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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di autotutela relativo all'annullamento di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Ha denunciato, da un lato, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. e, dall'altro, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, art. 4, e dello Statuto dei diritti del contribuente, L. n. 212/2000, art. 7, commi 1 e 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata, essendo stata pubblicata il 5 novembre 2008, era soggetta all'art. 366-bis c.p.c., allora applicabile in via transitoria. Tale norma imponeva che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge, compresi quelli relativi a errori processuali come la violazione dell'art. 112 c.p.c., contenessero specifici quesiti di diritto. Poiché il ricorrente non aveva formulato alcun quesito di diritto, neppure graficamente distinto, la Corte non ha potuto esaminare nel merito le censure. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, devono essere corredati da appositi "quesiti di diritto".

    Per le sentenze soggette alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione doveva contenere, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto chiaro, autosufficiente e specificamente riferito alla violazione denunciata. L'obbligo valeva anche per i motivi relativi a errori in procedendo.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, nel caso esaminato, la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché non accompagnata dal necessario quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., tale motivo doveva essere accompagnato da un quesito idoneo a indicare i fatti rilevanti, la regola applicata e quella ritenuta corretta.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento. Secondo la Corte, anche la denuncia di errori processuali riconducibili a questa disposizione doveva essere formulata, nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., mediante uno specifico quesito di diritto.

  • L. n. 241/1990, art. 4

    È stata indicata dal ricorrente come norma violata in relazione alla gestione del procedimento amministrativo, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 212/2000, art. 7, commi 1 e 2

    Lo Statuto dei diritti del contribuente è stato invocato in relazione agli obblighi di motivazione e agli elementi dell'atto tributario. Anche questa doglianza non è stata valutata nel merito per la mancanza dei quesiti di diritto richiesti dalla disciplina processuale applicabile.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5

    La norma transitoria ha mantenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla legge. La Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse applicabile alla sentenza pubblicata il 5 novembre 2008.

Massime di principio

  • Quando una controversia è soggetta a requisiti processuali formali specifici, la loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito delle contestazioni.
  • Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto doveva essere esplicito, autonomo e sintetico: non era sufficiente che il suo contenuto fosse ricavabile dalla lettura complessiva del motivo.
  • Anche la denuncia di violazioni processuali, come l'omessa pronuncia o la pronuncia oltre i limiti della domanda, doveva rispettare gli eventuali requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione.
  • La Corte di Cassazione non corregge autonomamente la struttura del ricorso né ricostruisce d'ufficio il quesito mancante; la parte deve indicare chiaramente l'errore attribuito al giudice e la regola giuridica alternativa invocata.
  • Prima di valutare il merito di un ricorso, occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di ammissibilità allora vigenti.
  • La decisione non stabilisce che l'avviso di accertamento o il diniego di autotutela fossero sostanzialmente legittimi, ma soltanto che il ricorso per cassazione non poteva essere esaminato per un vizio formale.

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