Cassazione Penale, Sentenza n. 1871/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morelli impugnava l'ordinanza del GIP che aveva revocato l'ammissione del medesimo al giudizio abbreviato per sospetta mancata autenticita della firma apposta alla richiesta di rito abbreviato e alla procura speciale depositata dal difensore; entrambe le sottoscrizioni non erano autenticate e risultavano difformi rispetto a firme ritenute certamente riconducibili all'imputato dalla polizia giudiziaria. Il ricorso deduceva l'abnormita della revoca, richiamando il principio secondo cui l'ammissione al rito abbreviato e in linea di massima irretrattabile salvo i casi espressamente disciplinati dall'art. 441-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale. Sostiene che, sebbene l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato sia normalmente non revocabile salvo le ipotesi di art. 441-bis, la revoca e legittima quando l'ordinanza abbia violato norme inderogabili, in particolare quando manchi il presupposto imprescindibile della manifestazione della volontà dell'imputato di optare per il rito abbreviato. La dubbia provenienza della richiesta e della procura speciale compromette la certezza della volontà e giustifica la revoca. Inoltre la nullita derivante dalla mancanza della volontà non e iniducibile ai sensi dell'art. 182 comma 1 quando l'imputato non abbia concorso a darne causa. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen., comma 3
La Corte interpreta il comma 3 come prevedente che la volontà dell'imputato di richiedere il rito abbreviato sia un presupposto inderogabile del procedimento, la cui certezza deve essere accertata e che la mancanza di tale volontà legittima la revoca.
art. 441-bis cod. proc. pen.
Principio generale che l'ammissione al rito abbreviato non e revocabile salvo le eccezionali ipotesi previste da questa norma; la Corte precisa comunque che se l'ordinanza viola norme inderogabili la revoca puo essere giustificata.
art. 611 cod. proc. pen.
La camera di consiglio e la sede competente per il procedimento di legittimita in esame e quindi e inammissibile la richiesta di trattazione orale o dell'intervento dei difensori in questa sede.
art. 182 cod. proc. pen., comma 1
La Corte esclude l'applicazione del divieto di deduzione di nullita da parte di chi ha concorso a darne causa quando l'imputato non ha personalmente concorso alla produzione dell'atto viziato; quindi la nullita per dubbia provenienza della procura non e iniducibile se la sottoscrizione non e riconducibile all'imputato.
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento procedurale nel contesto di giurisprudenza; non direttamente determinante nella decisione ma parte della cornice normativa richiamata sui mutamenti delle imputazioni e sui loro effetti procedurali.
Massime di principio
- L'ammissione al rito abbreviato e in linea di massima irretrattabile una volta disposta, ma la revoca e legittima se l'ordinanza si fonda su violazione di norme inderogabili, in particolare sulla mancanza della manifesta e certa volontà dell'imputato.
- La certezza della provenienza della richiesta e della procura speciale e essenziale: dubbi ragionevoli sull'autenticita delle sottoscrizioni possono giustificare la revoca dell'ammissione al rito abbreviato.
- La nullita dovuta all'assenza della volontà dell'imputato non e necessariamente iniducibile per effetto dell'art. 182, comma 1, se l'imputato non ha personalmente concorso a creare il vizio.
- In cassazione per motivi attinenti al rito abbreviato non e ammessa la trattazione orale e la fase e demandata alla camera di consiglio ai sensi dell'art. 611.
- Difensori e imputati devono assicurare documentazione e modalita di conferimento dell'incarico chiare e verificabili (es. autenticazione delle firme o invio diretto agli uffici competenti) per evitare che dubbi sulla provenienza compromettano la scelta del rito.
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