Cassazione Penale, Sentenza n. 31857/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 6 luglio 2021 che confermava condanne per cessioni di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e, per alcuni, dichiarava l'inesistenza dell'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990). Le deduzioni principali sono: vizio motivazionale e travisamento della prova (contestazione delle interpretazioni delle intercettazioni e dei filmati di videosorveglianza), insufficienza e labilità degli indizi sulla frequentazione e disponibilità dello stabile di Via dei Mille e sulla riconducibilità della valigia al quantitativo sequestrato, e censura sulla ritenuta recidiva e sulla dosimetria della pena (art. 99 c.p.). In sostanza si chiede la riconsiderazione delle risultanze probatorie e la declaratoria di insussistenza degli elementi a carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, ritenendo che le doglianze si risolvessero in mera richiesta di revisione del merito e non avessero specificità e punti decisivi tali da evidenziare un vizio interno di motivazione. La Corte ha confermato la ricostruzione probatoria della Corte d'appello (uso di intercettazioni, videosorveglianza, sequestri e riscontri in flagranza) e ha ritenuto legittima l'interpretazione delle conversazioni e la valutazione della recidiva. Conseguentemente sono state confermate le condanne così come rideterminate in appello e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74
norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte d'appello ha escluso la configurabilità del reato associativo per Totaro, Gallo e Sacco; la Cassazione ha ritenuto inammissibili i rilievi avverso tale valutazione di merito
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73
art. 73, comma 1 e comma 5
norme sulla cessione e sul traffico di sostanze stupefacenti: la Corte d'appello ha qualificato come cessioni non modiche le condotte accertate e ha rideterminato le pene; la Cassazione ha confermato la legittimità di tale qualificazione e delle conseguenti condanne
Codice penale - art. 110
concorso di persone nel reato: utilizzato per qualificare la partecipazione degli imputati al traffico di stupefacenti
Codice di procedura penale - art. 192
regole sulla valutazione degli elementi di prova: i ricorrenti denunciavano violazioni di questa norma ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato i riscontri probatori
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
motivo di ricorso per vizio di motivazione manifestamente illogico: la Corte ha applicato il criterio e ritenuto i rilievi generici e non idonei a dimostrare tale vizio
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
disposizione sulla struttura del ricorso in cassazione: i motivi devono essere specifici; la Corte ha richiamato l'obbligo di precisazione
Codice penale - art. 99
recidiva: la Corte d'appello ha ritenuto la recidiva e ha motivato in base alla pericolosità e specializzazione nel narcotraffico; la Cassazione ha ritenuto la valutazione discrezionale e non censurabile
Codice penale - art. 133
criteri per la determinazione della pena: richiamati nel giudizio sulla recidiva e sulla commisurazione della pena, valutazione rimessa al giudice di merito
Massime di principio
- I rilievi di mera censura delle risultanze probatorie sono tipicamente inammissibili in cassazione: il giudizio di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle intercettazioni e dei filmati salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova
- La doglianza sul vizio di motivazione deve essere formulata in modo preciso e riferita a punti determinati della decisione; contestazioni generiche o alternative non superano il filtro di ammissibilità
- Le intercettazioni e le riprese audiovisive sono valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito; per impugnarle con successo in cassazione occorre dimostrare il travisamento della prova o l'interpretazione manifestamente illogica
- La configurazione dell'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990) richiede elementi specifici di collegamento e struttura organizzativa: la mera partecipazione a episodi di cessione non è automaticamente sufficiente a integrarla
- La rilevazione della recidiva e la commisurazione della pena (art. 99 e art. 133 c.p.) sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e risultano insindacabili in cassazione se motivate nei termini logico-giuridici corretti
- Per evitare la condanna alle spese e alle sanzioni per ricorsi infondati, il difensore deve proporre motivi di cassazione specifici, puntuali e mirati a evidenziare vizi interni di legittimità, non semplici alternative ricostruttive dei fatti
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