Sentenza del 26/09/2018 n. 6441 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Valore di avviamento - Cessione - Core business aziendale - Rideterminazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rideterminare il valore dell'avviamento è ritenuta fondata. La cessione del core business, incidendo sulla capacità operativa e competitiva della cessionaria e sulla possibilità di partecipare a gare di appalto, costituisce un elemento rilevante per determinare il valore effettivo dell'azienda trasferita. Il testo non indica il dispositivo completo, né le parti processuali o l'eventuale importo accertato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda. Il punto centrale è la valorizzazione dell'avviamento: quando la cessione comprende il core business aziendale, ossia l'insieme organizzato di beni e attività essenziale per consentire alla cessionaria di partecipare alle gare di appalto, tale elemento può giustificare una rideterminazione del valore dell'avviamento.
Norme richiamate
Imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale
La base imponibile deve riflettere il valore effettivo dei beni e dell'azienda trasferiti. Nella valutazione dell'azienda rientra anche l'avviamento, soprattutto quando l'operazione riguarda il nucleo essenziale dell'attività.
Cassazione civile, sentenze n. 3584/2012, n. 14150/2013, n. 17965/2013, n. 6405/2014 e n. 8655/2015
I precedenti richiamati sostengono la rilevanza dell'avviamento nella determinazione del valore dell'azienda ceduta e consentono di considerare, tra gli elementi indicativi, la concreta capacità dell'azienda trasferita di produrre reddito e di consentire lo svolgimento dell'attività economica.
Massime di principio
- Quando una cessione comprende il core business dell'impresa, il valore dell'avviamento può essere determinato tenendo conto della capacità dell'azienda trasferita di generare reddito e di mantenere o acquisire opportunità commerciali.
- La possibilità per la cessionaria di partecipare a gare di appalto può costituire un indice significativo dell'esistenza e del valore dell'avviamento, in particolare se tale possibilità deriva dall'organizzazione, dall'esperienza, dalle qualificazioni o dai requisiti dell'azienda ceduta.
- Il prezzo formalmente indicato nel contratto non è necessariamente definitivo ai fini fiscali: l'Amministrazione può verificarne la coerenza con il valore economico effettivo dell'azienda e dell'avviamento.
- La rideterminazione deve essere supportata da elementi concreti e da una valutazione coerente con le caratteristiche dell'azienda, dell'attività trasferita e delle potenzialità reddituali future.
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