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Sentenza

Sentenza n. 995/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2685/2024 del 28/05/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 28/05/2024, nell’ambito del procedimento R.G. n. 4157/2024.

Giustizia amministrativa202502643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2685/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2685/2024, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici considerati, per complessivi € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la documentazione relativa alla notificazione del titolo esecutivo tramite PEC. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato e risultavano incontestati sia l'an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.000,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente iniqua la condanna a un'ulteriore somma di denaro, in ragione della funzione della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione, non avente natura corrispettiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva della carta del docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, il cui rispetto è stato verificato ai fini della procedibilità dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, unitamente al rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge, consente di verificare i presupposti formali dell'azione.
  • Quando l'Amministrazione non contesta l'inottemperanza né fornisce elementi sull'esecuzione e risultano incontestati l'esistenza e l'ammontare dell'obbligazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento specifico, indicando il termine entro cui la pubblica amministrazione deve provvedere.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell'ufficio indicato e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, considerate la natura e la funzione dell'obbligazione amministrativa da eseguire, l'imposizione di un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, la penalità può essere ritenuta iniqua rispetto a un beneficio avente natura di contributo per formazione e aggiornamento, anziché di corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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