Sentenza n. 260/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego di permesso a costruire n. 193 del 14.9.2017, emesso dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila in relazione all'istanza intesa ad ottenere il permesso a costruire a sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in legno a seguito della demolizione di un preesistente fabbricato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in legno mediante demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, preceduto da preavviso di rigetto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 6, comma 6, della l.r. 16/2009, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea interpretazione dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione e illogicità. Secondo la ricorrente, l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato come ristrutturazione edilizia, ammettendo anche la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa da quella originaria, purché fosse rispettato il volume preesistente; inoltre, l'intervento avrebbe potuto essere realizzato su area diversa ai sensi della normativa regionale. La ricorrente ha contestato anche il rilievo relativo alla mancata dimostrazione della proprietà della particella 2368, gravata da uso civico, sostenendo che la costruzione insisteva esclusivamente sulla particella 2392 e richiamando la possibilità di sclassificazione o acquisto dei terreni gravati da uso civico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione comunale dell'intervento come nuova costruzione, poiché una porzione del fabbricato era stata ricostruita al di fuori della sagoma originaria e non risultava provata la conservazione delle caratteristiche fondamentali del manufatto preesistente. Secondo il Collegio, la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione deve mantenere gli elementi fondamentali dell'edificio preesistente, in particolare sagoma, superfici e volumi; in mancanza, l'intervento è equiparabile a nuova costruzione ed è soggetto alle relative prescrizioni urbanistiche, comprese le distanze dai confini. È stata inoltre ritenuta non provata l'affermazione secondo cui la costruzione non interessava la particella 2368. Il giudice ha richiamato l'onere della parte di provare i fatti posti a fondamento della domanda: il metodo acquisitivo del processo amministrativo non esonera il ricorrente dal fornire almeno un principio di prova. Sono state ritenute irrilevanti le argomentazioni sulla possibile sclassificazione dell'uso civico, non essendo stato adottato il relativo provvedimento amministrativo e permanendo quindi la condizione ostativa. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
La demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione edilizia solo quando conserva le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente; in difetto, l'intervento è qualificabile come nuova costruzione.
art. 6, comma 6, l.r. 16/2009
La possibilità, in caso di integrale demolizione e ricostruzione, di realizzare l'intervento anche su area diversa non supera gli ulteriori presupposti di qualificazione e legittimità dell'intervento edilizio, né elimina la necessità di rispettare le prescrizioni applicabili alle nuove costruzioni quando l'intervento perda continuità con il manufatto originario.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla ricostruzione fuori dalla sagoma originaria e alla mancata dimostrazione della disponibilità della particella gravata da uso civico.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce deve indicare e provare specificamente i fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
art. 115 c.p.c.
Nel processo amministrativo, in combinazione con il metodo acquisitivo, il principio impone comunque al ricorrente di fornire almeno un principio di prova dei fatti dedotti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni rilevanti, potendo omettere l'esame di argomenti non decisivi e comunque inidonei a condurre a una diversa soluzione.
Massime di principio
- La demolizione e ricostruzione costituisce ristrutturazione edilizia soltanto se conserva le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, tra cui, secondo la decisione, sagoma, superfici e volumi; quando la trasformazione comporta una significativa alterazione della sagoma o una discontinuità sostanziale con il manufatto originario, l'intervento è qualificabile come nuova costruzione.
- L'intervento qualificato come nuova costruzione è soggetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti per tale categoria, comprese le distanze dai confini, anche se realizzato mediante demolizione di un edificio preesistente.
- Nel processo amministrativo il metodo acquisitivo non esonera il ricorrente dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; in mancanza di prova compiuta, deve essere fornito almeno un principio di prova affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.
- La mera possibilità astratta di ottenere in futuro la sclassificazione di un'area gravata da uso civico non elimina la condizione ostativa al rilascio del titolo edilizio, finché il relativo provvedimento amministrativo non sia stato effettivamente adottato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →