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Ordinanza

Ordinanza n. 925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 15619/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante privato)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio e ha presentato domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici del ricorso di primo grado né quelli di appello, limitandosi a rilevare l’esistenza di consistenti profili prima facie di fondatezza del gravame e la necessità di valutare il rischio di danno grave e irreparabile mediante comparazione degli interessi contrapposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nell’ambito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ravvisato prima facie consistenti profili di fondatezza dell’appello. Ha inoltre ritenuto sussistente un rischio di danno grave e irreparabile per l’interessata, da valutare nelle more del giudizio di merito, e ha comparato gli interessi contrapposti. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, fissando per la discussione del merito l’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, sulla base di una delibazione sommaria, emergano consistenti profili prima facie di fondatezza del gravame e sussista un rischio di danno grave e irreparabile, valutato attraverso la comparazione degli interessi contrapposti.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello non definisce il merito della controversia, che resta impregiudicato e deve essere esaminato nell’udienza successivamente fissata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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