Cassazione Civile, Ordinanza n. 16800/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti tra familiari comproprietari di unità immobiliari in un fabbricato con cavedio. In un primo giudizio il proprietario di un appartamento chiedeva la rimozione di un tubo di scarico e di due stendibiancheria collocati nel cavedio, assumendone la propria esclusiva proprietà. La controparte deduceva invece la destinazione del padre di famiglia e, in sostanza, la natura comune del cavedio. In un secondo giudizio la stessa controparte, qualificandosi comproprietaria del cavedio, chiedeva a sua volta la rimozione di due condizionatori, di un box e il ripristino dei luoghi, sostenendo che tali opere violassero le regole di uso della cosa comune e le distanze, e in subordine chiedeva dichiararsi il cavedio asservito per destinazione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande del primo attore e dichiarato cessata la materia del contendere sui condizionatori già rimossi. La Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello incidentale della controparte, ha dichiarato il cavedio porzione comune, ha ritenuto lecito il mantenimento del tubo e degli stendibiancheria come uso consentito ex art. 1102 c.c., ma ha condannato la rimozione del box perché invasivo della destinazione comune del bene. Quanto ai condizionatori e alla responsabilità della conduttrice chiamata in causa, ha ritenuto non provata la riferibilità delle opere a quest'ultima e ha confermato la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha proposto sette motivi per cassazione deducendo: ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per la riqualificazione della domanda; violazione delle norme sul condominio e sull'uso della cosa comune per avere qualificato come lecite le installazioni nel cavedio; violazione degli artt. 2697 e 112 c.p.c. per la conferma della cessazione della materia del contendere sui condizionatori nonostante l'asserita mancanza di prova; errori nella valutazione della prova e delle presunzioni e omesso esame di fatti decisivi sulla responsabilità della conduttrice chiamata in garanzia; ulteriore censura sulla cessazione della materia del contendere; e, infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'asserita ultrapetizione, affermando che la Corte territoriale si era limitata a qualificare giuridicamente le domande senza introdurre un petitum diverso da quello dedotto; ha reputato corretta l'applicazione dell'art. 1102 c.c. al cavedio comune, riconoscendo che tubo e stendibiancheria erano manifestazioni lecite di uso della cosa comune, mentre il box era illegittimo perché sottraeva parte del bene alla fruizione collettiva; ha confermato la valutazione di merito sulla cessazione della materia del contendere per i condizionatori, ritenendo sufficiente la sopravvenuta rimozione e insindacabile in cassazione la ricostruzione probatoria circa la mancata prova della responsabilità della conduttrice; ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione delle prove; e ha infine ritenuto corretta la condanna alle spese in base all'esito complessivo della lite, secondo il criterio della soccombenza e della parte che ha dato causa al giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato per escludere l'ultrapetizione: il giudice di merito non ha introdotto una domanda nuova ma ha dato corretta qualificazione giuridica alle istanze proposte.
art. 274 c.p.c.
È evocato solo nel contesto delle censure processuali sulla riunione e sull'autonomia dei giudizi, senza accoglimento delle doglianze.
art. 1117 c.c.
Richiamato per qualificare il cavedio come bene comune del fabbricato in assenza di titolo contrario.
art. 1102 c.c.
Norma centrale: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso; il mantenimento di tubo e stendibiancheria è stato ritenuto compatibile, il box no.
art. 1139 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifico accoglimento, nel quadro della disciplina condominiale applicabile alla comunione.
art. 1120 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la natura innovativa dell'opera; la censura è stata respinta perché la fattispecie è stata ricondotta all'uso della cosa comune, non a un'innovazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi sulla prova della responsabilità della conduttrice; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivata.
art. 116 c.p.c.
Evocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio perché le doglianze chiedevano solo una diversa ponderazione probatoria.
art. 232 c.p.c.
Richiamato nel contesto della mancata risposta all'interrogatorio formale, ma la Corte ha escluso qualsiasi automatica fictio confessio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla cessazione della materia del contendere per contestare l'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto assorbita o infondata la censura alla luce dell'esito sulle prove.
art. 306 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla cessazione della materia del contendere, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite e al principio che le spese gravano sulla parte che ha dato causa al giudizio.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce una tutela diversa e non compresa, nemmeno implicitamente, nel petitum originario; non sussiste quando il giudice si limita a riqualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati.
- Nel condominio o nella comunione, l'uso da parte di un partecipante di un bene comune con opere a servizio esclusivo è legittimo solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri pari uso; un'opera che sottrae stabilmente una parte della cosa comune alla fruizione collettiva è illegittima.
- La qualificazione di un manufatto come innovazione richiede un effettivo mutamento della destinazione o della consistenza del bene comune; non basta la mera installazione di un'opera se essa resta compatibile con l'uso consentito ex art. 1102 c.c.
- La valutazione dell'idoneità degli elementi indiziari a fondare una prova per presunzioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente una fictio confessio: occorre sempre verificare il complesso degli elementi di prova e la loro effettiva rilevanza nel caso concreto.
- Ai fini delle spese di lite rileva l'esito complessivo della controversia e il principio per cui i costi del processo vanno posti a carico della parte che ha dato causa al giudizio, anche quando non vi sia una piena decisione di merito su tutte le domande.
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