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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41607/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il procedimento e "non luogo a provvedere" nel giudizio contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa personale e tecnico per la mancata attivazione del collegamento audio-video con l'istituto di detenzione (impossibilità di partecipare all'udienza), omessa motivazione del provvedimento e erronea applicazione delle regole processuali che regolano la trattazione sommaria e la mancata comparizione delle parti (richiamo agli artt. 99 T.U. spese di giustizia, 702-bis c.p.c., art. 14 L.150/2011, artt. 45-bis e 146-bis disp. att. c.p.p., art.127 c.p.p., nonché artt. 309 e 181 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Le ragioni: violazione del diritto di difesa sia personale (la sentenza non ha motivato adeguatamente l'esclusione della presenza personale del detenuto), sia tecnica (la mancata comparizione non legittima automaticamente l'estinzione del procedimento; in caso di rituale notifica si sarebbe dovuto fissare nuova udienza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.). È stato inoltre osservato che la declaratoria di estinzione e la formula del "non luogo a provvedere" risultano tra loro incompatibili e che il provvedimento era privo di motivazione sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 99 T.U. spese di giustizia

    Richiamata dal ricorrente per la tutela dell'accesso alla giustizia e delle regole sul patrocinio a spese dello Stato; la Corte valuta che la decisione impugnata non ha rispettato i principi connessi alla necessaria motivazione e alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Riferito in relazione alla disciplina della sommarietà di trattazione: la Corte sottolinea che, anche nei procedimenti sommari, va garantita la partecipazione e il contraddittorio, e non può disporsi l'estinzione senza adeguata verifica e motivazione.

  • art. 14 L. 150/2011

    Interpretato nel senso che le parti possono stare in giudizio personalmente nella trattazione sommaria; la mancata partecipazione personale del detenuto non equivale automaticamente a rinuncia tacita e la decisione avrebbe dovuto tenere conto di ciò.

  • art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di coordinamento sulle modalità di partecipazione del detenuto ai procedimenti; la Corte censura la mancata attivazione dei mezzi necessari per la partecipazione.

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per le disposizioni procedurali relative alla trattazione e partecipazione del detenuto; utilizzato per sostenere che la mancata comparizione imponeva accertamenti e non l'automatica estinzione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Cita le garanzie processuali collegabili al diritto di difesa: la Corte rileva che tali garanzie non sono state adeguatamente rispettate nella decisione impugnata.

  • art. 309 cod. proc. civ.

    Riferito per affermare che la mancata comparizione, ove la notifica sia stata regolare, comporta l'obbligo di fissare nuova udienza e non l'immediata estinzione del procedimento.

  • art. 181 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme all'art. 309 c.p.c. per la disciplina delle conseguenze della mancata comparizione e per giustificare la necessità di una nuova fissazione di udienza in caso di assenza non colposa od ostacoli tecnici.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sommari in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 14 L.150/2011), il giudice deve assicurare la possibilità effettiva di partecipazione del detenuto (es. tramite collegamento audio-video); l'assenza dovuta a carenze tecniche può ledere il diritto di difesa.
  • La mancata comparizione della parte, se la notifica è stata effettuata regolarmente, non autorizza di regola l'estinzione automatica del procedimento: il giudice dovrebbe fissare nuova udienza secondo gli artt. 309 e 181 c.p.c.
  • Il provvedimento giudiziario deve essere motivato; formule come "estinto" e "non luogo a provvedere" non sono conciliabili senza adeguata motivazione e controllo di legittimità.
  • Quando il vizio riguarda la lesione del diritto di difesa (personale o tecnico), la Corte può annullare il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti per nuovo esame da parte dell'organo di merito.
  • In contestazioni sul diniego del patrocinio a spese dello Stato o su provvedimenti sommari occorre prestare particolare attenzione alle garanzie procedurali previste dalla normativa speciale e dalle disposizioni del codice di procedura civile applicabili per analogia.

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