Cassazione Penale, Ordinanza n. 33121/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non meritevole di ulteriore esame la censura sulla qualificazione giuridica dei fatti in materia di stupefacenti, perché già puntualmente respinta dalla Corte di appello sulla base di una motivazione congrua e completa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso censurava, in sostanza, la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta in tale ipotesi meno grave. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era riproduttiva di una censura già esaminata e adeguatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato plurimi elementi per ritenere corretta la qualificazione ex art. 73, comma 1, e per escludere il carattere occasionale della condotta, presupposto della lieve entità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
punisce la condotta ritenuta dalla Corte correttamente sussistente in base agli elementi valorizzati dai giudici di merito, escludendo la qualificazione più lieve
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi lieve applicabile solo quando la condotta, valutata complessivamente, presenti caratteri di minore offensività e non sia incompatibile con la nozione di occasionalità; nel caso concreto la Corte ha escluso tali presupposti
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella mera riproposizione di un motivo già specificamente esaminato e confutato dal giudice di appello, quando la motivazione territoriale sia congrua e coerente.
- La qualificazione dei fatti in materia di stupefacenti va effettuata sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto, potendo escludersi l'ipotesi lieve quando la condotta non sia occasionale e risulti compatibile con la fattispecie ordinaria.
- La mera invocazione dell'applicazione dell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, non è sufficiente se la sentenza di merito ha evidenziato plurimi indici contrari alla minore gravità della condotta.
Come è indicizzato
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