il salario medio finale non può essere inferiore a quello dell’anno precedente.

Istruzioni generali di compilazione e controlli

Le tabelle di riepilogo OTD e OTI prevedono la ripartizione dei valori tra i vari settori con indicazione delle incidenze percentuali. In più punti è richiesta la verifica che il totale delle incidenze di settore o di qualifica sia pari a 100%, con formule di controllo automatico. I prospetti per i settori tradizionale, florovivaistico, cooperativo e idraulico-forestale contengono istruzioni specifiche per la compilazione dei moduli RM 1 e RM 2, distinguendo tra retribuzioni medie per operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Minimi salariali e tabelle allegate

La circolare riporta i minimi salariali mensili e orari di area per operai agricoli e florovivaisti, le tabelle retributive per operai forestali a tempo determinato e indeterminato, e le tabelle per cooperative e consorzi agricoli a tempo determinato e indeterminato. Sono altresì richiamati i livelli, i minimi retributivi nazionali conglobati, i salari integrativi e gli scatti di anzianità da utilizzare nei calcoli delle retribuzioni medie provinciali.

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