Cassazione Civile, Sentenza n. 2629/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3363/2020, lamentando che la Corte di merito, in esecuzione della sentenza di rinvio, avrebbe liquidato l'indennità ex art. 1591 c.c. sulla base del valore locativo riferito all'originaria destinazione degli immobili (nonostante l'uso attuale fosse ad ufficio) e che il giudice del rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi su un petitum più limitato e coerente con quanto chiesto (ossia il ristoro del danno nella misura del corrispettivo pattuito a titolo di locazione, come danno minimo presunto). I ricorrenti hanno quindi dedotto omissione di pronuncia, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e errore revocatorio della Corte di Cassazione. In via subordinata hanno prospettato profili di illegittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c. e violazione convenzionale (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure prospettate non configurino un errore di fatto o di percezione idoneo a giustificare la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ma siano richieste di diversa interpretazione o valutazione (errore di giudizio) dell'atto di impugnazione e del giudicato interno, materia non sanabile con la revocazione. Le eccezioni di illegittimità costituzionale e di violazione convenzionale sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza consolidata che limita la revocazione a mere sviste percettive. Sono stati condannati i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 7.000,00 oltre 15% spese forfettarie, euro 200,00 esborsi e accessori di legge; rilevati gli ulteriori obblighi di versamento ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Regola l'istanza di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione. La Corte ha ribadito che la revocazione è ammessa solo per errore di fatto di tipo percettivo (svista) e non per errori di valutazione o interpretazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Individua l'errore di fatto rilevante per la revocazione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'errore deve consistere in un'errata percezione di un fatto decisivo desumibile dagli atti (non in una diversa valutazione giuridica).
art. 1591 c.c.
Norma relativa all'indennità per il locatore alla cessazione della locazione. La Corte ha confermato che, per la determinazione dell'indennità, va considerato il valore locativo riferito all'originaria destinazione degli immobili come disposto dalla sentenza di rinvio.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha ritenuto che le censure relative alla violazione di tale principio concernessero interpretazioni e valutazioni dell'atto di impugnazione non risolvibili con la revocazione.
art. 394 c.p.c.
Disciplina i limiti del giudizio in sede di rinvio. La Corte ha richiamato che il giudice di rinvio era vincolato al compito circoscritto dalla sentenza di cassazione con rinvio e non poteva compiere valutazioni ulteriori non richieste.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale. La Corte ha osservato che la nuova formulazione limita la rilevanza del vizio motivazionale e quindi l'ammissibilità di censure fondate su presunti omessi esami.
art. 111 Cost.
Richiamato nella doglianza costituzionale: la Corte ha ritenuto infondate le censure che prospettano una violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alla limitazione della revocazione, richiamando giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione.
art. 6 CEDU (richiamata)
La doglianza di violazione della Convenzione è stata ritenuta manifestamente infondata; la limitazione delle ipotesi di revocazione è compatibile con la necessità di tutela del giudicato e della certezza del diritto.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. con l. n. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento dell'udienza; non incide sul merito delle questioni di revocazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma richiamata in tema di versamenti obbligatori a carico delle parti; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione in relazione alle somme dovute dai ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa soltanto per un errore di fatto di tipo percettivo (svista) desumibile in modo incontestabile dagli atti: non è ammessa per diverse interpretazioni o rivalutazioni dei fatti o del diritto.
- Le censure che fanno emergere un diverso apprezzamento o una diversa interpretazione del petitum (omessa pronuncia, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) costituiscono errori di giudizio e non rientrano nell'ipotesi di revocazione.
- Se si ritiene che il giudice del rinvio abbia oltrepassato o frainteso il mandato di rinvio, occorre dimostrare un fatto incontrovertibile e non meramente proporre una diversa lettura degli atti; in molti casi la rimedio utile è una tempestiva censura nelle impugnative ordinarie, non la revocazione.
- I rilievi di costituzionalità o di violazione convenzionale della limitazione della revocazione sono di difficile accoglimento, posto il consolidato bilanciamento tra necessità di giudicato definitivo e tutela dei diritti delle parti.
- Per aumentare la probabilità di successo in casi simili è fondamentale: (a) precisare chiaramente nei motivi di cassazione e nei verbali di rinvio l'esatto petitum e i fatti decisivi; (b) documentare in modo incontrovertibile qualsiasi presunta svista; (c) evitare di basare il ricorso per revocazione su mere divergenze interpretative.
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