Cassazione Penale, Sentenza n. 23220/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Coronese per il concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., deducendo carenza di motivazione circa i gravi indizi a suo carico. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse riprodotto elementi già ritenuti insufficienti dalla Corte nella precedente sentenza di annullamento: mancata prova dell'incontro con i coindagati, assenza di agganci di celle telefoniche, giustificazioni fornite dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e assenza di elementi specifici successivi al 6/10/2020 che dimostrassero iniziative di pressione del Coronese nei confronti del debitore Gigante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può rivedere il compendio probatorio purché colmi i vizi indicati dalla sentenza rescindente. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, nel riesame, abbia adeguatamente indicato elementi specifici a sostegno dei gravi indizi: intercettazioni, fotografie, controlli GPS, tabulati telefonici e servizi operativi che dimostravano l'incontro del 6/10/2020 presso il luogo di lavoro del ricorrente e il suo comportamento intimidatorio nei confronti di Pasquale Gigante; inoltre il Tribunale ha documentato il coinvolgimento continuativo del Coronese nei mesi successivi tramite le ripetute menzioni nelle conversazioni intercettate. La Corte ha altresì ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se logica e coerente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
citato nella sentenza come art. 416 bis.1 cod. pen.
La norma è richiamata come aggravante per il metodo/organizzazione di tipo mafioso in relazione al delitto di estorsione; la Corte valuta la sussistenza del concorso e dell'aggravante alla luce degli elementi indiziari raccolti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Attribuisce alla cancelleria specifici adempimenti conseguenti alla decisione da eseguire dopo la pronuncia della Corte.
Principi giurisprudenziali richiamati (Sezioni Unite e Sezione penale)
Riferimenti a Sez. U n. 11 del 22/03/2000 e ad altre massime (Sez. 6 e Sez. 5) contenute nella decisione impugnata
Precisano i limiti del giudice di rinvio nei casi di annullamento per vizi di motivazione (può riesaminare il materiale probatorio ma non ripetere i vizi) e sanciscono che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito soggetta al sindacato di legittimità solo nei limiti di logicità e coerenza.
Massime di principio
- In caso di annullamento per vizi di motivazione il giudice di rinvio può rivedere il compendio probatorio, ma deve esplicitare gli elementi specifici che colmano le carenze motivazionali segnalate dalla Corte di cassazione.
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche se criptico, è valutazione di merito rimessa al giudice che deve però adottare un metodo logico e coerente alla luce delle massime di esperienza; se ciò è fatto, la Corte di cassazione non rivaluta il merito delle interpretazioni.
- Elementi indiziari plurimi e concordanti (intercettazioni, tabulati, sistemi GPS, fotografie, servizi operativi e riscontri fattuali come incontri documentati) possono integrare la sussistenza dei gravi indizi necessari per la custodia cautelare anche quando non esista un unico elemento probatorio risolutivo.
- L'assenza di agganci di celle telefoniche o di un singolo riscontro tecnico non è necessariamente dirimente se il quadro probatorio complessivo contiene altre fonti convergenti che dimostrano contatti, incontri e condotte intimidatorie.
- In cassazione il controllo principale riguarda la congruenza e la logicità della motivazione adottata dal giudice di merito; le censure sulla mancata considerazione di specifici rilievi difensivi richiedono che la Corte verifichi se il giudice abbia effettivamente risposto e documentato le ragioni della propria valutazione.
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