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Sentenza

Sentenza n. 1729/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Responsabile Sportello Unico Attività Produttive del Comune di -OMISSIS- di chiusura per quindici giorni dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 14-ter legge n. 125/2001 nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali; Nonché per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato per la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande dal 27/06/2023 al 11/07/2023.

Giustizia amministrativa202300857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di chiusura per quindici giorni dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, adottata per violazione delle norme sulla vendita di alcolici a minori, con contestuale domanda di risarcimento del danno patrimoniale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale con cui le era stata applicata, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 125/2001, la sospensione dell’attività di somministrazione per quindici giorni, chiedendo anche il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla chiusura dal 27 giugno all’11 luglio 2023. Ha dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; 2) difetto di istruttoria, perché l’amministrazione non avrebbe accertato l’effettiva gradazione alcolica delle bevande somministrate ai minori; 3) incongruenza e sproporzione della sanzione, poiché la condotta non sarebbe stata reiterata e non avrebbe giustificato la sospensione dell’attività. Il Comune ha eccepito il difetto originario di interesse all’annullamento, rilevando che la sanzione era stata integralmente eseguita prima della proposizione del ricorso, e ha contestato nel merito le censure, sostenendo la completezza dell’istruttoria e la discrezionalità dell’intervento sanzionatorio. Quanto alla domanda risarcitoria, la società non aveva richiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza, neppure ai sensi dell’art. 61 c.p.a., ma aveva adempiuto spontaneamente alla chiusura e aveva proposto ricorso circa due mesi dopo. L’istanza di accesso agli atti era stata presentata dopo l’esecuzione della sanzione; inoltre, i vizi dedotti risultavano già dal verbale di accertamento sottoscritto dalla titolare, sicché i documenti acquisiti mediante accesso non avevano avuto una concreta utilità difensiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato manifestamente inammissibile la domanda di annullamento per difetto originario di interesse. La società aveva eseguito la sospensione dell’attività e, alla data della proposizione del ricorso, l’ordinanza aveva ormai esaurito i propri effetti, senza conservare una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa con l’annullamento. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i tre vizi dedotti contro l’ordinanza. Ha invece respinto come manifestamente infondata la domanda risarcitoria. Ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., il danneggiato deve adottare le condotte diligenti ragionevolmente esigibili per evitare o ridurre il danno, anche mediante gli strumenti di tutela giurisdizionale disponibili. La società, pur conoscendo o potendo conoscere i vizi denunciati già dal verbale di accertamento, non aveva impugnato tempestivamente l’ordinanza né chiesto una misura cautelare idonea a sospenderne l’efficacia; aveva invece adempiuto spontaneamente alla sanzione e agito successivamente, quando il pregiudizio economico si era ormai verificato. Secondo il giudice, una tempestiva domanda cautelare avrebbe potuto evitare il danno e il mancato ricorso a tale rimedio ha interrotto il nesso causale risarcibile, in applicazione del principio di autoresponsabilità e del dovere di cooperazione ex art. 1227, comma 2, c.c. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14-ter legge n. 125/2001

    Base normativa della sanzione amministrativa consistente nella sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    Prevede la comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per l’inammissibilità della domanda demolitoria.

  • art. 30, commi 2 e 3, c.p.a.

    «nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti»

    Impone di escludere il risarcimento per i danni evitabili mediante una condotta diligente, inclusa la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale.

  • art. 61 c.p.a.

    Individua una misura cautelare che la società avrebbe potuto richiedere tempestivamente per ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza e prevenire il danno.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Esprime il dovere del danneggiato di cooperare per evitare l’aggravamento del danno; la mancata attivazione di una tutela specifica astrattamente idonea a evitarlo esclude la risarcibilità del danno evitabile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio generale di solidarietà sotteso all’onere di diligente attivazione del danneggiato.

  • art. 24, comma 7, legge n. 241/1990

    Richiamato in relazione all’istanza di accesso documentale presentata dalla società, ritenuta tardiva e comunque non decisiva ai fini della conoscenza dei vizi dedotti.

  • art. 13 legge n. 689/1981

    Richiamato con riferimento ai verbali di sommarie informazioni testimoniali acquisiti dalla Polizia Locale, che non hanno avuto concreta utilità difensiva nel ricorso.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento sanzionatorio a efficacia temporalmente limitata è stato integralmente eseguito prima della proposizione del ricorso, l’azione di annullamento è inammissibile per difetto originario di interesse se l’atto non conserva una lesione concreta e attuale e l’annullamento non può arrecare un vantaggio diretto e immediato al ricorrente.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti da un provvedimento amministrativo asseritamente illegittimo deve essere respinta, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., quando il danneggiato ometta di attivare tempestivamente un rimedio giurisdizionale appropriato, anche cautelare, che avrebbe potuto evitare in tutto o in parte il pregiudizio.
  • Il dovere di ordinaria diligenza e di cooperazione del danneggiato comporta che la mancata proposizione della tutela specifica, non particolarmente complessa e astrattamente idonea a prevenire il danno, può costituire causa esclusiva della produzione del pregiudizio e determina la non risarcibilità del danno evitabile.
  • Ai fini dell’onere di diligente attivazione, non è decisivo il successivo accesso agli atti quando i vizi dedotti erano già conosciuti o pienamente conoscibili sulla base degli atti immediatamente disponibili al destinatario del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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