Sentenza n. 89/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung 1) des Beschlusses des Gemeindeausschusses der Gemeinde Olang Nr. 502 vom 15.10.2025, zugestellt am 29.10.2025, mit Betreff „Vergabe von 1 (einer) Ermächtigung zur Ausübung des öffentlichen Mietwagendienstes mit Fahrer für PKW bis zu neun Sitzplätzen - Rekurs vom 23.05.2023 eingereicht von Weissteiner Herbert“; 2) einschließlich der diesem zu Grunde liegenden Maßnahme des Gemeindesekretärs vom 20.06.2023; 3) sowie aller weiterer, mit der angefochtenen Maßnahme zusammenhängender, vorhergehender und nachfolgender Akte und Maßnahmen, soweit für die rekursstellende Partei nachteilig, insbesondere 4) des Beschlusses des Gemeindeausschusses der Gemeinde Olang Nr. 220 vom 18.05.2023, mit Betreff „Vergabe von 1 (einer) Ermächtigung zur Ausübung des öffentlichen Mietwagendienstes mit Fahrer für PKW bis zu neun Sitzplätzen – Genehmigung Sitzungsprotokoll und Erteilung des Zuschlages“; 5) einschließlich des diesem zugrundeliegenden Sitzungsprotokolls der Wettbewerbskommission vom 12.05.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che, riesaminando un’opposizione in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ha respinto l’opposizione richiamando integralmente una precedente determinazione del segretario comunale già annullata per incompetenza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato in una procedura pubblica indetta dal Comune per l’assegnazione di un’autorizzazione all’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente per autovetture fino a nove posti, aveva contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del primo classificato. Deduceva che quest’ultimo avesse reso una dichiarazione non veritiera, attestando di non essere stato sottoposto, nei cinque anni precedenti alla domanda, a revoca o decadenza di un’autorizzazione, sebbene un altro Comune gli avesse ritirato un’autorizzazione nel febbraio 2020. L’opposizione era stata inizialmente archiviata dal segretario comunale, anziché essere esaminata dalla Giunta comunale. Il Consiglio di Stato aveva poi annullato tale atto per incompetenza, qualificando l’atto del concorrente come opposizione ai sensi dell’art. 183, comma 5, della legge regionale n. 2/2018 e imponendo alla Giunta di riesaminare l’opposizione, anche alla luce dell’art. 26, comma 1, lett. f), del regolamento comunale. La Giunta, con la deliberazione impugnata, aveva nuovamente respinto l’opposizione senza svolgere ulteriori accertamenti, senza autonoma motivazione e mediante rinvio alla precedente determinazione del segretario, ormai annullata. Il ricorrente ha dedotto: illegittimità della motivazione per relationem riferita a un atto annullato; violazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993; violazione del giudicato e dell’obbligo di riesame; difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza e sproporzione della motivazione; omessa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione; irrilevanza, alla luce della lex specialis, dell’elemento soggettivo o colpevole nella precedente perdita dell’autorizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Le eccezioni di inammissibilità sono state respinte. Il giudice ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, poiché l’autorizzazione rilasciata al vincitore costituiva un atto meramente esecutivo e dipendeva direttamente dalla deliberazione di aggiudicazione, sicché l’eventuale annullamento dell’esito della procedura avrebbe potuto travolgere anche il titolo successivo. È stata inoltre esclusa la rilevanza del divieto nazionale di rilascio di nuove autorizzazioni, poiché la relativa disposizione era stata dichiarata incostituzionale e il Comune aveva comunque rilasciato l’autorizzazione nel periodo considerato. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la Giunta non aveva adempiuto all’obbligo di riesame imposto dal Consiglio di Stato: si era limitata a richiamare una determinazione del segretario comunale già annullata per incompetenza, senza svolgere una valutazione autonoma e aggiornata della questione. La motivazione per relationem era quindi inidonea, sia perché fondata su un atto eliminato dall’ordinamento, sia perché non considerava il mutato quadro processuale e il vincolo derivante dalla sentenza d’appello. Il giudice ha inoltre chiarito che la previsione regolamentare sul ritiro dell’autorizzazione in caso di perdita o mancanza dei requisiti comprende sia l’originaria insussistenza dei requisiti sia il loro successivo venir meno; si tratta di un’attività vincolata di verifica dei presupposti del titolo, non di una sanzione amministrativa in senso stretto. La clausola del bando richiedeva oggettivamente che il concorrente non fosse stato sottoposto, nei cinque anni precedenti, a revoca o decadenza di un’autorizzazione, senza subordinare l’esclusione alla prova di dolo o colpa. Il precedente provvedimento comunale, benché denominato annullamento d’ufficio, doveva essere qualificato in base al contenuto e agli effetti concretamente prodotti, e aveva comunque comportato il ritiro dell’autorizzazione. La Giunta avrebbe pertanto dovuto esaminare specificamente tale circostanza e adottare le conseguenti determinazioni. È stata annullata la deliberazione impugnata, con obbligo per la Giunta di esaminare l’opposizione e adottare i provvedimenti conseguenti. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, comma 5, legge regionale n. 2/2018
L’opposizione contro la deliberazione comunale di aggiudicazione doveva essere esaminata dalla Giunta comunale; il segretario comunale era incompetente a definirla.
