Circolare numero 144 del 19-12-2012
Premessa Istruzioni operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il passaggio alla sola modalità telematica per la richiesta e la variazione del certificato di agibilità relativo a prestazioni lavorative rese gratuitamente nell’ambito di manifestazioni sociali, benefiche o solidaristiche. Fino al 31 dicembre 2012 resta comunque ammessa anche la presentazione cartacea, mentre dal 1° gennaio 2013 l’invio potrà avvenire solo via web. Vengono inoltre richiamati i presupposti sostanziali della gratuità, le dichiarazioni da rendere online, gli obblighi di conservazione della documentazione e le istruzioni operative per l’accesso alla procedura e la compilazione dei campi.
Certificato di agibilità per prestazioni gratuite: presentazione telematica esclusiva dal 1° gennaio 2013
Certificato di agibilità per prestazioni gratuite: telematizzazione e condizioni di rilascio
La circolare interviene sulla disciplina del certificato di agibilità relativo a prestazioni lavorative rese gratuitamente nell’ambito di manifestazioni a finalità sociale, benefica o solidaristica. Viene definito il passaggio alla modalità telematica esclusiva, già avviato nel processo generale di digitalizzazione dei servizi INPS, e vengono richiamati i presupposti sostanziali e gli adempimenti operativi per il rilascio e la variazione del certificato.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama, in primo luogo, il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha previsto l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali per la presentazione di denunce, istanze, atti e versamenti. In tale contesto si collocano la circolare INPS n. 169 del 31 dicembre 2010 e la determinazione presidenziale n. 75 del 30 giugno 2010, che hanno dato avvio al processo di telematizzazione dei servizi.
Successivamente, la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011, con le relative istruzioni applicative impartite dalla circolare n. 110 del 30 agosto 2011, ha definito il calendario della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze con la presentazione telematica in via esclusiva. La circolare richiama inoltre il decreto-legge n. 214 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto la soppressione dell’Enpals dal 1° gennaio 2012 e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. In attuazione di tale processo, la determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012 ha disciplinato la presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze e dei servizi ex Inpdap ed ex Enpals.
Decorrenza della presentazione telematica esclusiva
Per le richieste di rilascio del certificato di agibilità e per le relative variazioni riferite a prestazioni rese gratuitamente, la circolare stabilisce una fase transitoria fino al 31 dicembre 2012. In tale periodo le domande possono ancora essere presentate sia in forma cartacea, secondo la modalità tradizionale richiamata dalla circolare Enpals n. 16/2007, sia tramite la procedura telematica disponibile online.
Dal 1° gennaio 2013, invece, la trasmissione delle richieste diventa esclusivamente telematica. Da quella data non è più ammesso l’invio cartaceo delle istanze, che dovranno essere presentate unicamente attraverso i servizi web dell’INPS/ex Enpals.
Presupposti per il rilascio del certificato in gratuità
La circolare ribadisce i requisiti sostanziali già previsti dalla disciplina e dalla prassi vigenti. Il certificato di agibilità relativo a prestazioni lavorative svolte gratuitamente può essere rilasciato soltanto se la manifestazione nella quale i lavoratori sono impiegati ha natura sociale, benefica o solidaristica.
È inoltre necessario che gli eventuali ricavi derivanti dalla manifestazione, una volta dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, siano interamente destinati alle medesime finalità sociali, benefiche o solidaristiche. Per i lavoratori che operano in regime di gratuità non deve essere corrisposto alcun compenso, neppure sotto forma di rimborso spese, salvo il rimborso delle spese documentate secondo il criterio del cosiddetto "a piè di lista".
Documentazione da conservare e dichiarazioni online
Con l’attivazione della modalità telematica non è più richiesta la presentazione cartacea dei documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti della gratuità. Tali requisiti vengono infatti autocertificati o dichiarati dal richiedente tramite la procedura online e validati al momento della domanda.
Resta però fermo l’obbligo di conservare la documentazione comprovante i presupposti presso la sede del datore di lavoro. Essa deve essere esibita in caso di accesso ispettivo dei funzionari di vigilanza oppure trasmessa agli uffici competenti dell’Istituto in caso di accertamento amministrativo.
Termine per la variazione del certificato
La circolare ricorda che la comunicazione dei dati contenuti nel certificato di agibilità, anche quando riferita a prestazioni gratuite, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione degli atti che regolano la prestazione e, comunque, prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Si tratta quindi di un termine perentorio da rispettare sia per la prima acquisizione sia per le eventuali variazioni del certificato.
Procedura telematica e accesso al servizio
La richiesta del certificato di agibilità e della relativa variazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nella sezione "Servizi online" del sito www.enpals.gov.it, accessibile anche dal percorso "Servizi Online/ex-Enpals/Servizi per tipologia di utente ex Enpals" del sito www.inps.it.
Possono accedere al servizio i soggetti abilitati alla trasmissione telematica, tra cui i legali rappresentanti delle imprese o i titolari, i dipendenti delegati, i consulenti e gli altri professionisti abilitati. L’accesso richiede il codice PIN. Se l’utente non ne è in possesso, il PIN può essere richiesto:
- per le imprese, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dall’home page del sito www.enpals.gov.it oppure tramite il percorso dedicato sul sito INPS;
- per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dalla sezione "Servizi Online – il PIN online" del sito INPS.
