Cassazione Penale, Sentenza n. 32098/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato assolto in primo grado e condannato dalla Corte di appello alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla libertà vigilata, per partecipazione alla cosca di 'ndrangheta riconducibile al gruppo Maio. L'accusa si fondava principalmente su conversazioni intercettate tra terzi, nelle quali si faceva riferimento a un soggetto denominato Natale, al contabile del gruppo e a una persona disponibile a portare ambasciate per conto del sodalizio. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non certa l'identificazione dell'imputato con il soggetto menzionato nelle conversazioni, evidenziando plurimi elementi incompatibili e l'assenza di riferimenti univoci a un suo concreto ruolo associativo. La Corte di appello aveva rinnovato parzialmente l'istruttoria e, riformando l'assoluzione, aveva ritenuto certa l'identificazione dell'imputato quale cugino di Panuccio indicato nella conversazione del 7 aprile 2011, attribuendogli il ruolo di latore di ambasciate e, quindi, di partecipe al sodalizio. Il ricorrente ha dedotto: la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., il travisamento della prova e vizi motivazionali sull'identificazione dell'imputato, contestando che gli accertamenti disposti dalla Corte di appello non avessero verificato l'esistenza di altri soggetti di nome Natale e rilevando il mancato ascolto del maresciallo indicato dal teste di polizia giudiziaria; l'assenza di motivazione rafforzata sulla conversazione del 5 aprile 2011, ritenuta ambigua e non idonea a provare né l'identità del soggetto né la sua partecipazione associativa; ulteriori vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla conversazione del 7 aprile 2011, che, secondo la difesa, non confermava la tesi accusatoria e risultava incompatibile con gli altri elementi acquisiti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando un vizio insanabile della motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento di una sentenza assolutoria. La Corte di appello aveva infatti contrapposto una motivazione assertiva e manifestamente illogica all'analisi compiuta dal primo giudice, senza spiegare adeguatamente come gli accertamenti svolti consentissero di identificare con certezza l'imputato e senza dimostrare, mediante elementi gravi e precisi, un apporto concreto, stabile e riconoscibile alla vita dell'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata necessario per riformare in senso sfavorevole una sentenza assolutoria. In particolare, l'identificazione dell'imputato come persona menzionata nelle intercettazioni non era stata dimostrata con motivazione coerente e completa; inoltre, le conversazioni valorizzate non provavano in modo univoco né il ruolo di latore di ambasciate né un apporto concreto, stabile e riconoscibile al sodalizio mafioso. Dall'annullamento senza rinvio è conseguita l'assenza di statuizioni sulle spese nei confronti della parte civile Comune di Taurianova.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello non esaurisce l'obbligo motivazionale del giudice che riformi una sentenza assolutoria; resta necessario fornire una motivazione rafforzata, puntuale e persuasiva sulle ragioni del diverso apprezzamento delle prove.
art. 530 c.p.p.
La decisione di annullamento senza rinvio è stata pronunciata perché l'imputato non ha commesso il fatto.
art. 416-bis c.p.
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, con un ruolo dinamico e funzionale e un apporto concreto, anche minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione.
Massime di principio
- Il giudice di appello che riforma in senso sfavorevole una sentenza assolutoria deve confrontarsi specificamente con le ragioni decisive della pronuncia di primo grado e costruire un autonomo, completo e persuasivo percorso probatorio; non è sufficiente sostituire alla valutazione assolutoria una diversa lettura degli stessi elementi.
- L'obbligo di motivazione rafforzata permane anche quando il giudice di appello abbia rinnovato l'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; la rinnovazione non sostituisce la necessità di spiegare in modo puntuale le ragioni del ribaltamento.
- L'identificazione dell'imputato quale soggetto menzionato in conversazioni intercettate deve essere sostenuta da elementi univoci e da un percorso logico coerente; non può derivare da accertamenti parziali o da una mera inferenza non verificata sull'assenza di omonimi o di altri soggetti compatibili.
- La partecipazione ad associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio e un apporto concreto, anche minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione; la mera disponibilità genericamente desunta da conversazioni ambigue non è sufficiente.
- Gli indicatori della partecipazione associativa devono essere valutati unitariamente, senza automatismi probatori, e devono consentire di riferire concretamente la condotta all'imputato e allo specifico periodo temporale contestato.
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