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Sentenza

Sentenza n. 308/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare della indennità di mobilità in deroga a far data dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013; e per la conseguente condanna della Regione Calabria e dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di mobilità in deroga a far data dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013 in favore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202201144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Regione Calabria sull’istanza di concessione dell’indennità di mobilità in deroga

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato alla Regione Calabria domanda di riconoscimento dell’indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 18 luglio 2012 al 17 novembre 2013. A seguito del mancato riscontro aveva inizialmente adito il giudice ordinario, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; la decisione era stata confermata in appello. Il ricorso amministrativo è stato proposto in riassunzione. La ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti previsti dagli accordi istituzionali tra Regione e parti sociali e ha contestato l’inerzia delle amministrazioni nell’adozione del decreto regionale necessario per l’ammissione al beneficio. Ha inoltre sostenuto l’inapplicabilità di termini decadenziali, invocando la prescrizione decennale, e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini in ragione dell’incertezza sul riparto di giurisdizione. L’INPS ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e ha contestato la fondatezza della pretesa, anche quanto alla ricezione dell’istanza da parte della Regione. Il TAR ha riqualificato la domanda come azione avverso il silenzio, diretta a ottenere l’adozione del decreto regionale di inclusione o esclusione della ricorrente dagli aventi diritto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia appartenesse alla prima fase del procedimento di concessione della mobilità in deroga, nella quale la posizione dell’interessato è di interesse legittimo e la Regione deve determinarsi sull’istanza mediante un provvedimento di ammissione o diniego. Ha quindi convertito l’azione nel rito camerale del silenzio. L’eccezione di irricevibilità è stata superata mediante rimessione in termini, ritenuta giustificata dalla non univoca individuazione del giudice munito di giurisdizione e dal fatto che il giudizio ordinario era stato instaurato prima del definitivo chiarimento giurisprudenziale sul riparto. Nel merito, il TAR ha accertato che l’istanza era stata ricevuta dalla Regione, che gli accordi regionali prevedevano l’adozione di un decreto dirigenziale e che tale decreto non era stato emanato. Ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, dichiarato illegittimo il silenzio regionale e ordinato alla Regione Calabria di provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento, poiché residuavano accertamenti istruttori demandati alle amministrazioni, che impedivano al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate nei confronti dell’INPS e dichiarate irripetibili nei confronti della Regione.

Norme richiamate

  • art. 7-ter, comma 3, d.l. 5/2009

    3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori

    La disciplina evidenzia la necessità di una procedura amministrativa che individui concretamente requisiti e destinatari del beneficio.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    In mancanza di diversa previsione, il procedimento amministrativo deve concludersi entro trenta giorni.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

    L’azione contro il silenzio è soggetta al termine annuale dalla scadenza del termine procedimentale, salvo rimessione in termini nei giudizi riproposti e salvo il limite, previsto dal comma 3, alla decisione sulla fondatezza della pretesa quando residuano margini di istruttoria e discrezionalità amministrativa.

  • art. 11, comma 5, c.p.a.

    Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti

    La norma consente di rimettere in termini chi abbia instaurato il giudizio davanti a un giudice privo di giurisdizione, quando la vicenda processuale e l’incertezza sul riparto lo giustifichino.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio sul silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori demandati all’amministrazione.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Il termine ordinario assegnato all’amministrazione per provvedere, nell’ambito del giudizio sul silenzio, è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il giudice può qualificare l’azione e disporne la conversione in relazione ai fatti dedotti e al rapporto giuridico sostanziale, anche senza una specifica domanda di parte.

Massime di principio

  • Quando la concessione di una prestazione pubblica è subordinata a una prima fase amministrativa di individuazione dei requisiti e dei destinatari, l’interessato vanta, fino all’adozione del provvedimento di ammissione o diniego, una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo; solo dopo l’ammissione al beneficio sorgono, quanto alla sua erogazione, eventuali posizioni di diritto soggettivo nei confronti dell’ente previdenziale.
  • Il giudice amministrativo può riqualificare e convertire d’ufficio una domanda proposta come accertamento del diritto e condanna al pagamento in azione avverso il silenzio, quando dai fatti dedotti emerga che l’amministrazione non ha ancora adottato il provvedimento amministrativo presupposto.
  • Nel giudizio sul silenzio, l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale non può essere pronunciato quando residuino accertamenti istruttori o valutazioni rimesse all’amministrazione; in tal caso il giudice deve limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
  • La rimessione in termini nei giudizi riproposti può essere concessa quando la parte abbia inizialmente adito il giudice privo di giurisdizione e l’incertezza sul riparto, esistente al momento dell’instaurazione, abbia determinato il superamento del termine previsto per l’azione amministrativa contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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