art. 10-bis, comma 6, decreto-legge n. 135/2018
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuova autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante
L’eccezione fondata sul divieto di rilascio è stata respinta anche perché la disposizione è stata dichiarata incostituzionale e abrogata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2024.
art. 8 legge n. 21/1992
Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono assegnate dai Comuni mediante procedura pubblica concorsuale.
art. 9 legge n. 21/1992
Disciplina il divieto temporaneo di cessione o trasferimento dell’autorizzazione e il periodo durante il quale chi abbia trasferito l’autorizzazione non può ottenerne una nuova; la violazione di tali regole può comportare il ritiro del titolo.
art. 6, commi 8 e 9, decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 32/2019
Recepisce, per il servizio provinciale di taxi e autonoleggio con conducente, i principi relativi alla cessione e al trasferimento delle autorizzazioni previsti dalla legge quadro statale.
art. 26, comma 1, lett. f), regolamento comunale sul servizio taxi e autonoleggio con conducente
Die Ermächtigung wird widerrufen im Falle von … f) Verlust oder Nicht-Vorhandensein der Voraussetzungen, um die Ermächtigung zu erhalten oder beizubehalten.
Il ritiro dell’autorizzazione opera in caso di originaria mancanza o successiva perdita dei requisiti, come misura vincolata di verifica dei presupposti del titolo e non come sanzione amministrativa punitiva.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva resa dal partecipante rileva ai fini della verifica della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati.
art. 7 legge provinciale n. 17/1993
Impone una motivazione adeguata del provvedimento amministrativo; la Giunta non poteva motivare mediante rinvio a un atto annullato e senza autonoma valutazione della fattispecie.
art. 1, comma 1-bis, legge provinciale n. 17/1993
L’attività istruttoria deve essere svolta secondo i principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede.
art. 21-nonies legge n. 241/1990
Il richiamo alla disciplina dell’annullamento d’ufficio non rendeva autonomamente lesiva l’autorizzazione materiale rilasciata dal sindaco, poiché essa costituiva un atto esecutivo della deliberazione di aggiudicazione.
art. 3 legge n. 689/1981
La questione dell’elemento soggettivo è stata ritenuta comunque irrilevante rispetto alla clausola oggettiva del bando; il giudice ha osservato incidenter tantum che, anche secondo la tesi contraria, la conoscenza delle regole poteva essere desunta dalla posizione dell’interessato.
art. 63 c.p.a.
La richiesta di acquisizione di documenti presso altro Comune è stata ritenuta non necessaria, poiché la causa risultava sufficientemente istruita.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello annulla un atto per incompetenza e ordina all’organo competente di riesaminare una specifica opposizione, l’amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma, attuale e completa della questione, non potendo limitarsi a richiamare l’atto annullato né eludere il contenuto conformativo della decisione giudiziale.
- La motivazione per relationem non è legittima quando rinvia a un provvedimento già annullato dal giudice, soprattutto se l’atto richiamato non contiene una valutazione compatibile con il mutato quadro processuale e con l’obbligo di riesame imposto dall’autorità giudiziaria.
- La clausola di un bando che esclude chi sia stato sottoposto, nei cinque anni precedenti, a revoca o decadenza di un’autorizzazione introduce un requisito oggettivo di partecipazione; salvo diversa previsione della lex specialis, l’esclusione non dipende dall’accertamento di dolo o colpa dell’interessato.
- Le misure di ritiro previste per la perdita o la mancanza dei requisiti di un’autorizzazione, anche se denominate revoche, decadenze o annullamenti d’ufficio, devono essere qualificate in base al contenuto e agli effetti e costituiscono ordinariamente atti vincolati di verifica dei presupposti del titolo, non sanzioni amministrative punitive.
- L’autorizzazione materiale rilasciata in esecuzione dell’aggiudicazione non è necessariamente un atto autonomamente lesivo quando la sua validità dipende direttamente dalla deliberazione che ha approvato l’esito della procedura; l’annullamento di quest’ultima può produrre effetti caducanti sul titolo successivo secondo il nesso di presupposizione.
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