Cassazione Civile, Ordinanza n. 13818/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, confermato in primo e secondo grado, dell'accredito di 101 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2007. La ricorrente sosteneva di avere diritto alla reiscrizione/riconoscimento nell'elenco dei lavoratori agricoli e deduceva: (1) la violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ritenuto applicabile anche alla materia della disoccupazione agricola ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990; (2) l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'insufficienza delle ragioni poste a base della cancellazione dagli elenchi; (3) la violazione dei limiti all'autotutela, in particolare del termine ragionevole di tre anni previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 in combinato con l'art. 1, comma 136, l. n. 311/2004; (4) la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse all'INPS provare le ragioni del disconoscimento e che il giudice avesse attribuito eccessivo rilievo a contestazioni asseritamente generiche contenute nell'atto di cancellazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché nella materia delle obbligazioni previdenziali l'attività dell'ente è meramente ricognitiva e gli atti di gestione delle prestazioni previdenziali non sono soggetti all'obbligo di motivazione della l. n. 241/1990; soprattutto, la carenza motivazionale dell'atto non può sostituire la prova dei fatti costitutivi del diritto. Ha inoltre respinto il quarto motivo, affermando che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha funzione di mera agevolazione probatoria e che, una volta effettuato il disconoscimento da parte dell'INPS, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la portata generale dell'obbligo di motivazione dell'azione amministrativa; la Corte non ne ha tratto un'applicazione estensiva alla materia previdenziale in esame.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte afferma che gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale sono sottratti all'obbligo di motivazione, perché la motivazione è irrilevante rispetto al solo dato decisivo dell'esistenza dei presupposti di legge.
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
La disciplina dei limiti all'autotutela non viene ritenuta applicabile in modo decisivo alla fattispecie, poiché il rapporto previdenziale è regolato direttamente dalla legge e l'ente può sempre prendere una diversa posizione senza formalità.
art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato unitamente all'art. 21-nonies dalla ricorrente per contestare la legittimità temporale del disconoscimento; la censura è stata respinta.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, una volta disconosciuta l'iscrizione negli elenchi agricoli, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro grava sul lavoratore.
art. 9 D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Fondamento del potere dell'INPS di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro in sede di controllo; il disconoscimento fa venir meno l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva del collegio.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Richiamato solo per escludere l'esenzione dalle spese in un giudizio che non ha ad oggetto diretto la prestazione previdenziale, ma la reiscrizione negli elenchi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni o iscrizioni previdenziali fondate su obbligazioni pubbliche ex lege, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva: il decisivo oggetto del giudizio è la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto, non la regolarità formale o la motivazione del provvedimento dell'ente.
- La carenza o insufficienza di motivazione del provvedimento dell'ente previdenziale non può, da sola, fondare il diritto alla prestazione o all'accredito richiesto; al più può rilevare sotto altri profili, ma non sostituisce la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha valore di agevolazione probatoria solo finché non intervenga il disconoscimento dell'ente; dopo il disconoscimento, il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto.
- Il giudice deve accertare direttamente l'esistenza o inesistenza del rapporto di lavoro agricolo senza essere vincolato dagli atti di iscrizione o cancellazione quando l'INPS abbia esercitato il controllo e disconosciuto il rapporto.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione delle regole sul procedimento amministrativo o sull'autotutela non è decisiva se la parte non dimostra i fatti costitutivi del diritto azionato e se le censure non scalfiscono la ratio fondata sulla ripartizione dell'onere della prova.
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