Cassazione Penale, Sentenza n. 41607/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il procedimento e "non luogo a provvedere" nel giudizio contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa personale e tecnico per la mancata attivazione del collegamento audio-video con l'istituto di detenzione (impossibilità di partecipare all'udienza), omessa motivazione del provvedimento e erronea applicazione delle regole processuali che regolano la trattazione sommaria e la mancata comparizione delle parti (richiamo agli artt. 99 T.U. spese di giustizia, 702-bis c.p.c., art. 14 L.150/2011, artt. 45-bis e 146-bis disp. att. c.p.p., art.127 c.p.p., nonché artt. 309 e 181 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Le ragioni: violazione del diritto di difesa sia personale (la sentenza non ha motivato adeguatamente l'esclusione della presenza personale del detenuto), sia tecnica (la mancata comparizione non legittima automaticamente l'estinzione del procedimento; in caso di rituale notifica si sarebbe dovuto fissare nuova udienza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.). È stato inoltre osservato che la declaratoria di estinzione e la formula del "non luogo a provvedere" risultano tra loro incompatibili e che il provvedimento era privo di motivazione sufficiente.
Norme richiamate
art. 99 T.U. spese di giustizia
Richiamata dal ricorrente per la tutela dell'accesso alla giustizia e delle regole sul patrocinio a spese dello Stato; la Corte valuta che la decisione impugnata non ha rispettato i principi connessi alla necessaria motivazione e alla tutela del diritto di difesa.
art. 702-bis cod. proc. civ.
Riferito in relazione alla disciplina della sommarietà di trattazione: la Corte sottolinea che, anche nei procedimenti sommari, va garantita la partecipazione e il contraddittorio, e non può disporsi l'estinzione senza adeguata verifica e motivazione.
art. 14 L. 150/2011
Interpretato nel senso che le parti possono stare in giudizio personalmente nella trattazione sommaria; la mancata partecipazione personale del detenuto non equivale automaticamente a rinuncia tacita e la decisione avrebbe dovuto tenere conto di ciò.
art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma di coordinamento sulle modalità di partecipazione del detenuto ai procedimenti; la Corte censura la mancata attivazione dei mezzi necessari per la partecipazione.
art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per le disposizioni procedurali relative alla trattazione e partecipazione del detenuto; utilizzato per sostenere che la mancata comparizione imponeva accertamenti e non l'automatica estinzione.
art. 127 cod. proc. pen.
Cita le garanzie processuali collegabili al diritto di difesa: la Corte rileva che tali garanzie non sono state adeguatamente rispettate nella decisione impugnata.
art. 309 cod. proc. civ.
Riferito per affermare che la mancata comparizione, ove la notifica sia stata regolare, comporta l'obbligo di fissare nuova udienza e non l'immediata estinzione del procedimento.
art. 181 cod. proc. civ.
Richiamato insieme all'art. 309 c.p.c. per la disciplina delle conseguenze della mancata comparizione e per giustificare la necessità di una nuova fissazione di udienza in caso di assenza non colposa od ostacoli tecnici.
Massime di principio
- Nei procedimenti sommari in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 14 L.150/2011), il giudice deve assicurare la possibilità effettiva di partecipazione del detenuto (es. tramite collegamento audio-video); l'assenza dovuta a carenze tecniche può ledere il diritto di difesa.
- La mancata comparizione della parte, se la notifica è stata effettuata regolarmente, non autorizza di regola l'estinzione automatica del procedimento: il giudice dovrebbe fissare nuova udienza secondo gli artt. 309 e 181 c.p.c.
- Il provvedimento giudiziario deve essere motivato; formule come "estinto" e "non luogo a provvedere" non sono conciliabili senza adeguata motivazione e controllo di legittimità.
- Quando il vizio riguarda la lesione del diritto di difesa (personale o tecnico), la Corte può annullare il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti per nuovo esame da parte dell'organo di merito.
- In contestazioni sul diniego del patrocinio a spese dello Stato o su provvedimenti sommari occorre prestare particolare attenzione alle garanzie procedurali previste dalla normativa speciale e dalle disposizioni del codice di procedura civile applicabili per analogia.
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