Ordinanza n. 459/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2023, volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica al proprio fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune dell'Aquila sull'istanza di nuova destinazione urbanistica di terreni di proprietà del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune dell'Aquila sull'istanza del 12 luglio 2023, volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ai propri terreni. Con sentenza n. 499 del 10 novembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di concludere il procedimento entro centoventi giorni e, allo stato, rigettando la richiesta di nomina di un commissario ad acta. Decorso inutilmente il termine assegnato senza l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, il ricorrente ha chiesto la nomina del commissario ad acta con istanze depositate l'11 marzo 2026 e reiterate il 20 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha constatato che la sentenza n. 499 del 2025 era stata comunicata e notificata al Comune il 10 novembre 2025 e che il termine di centoventi giorni era inutilmente decorso senza la conclusione del procedimento. In applicazione dell'art. 117, comma 3, c.p.a., ha quindi nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, autorizzandolo a delegare l'incarico a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere, in luogo e a spese del Comune inadempiente, a concludere il procedimento avviato con l'istanza del 12 luglio 2023, nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza, mediante un provvedimento espresso e motivato, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento al commissario nominato.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per provvedere, di nominare un commissario ad acta affinché concluda il procedimento in luogo dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine assegnato dal giudice con la sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio, il giudice può nominare un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
- Il commissario ad acta, una volta nominato, deve concludere il procedimento in luogo e a spese dell'amministrazione inadempiente, adottando un provvedimento espresso e motivato nel rispetto delle indicazioni conformative contenute nella sentenza.
- Il termine per l'esercizio dell'incarico commissariale decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di nomina o dalla sua notificazione a istanza di parte, se anteriore.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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