Cassazione Penale, Sentenza n. 16160/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'istanza di rescissione del giudicato (ex art. 629-bis c.p.p.) proposta da Raffaella Lazzarini avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Lucca (22/10/2024) con condanna per reati di cui agli artt. 110, 479 e 640 c.p. Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che sussista una volontaria sottrazione al processo da parte dell'imputata: in particolare la Lazzarini aveva eletto domicilio presso l'abitazione oggetto dell'accusa, dalla quale era stata successivamente sfrattata per morosità e non aveva comunicato il cambio di domicilio all'autorità giudiziaria (art. 161 c.p.p.), né aveva delegato qualcuno a ricevere le comunicazioni. Secondo il ricorrente, tali elementi, unitamente al fatto che la casa era al centro dell'imputazione, indicano che la mancata ricezione della citazione è stata volontaria e non una mancata conoscenza incolpevole; pertanto la rescissione del giudicato sarebbe illegittima.
La decisione
Rigetto del ricorso dell'Avvocato Generale; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., è decisiva l'effettiva conoscenza del processo e non può automaticamente ritenersi volontaria sottrazione in presenza di mera negligenza informativa. La Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi addotti per dimostrare che la Lazzarini si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento: lo sfratto, anteriore al tentativo di notifica fallito, rafforza la presunzione di inconsapevolezza; la mancata comunicazione del nuovo domicilio non è di per sé prova della volontà di eludere il processo; l'assenza di contatti tra imputata e difensore, pur suggestiva, non costituisce prova conclusiva di colpa. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha quindi rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza che aveva accolto la rescissione.
Norme richiamate
Disciplina della rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: la norma richiede che vengano indicate vicende concrete non note al giudice che abbiano impedito la partecipazione al processo; la Corte interpreta che per legittimare la declaratoria di assenza occorra l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e non possa basarsi su presunzioni automatiche derivanti da negligenza informativa
art. 161 cod. proc. pen. (comma 1 e 4)
Prevede l'obbligo di comunicare il domicilio e la possibilità di notificare agli esercenti la difesa o al domiciliatario; la mancata comunicazione del cambio di domicilio è rilevante ma, secondo la Corte, non prova automaticamente la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo
Regola l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini della conoscenza del processo per la rescissione del giudicato, la semplice notifica di tale avviso rispetto alla vocatio in ius formale rappresentata dalla citazione a giudizio
Norma che disciplina il procedimento in absentia; la giurisprudenza richiede che, per ritenere certa la conoscenza della chiamata in giudizio tramite domiciliatari, sussista una diligenza esigibile dall'interessato e l'effettivo instaurarsi di un rapporto con il domiciliatario; non può più procedersi su presunzioni automatiche
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il ricorrente deve dimostrare circostanze concrete e verificabili che giustifichino l'assenza in processo; non è sufficiente allegare genericamente disservizi o negligenze.
- La mera negligenza informativa (es. non comunicare il cambio di domicilio) non prova automaticamente una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo: il giudice deve valutare il contesto fattuale e l'effettiva possibilità di ricezione della citazione.
- Elementi che possono far propendere per la volontaria sottrazione includono: indicazione di un domicilio palesemente falso, contatti sistematici evitati con il difensore, prove di condotte deliberate per eludere le notifiche; tali elementi però vanno valutati congiuntamente e non isolatamente.
- Fatti sopravvenuti anteriori alla notifica (es. sfratto dall'abitazione prima del tentativo di notifica) rafforzano la tesi di inconsapevolezza e devono essere considerati favorevolmente per chi chiede la rescissione.
- L'onere dell'imputato in sede di rescissione è di allegazione: deve fornire un principio di prova idoneo a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole; non si richiede la prova piena ma elementi concreti e verificabili.
- Prassi difensiva consigliata: mantenere contatti con il difensore, aggiornare tempestivamente il domicilio presso l'autorità giudiziaria o delegare una persona per la ricezione delle comunicazioni, conservare documentazione che provi eventi sopravvenuti (sfratto, ricovero, assenza comprovata) che possano giustificare la mancata conoscenza.
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