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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 4156 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva escluso l'obbligo di pagamento delle soprattasse e degli interessi relativi a omessi o ritardati versamenti ILOR e IRPEF per l'anno 1988. L'Ufficio sosteneva che l'obbligo di versare le imposte e le soprattasse derivasse dalla semplice omissione del pagamento entro i termini, senza che la difficoltà economica del contribuente, anche se dovuta al mancato incasso di crediti verso il Comune di Lecce, potesse costituire una causa di forza maggiore o escludere la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Quanto agli interessi, la decisione che ne aveva escluso la debenza non era stata specificamente impugnata ed era quindi divenuta definitiva per giudicato interno. Quanto alle soprattasse, qualificate come sanzioni tributarie, la Corte ha rilevato che, dopo il decesso della contribuente, esse non potevano essere richieste agli eredi, poiché l'obbligazione relativa alle sanzioni non si trasmette agli eredi. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non si erano costituiti in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e costituisce il fondamento della cartella esattoriale oggetto della controversia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al principio di competenza, secondo cui la rilevanza fiscale del reddito non dipende necessariamente dall'effettiva disponibilità finanziaria o dall'incasso materiale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92

    Norma applicabile ratione temporis alle soprattasse per omesso o tardivo versamento; l'Agenzia sosteneva che la sanzione dipendesse dalla mera omissione entro la scadenza, mentre la Corte non ha deciso nel merito poiché la questione è divenuta priva di interesse dopo il decesso della contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Introduce il principio di colpevolezza nelle sanzioni tributarie. La sua applicazione alla fattispecie era stata invocata dall'Agenzia, ma la Corte non ha esaminato nel merito se la difficoltà economica potesse escludere la colpevolezza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8

    L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi

    Stabilisce l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, impedendo che le soprattasse dovute dalla contribuente deceduta siano richieste ai suoi eredi.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo e alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio il giudicato interno.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge posto dall'Agenzia a fondamento del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 375 e 380-bis

    Riguardano la trattazione camerale dei ricorsi in Cassazione; nella vicenda la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie, comprese le soprattasse per omesso o tardivo versamento, non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto; la pretesa sanzionatoria nei loro confronti deve quindi essere esclusa.
  • La difficoltà finanziaria, il mancato incasso di crediti o il blocco dei pagamenti da parte di un debitore non escludono automaticamente l'obbligo tributario né, in astratto, la responsabilità per il tardivo versamento: occorre verificare la disciplina applicabile e la concreta configurabilità di colpevolezza o forza maggiore.
  • In Cassazione devono essere impugnati specificamente tutti i capi della decisione sfavorevoli; le statuizioni non contestate diventano definitive per giudicato interno.
  • Quando, durante il giudizio, viene meno l'interesse concreto alla decisione, ad esempio perché il contribuente muore e la pretesa riguarda una sanzione non trasmissibile agli eredi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La pronuncia non ha stabilito in via generale che la crisi di liquidità escluda le soprattasse: il rigetto della pretesa dell'Amministrazione è dipeso soprattutto dal giudicato interno sugli interessi e dall'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

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