Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 0090505/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell’art. 49 del D.LGS.259/2003 lungo SP 422 tr.3 nel Comune di Roccabruna - dal km 41+641 km 45+701 circa - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023, la nota prot. n. 0091365/2025 del 21.10.2025, la nota prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, la nota prot. n. 0050666/2025 del 30.5.2025; per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 16.5.2025 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090505/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento successivamente trasmessi dall’Ente locale.

Giustizia amministrativa202503623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego provinciale dell’autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Provincia di Cuneo sull’istanza presentata il 16 maggio 2025 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, relativa alla realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico lungo una strada provinciale nel Comune di Roccabruna. Ha inoltre chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza e della conseguente inefficacia del diniego e degli ulteriori atti inibitori, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il regolamento provinciale sul canone patrimoniale per l’occupazione di aree e spazi pubblici e alcune note dell’amministrazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che la controversia richiede un approfondito esame nel merito, anche alla luce di recenti pronunce del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR non ha definito né la domanda di annullamento né quella di accertamento del silenzio-assenso e dell’inefficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che la materia del contendere richiedesse un approfondito esame, incompatibile con una definizione nella fase cautelare. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 15 aprile 2026. Non è stata quindi adottata una sospensione del diniego né altra misura cautelare sostanziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    È indicato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione delle opere di telecomunicazione e quale disposizione invocata dalla ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’inefficacia del diniego e degli ulteriori atti inibitori successivi alla formazione del silenzio-assenso.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente in relazione all’inefficacia degli atti adottati successivamente alla formazione del silenzio-assenso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha applicato il comma 10 per fissare sollecitamente l’udienza di merito in luogo dell’adozione di una misura cautelare sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di disporre tale fissazione in sede cautelare.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta questioni che richiedono un approfondito esame, il giudice può ritenere non adeguata una decisione interinale sul fumus e tutelare le esigenze prospettate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla sospensione o ad altra misura provvisoria, quando la rapidità della definizione del giudizio è sufficiente a salvaguardare la posizione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.