Compilazione della richiesta per prestazioni gratuite
La domanda di certificato di agibilità per lavoratori impiegati in regime di gratuità deve essere compilata con i medesimi elementi informativi previsti per l’agibilità ordinaria, con alcune specifiche eccezioni. In particolare:
- i campi "tipo retribuzione" e "retribuzione" del dettaglio agibilità non devono essere valorizzati;
- il campo "codice tipo agibilità" deve essere impostato sul valore "G", che identifica la natura gratuita della prestazione.
Al momento del consolidamento della richiesta, il soggetto che trasmette l’istanza deve validare una dichiarazione di responsabilità attestante sia la sussistenza dei presupposti della gratuità sia l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni dei singoli lavoratori, dalle quali risulti l’assenza di qualsiasi forma di compenso per le prestazioni artistiche da svolgere.
Gestione di manifestazioni con più categorie di lavoratori
La procedura telematica è stata predisposta per agevolare l’operatività delle imprese e degli intermediari quando, nell’ambito della stessa manifestazione benefica, sociale o solidaristica, siano presenti contemporaneamente più tipologie di lavoratori. È infatti possibile acquisire un solo certificato valido per:
- lavoratori impiegati in regime di gratuità;
- lavoratori normalmente retribuiti;
- lavoratori stranieri operanti in regime di esenzione contributiva.
In nota viene precisato che il campo "codice tipo agibilità" può assumere il valore "O" per l’agibilità ordinaria, "E" per i lavoratori stranieri in esenzione contributiva e "G" per le prestazioni gratuite nell’ambito di manifestazioni sociali, benefiche o solidaristiche.
Punti principali
Quadro normativo e avvio della telematizzazione
La circolare si inserisce nel processo di estensione e potenziamento dei servizi telematici avviato con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e proseguito con le determinazioni INPS richiamate. In particolare, viene richiamata la determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012, che ha definito il calendario della sostituzione delle modalità tradizionali di presentazione delle istanze per l’agibilità in relazione all’ex Enpals.
Decorrenza della modalità esclusivamente telematica
Per le richieste di rilascio e variazione del certificato di agibilità relative a prestazioni gratuite, fino al 31 dicembre 2012 è ancora possibile utilizzare sia la modalità cartacea sia la procedura telematica. Dal 1° gennaio 2013 la presentazione delle istanze diventa invece esclusivamente telematica, tramite i servizi online dell’INPS/ex Enpals.
Presupposti sostanziali per il rilascio del certificato in gratuità
Il certificato di agibilità per prestazioni gratuite può essere rilasciato solo se la manifestazione ha natura sociale, benefica o solidaristica e se gli eventuali ricavi, al netto delle spese di allestimento e organizzazione, sono interamente destinati a tali finalità. Ai lavoratori impiegati in regime di gratuità non può essere corrisposto alcun compenso, neppure a titolo di rimborso spese, salvo il rimborso analitico delle spese documentate a piè di lista.
Documentazione e dichiarazioni richieste
Con l’attivazione della procedura telematica non è più necessaria la presentazione cartacea della documentazione comprovante i presupposti della gratuità, poiché tali requisiti sono attestati mediante una dichiarazione resa e validata online dal richiedente. La documentazione probatoria deve comunque essere conservata presso la sede del datore di lavoro, per eventuali controlli ispettivi o richieste dell’Istituto in sede di accertamento amministrativo.
Termini per la variazione del certificato
La comunicazione dei dati contenuti nel certificato di agibilità, anche quando riferita a prestazioni gratuite, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione degli atti che regolano la prestazione e, in ogni caso, prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Istruzioni operative per l’accesso al servizio
La richiesta telematica del certificato di agibilità e della relativa variazione si effettua attraverso la sezione "Servizi online" del sito www.enpals.gov.it, accessibile anche dal percorso "Servizi Online/ex-Enpals/Servizi per tipologia di utente ex Enpals" del sito www.inps.it. L’accesso è riservato ai soggetti abilitati e richiede l’autenticazione tramite codice PIN. Le imprese, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati possono richiedere il PIN dai siti indicati; i lavoratori autonomi esercenti attività musicali lo richiedono tramite la sezione "Servizi Online – il PIN online" del sito INPS.
Compilazione della domanda e codice agibilità
Per i lavoratori impiegati a titolo gratuito devono essere indicati gli stessi dati previsti per l’agibilità ordinaria, con l’esclusione dei campi "tipo retribuzione" e "retribuzione". Il campo "codice tipo agibilità" deve essere valorizzato con il valore "G", che identifica la prestazione gratuita. Al momento del consolidamento della richiesta, l’utente deve validare una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei presupposti della gratuità e sull’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori circa l’assenza di qualsiasi compenso.
Gestione di più tipologie di lavoratori nella stessa manifestazione
Per agevolare imprese e intermediari, quando nella medesima manifestazione benefica, sociale o solidaristica sono impiegati lavoratori gratuiti, lavoratori normalmente retribuiti e lavoratori stranieri in esenzione contributiva, la procedura consente l’acquisizione di un solo certificato valido per tutte le tipologie di prestazioni artistiche svolte.
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